ATTO
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.
SINTESI
La revisione della legislazione comunitaria riguarda le norme d'igiene alimentare di cui alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, al fine di attuare una politica globale ed integrata applicabile a tutti i prodotti alimentari, dalla fattoria fino al punto di vendita al consumatore.
Campo d'applicazione
Il presente regolamento mira a garantire l'igiene dei prodotti alimentari in corrispondenza di tutte le fasi del processo di produzione, dalla produzione primaria fino alla vendita al consumatore finale.
Esso non concerne le questioni relative alla nutrizione, né quelle riguardanti la composizione e la qualità dei prodotti alimentari.
Il regolamento si applica alle imprese del settore alimentare e non alla produzione primaria e alla preparazione di alimenti per uso domestico privato.
Definizioni
Igiene dei prodotti alimentari: misure e condizioni necessarie per premunirsi nei confronti dei pericoli e per garantire l'idoneità al consumo da parte dell'uomo di un prodotto alimentare.
Sicurezza dei prodotti alimentari: garanzia che i prodotti alimentari non avranno un effetto pericoloso sulla salute dei consumatori finali, allorquando tali prodotti vengono preparati e consumati.
Produzione primaria: la produzione, l'allevamento o la coltivazione dei prodotti primari, ivi compresi la raccolta, la caccia, la pesca, il trattamento e tutte le altre fasi della produzione precedenti la macellazione degli animali.
Disposizioni generali e disposizioni specifiche
Tutti gli operatori del settore alimentare sorvegliano che tutte le fasi di cui sono responsabili, dalla produzione primaria fino alla vendita o alla messa a disposizione di prodotti alimentari al consumatore finale, si svolgano in maniera igienica, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
Gli operatori del settore alimentare che svolgono attività di produzione primaria e certe attività connesse devono attenersi alle disposizioni generali d'igiene di cui alla parte A dell'allegato I. Possono essere concesse deroghe per quanto riguarda le piccole imprese, se ciò non compromette gli obiettivi del regolamento.
Le attività connesse interessate sono:
il trasporto, la manipolazione e il magazzinaggio dei prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;
il trasporto di animali vivi, se necessario;
il trasporto dal luogo di produzione verso uno stabilimento di prodotti d'origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, la cui natura non sia ancora stata sensibilmente modificata.
Gli operatori del settore alimentare che svolgono attività diverse da quella di produzione primaria devono attenersi alle disposizioni generali d'igiene di cui all'allegato II.
Tale allegato specifica le disposizioni riguardanti:
i locali, compresi i siti esterni;
le condizioni di trasporto;
le attrezzature;
i rifiuti alimentari;
l'alimentazione idrica;
l'igiene personale delle persone che entrano in contatto con i prodotti alimentari;
i prodotti alimentari medesimi;
il confezionamento e l'imballaggio;
il trattamento termico che permette di trasformare certi prodotti alimentari;
la formazione degli operatori del settore.
Gli Stati membri possono adattare i requisiti di cui all'allegato II per tener conto delle esigenze delle imprese del settore alimentare situate in regioni con difficoltà geografiche particolari o di approvvigionamento, che servono il mercato locale, o per prendere in considerazione i metodi di produzione tradizionali e le dimensioni delle imprese. Gli obiettivi di sicurezza alimentare non devono comunque risultare compromessi.
Tutti gli operatori del settore alimentare devono inoltre rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 sulle norme specifiche relative ai prodotti alimentari di origine animale, nonché, se del caso, alcune norme specifiche sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, il controllo della temperatura e il rispetto della catena del freddo, il campionamento e le analisi.
Il sistema HACCP
Gli operatori del settore alimentare (diversi da quelli che svolgono attività di produzione primaria) applicano i principi del sistema HACCP (analisi dei rischi e controllo dei punti critici) introdotto dal Codex Alimentarius (raccolta di norme alimentari internazionali elaborata nel quadro dei lavori dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura).
Tali principi prescrivono un certo numero di requisiti da soddisfare nel corso del ciclo di produzione, di trasformazione e di distribuzione al fine di consentire, grazie a un'analisi dei pericoli, l'individuazione dei punti critici il cui controllo risulta indispensabile per garantire la sicurezza alimentare:
individuazione di ogni tipo di pericolo che è opportuno evitare, eliminare o ricondurre a un livello accettabile;
individuazione dei punti critici in corrispondenza dei quali è indispensabile un controllo;
definizione di limiti critici oltre i quali è necessario un intervento;
definizione e applicazione di efficaci procedure di sorveglianza dei punti critici;
attuazione di azioni correttive allorquando dalla sorveglianza risulta che un punto critico non è controllato;
introduzione di procedure di autocontrollo per verificare l'efficacia delle misure adottate;
predisposizione di documenti e registrazioni per dimostrare l'effettiva applicazione di tali misure e a facilitare i controlli ufficiali delle autorità competenti.
Manuali di corretta prassi operativa e di applicazione del sistema HACCP
Gli Stati membri promuovono l'elaborazione di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP. Gli Stati membri valutano i manuali nazionali per assicurarsi che il loro contenuto possa essere messo in pratica, che siano stati elaborati tenendo conto dei principi generali d'igiene alimentare contenuti nel Codex Alimentarius e che tutte le parti interessate siano state consultate. I manuali nazionali ritenuti conformi vengono trasmessi alla Commissione, che predispone un sistema di registrazione di tali manuali.
Se uno Stato membro o la Commissione considera che è opportuno prevedere manuali comunitari uniformi, la Commissione provvede a valutarne l'utilità. Il comitato permanente che assiste la Commissione si assicura che il contenuto dei manuali possa essere applicato nella pratica, che i manuali siano stati elaborati tenendo conto dei principi generali di igiene alimentare del Codex Alimentarius e dei manuali nazionali e che tutte le parti interessate siano state consultate.
Gli operatori del settore alimentare possono riferirsi indifferentemente ai manuali nazionali o comunitari.
Registrazione o riconoscimento delle imprese del settore alimentare
Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti; in particolare, notificano all'autorità competente ogni stabilimento posto sotto il loro controllo e la informano di ogni cambiamento della situazione (ad esempio della chiusura di uno stabilimento).
Quando la legislazione nazionale o comunitaria lo prescrive, le imprese del settore alimentare devono essere riconosciute dall'autorità competente e non possono operare senza tale autorizzazione.
Rintracciabilità e ritiro dei prodotti alimentari
In conformità al regolamento (CE) n. 178/2002 , gli operatori del settore alimentare devono disporre di sistemi e di procedure che permettono la rintracciabilità degli ingredienti e dei prodotti alimentari e, se del caso, dei prodotti utilizzati per la produzione degli alimenti.
Inoltre, se un operatore del settore alimentare constata che un prodotto alimentare comporta un rischio grave per la salute, deve ritirarlo immediatamente dal mercato, segnalandolo all'autorità competente e ai consumatori.
Controlli ufficiali
L'applicazione da parte degli operatori del settore alimentare dei principi HACCP non sostituisce i controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti. Gli operatori sono tenuti in particolare a collaborare con le autorità competenti, conformemente alle disposizioni della normativa comunitaria o, in sua mancanza, nazionale.
Dimensione esterna
I prodotti alimentari importati nella Comunità devono essere conformi alle norme di igiene comunitarie o a norme equivalenti.
I prodotti di origine animale esportati verso paesi terzi devono rispondere almeno alle norme applicabili per la loro commercializzazione all'interno della Comunità, oltre ai diversi requisiti eventualmente imposti dal paese terzo interessato.
Relazione al Consiglio e al Parlamento
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata se del caso di qualsiasi proposta utile, sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento e sull'opportunità di applicare i principi HACCP agli operatori del settore alimentare che esercitano attività di produzione primaria e le attività connesse suddette.
Abrogazione
Questo regolamento abroga la direttiva 93/43/CEE concernente le norme d'igiene alimentare.
CONTESTO
Adottato all'inizio del 2002, il regolamento (CE) n. 178/2002 costituisce la base della nuova legislazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare. Esso ne stabilisce i principi generali, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ( DE ), ( EN ), ( FR ) e stabilisce procedure relative alla sicurezza dei prodotti alimentari.
Nel gennaio del 2000, la Commissione ha presentato una riforma completa della legislazione in materia di igiene dei prodotti alimentari e per quanto riguarda le questioni veterinarie. Tale riorganizzazione si basa su quattro proposte sui seguenti temi:
l' igiene dei prodotti alimentari (oggetto della presente scheda);
le regole specifiche di igiene applicabili ai prodotti alimentari di origine animale;
i controlli ufficiali dei prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo;
le regole di polizia sanitaria che disciplinano la produzione, la commercializzazione e l'importazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo.
RIFERIMENTI
Atto Data di entrata in vigore Data limite di trasposizione negli Stati membri Gazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n. 852/2004 [adozione: codecisione COD/2000/0178] 20.05.2004 - GU L 139 del 30.04.2004
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari [Gazzetta ufficiale L338 del 22. 12.2005].