Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

La nuova prevenzione incendi: progettazione e semplificazione

La nuova prevenzione incendi: progettazione e semplificazione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa Antincendio

10/04/2024

Un documento sulla nuova prevenzione incendi riporta indicazioni e approfondimenti sui decreti antincendio del 2021. Focus sul DM 3 settembre 2021: campo di applicazione, strategia antincendio e filosofia di semplificazione.

Roma, 10 Apr – Non c’è dubbio che, quando c’è un cambiamento rilevante a livello di normativa e di obblighi in materia di sicurezza, possa essere utile, anche a distanza di un po’ di tempo dall’entrata in vigore delle norme, ricordare e approfondire le novità, cercando anche di soffermarsi sui nuovi adempimenti richiesti.

 

È quello che ha fatto nel 2023 un documento tecnico, prodotto dall’ Inail in relazione all’accordo tra Inail e Confimi industria, dal titolo “ La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica”.

 

Ricordiamo che a cambiare il volto della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, oltre al DM 3 agosto 2015 e al Codice di Prevenzione Incendi, sono stati, recentemente, tre diversi provvedimenti in vigore da circa un anno:

  • Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 (chiamato “decreto Controlli”) “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – entrata in vigore il 25 settembre 2022;
  • Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 (chiamato “decreto GSA” - Gestione della sicurezza antincendio) “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” - entrata in vigore il 04 ottobre 2022;
  • Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021  (chiamato “decreto Minicodice”) “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” - entrata in vigore il 29 ottobre 2022.

 

Se nei due precedenti articoli di presentazione del documento Inail abbiamo ricordato le novità dei primi due decreti ministeriali, ci soffermiamo oggi sul DM 3 settembre 2021 con riferimento ai seguenti argomenti:


Pubblicità
Incendio - Prevenzione e protezione - 1,5 ore
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 - Prevenzione e gestione degli incendi.

 

Il DM 3 settembre 2021: l’articolato e il campo di applicazione

Il documento ricorda che l'ultimo dei nuovi tre decreti – il DM 3 settembre 2021 – stabilisce, dunque, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro e fornisce, nell’Allegato I, “specifiche indicazioni per la progettazione della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio (‘Minicodice’), rinviando i luoghi di lavoro non ricadenti fra quelli a basso rischio di incendio al Codice di prevenzioneincendi (o alle regole tecniche di prevenzione incendi ‘tradizionali’, qualora applicabili)”. 

 

Il DM contiene “le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, e si propone quale regola tecnica per i luoghi di lavoro privi di specifica regola tecnica”.

 

Il decreto, costituito da un articolato normativo (cinque articoli) e da un solo allegato, ha un approccio che “ricalca quello del Codice di prevenzione incendi, sebbene con contenuti in forma ridotta e semplificata”.

In particolare, l'AllegatoCriteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio” contiene “specifiche indicazioni nei 4 paragrafi di cui si compone:

  • Campo di applicazione
  • Termini e definizioni
  • Valutazione del rischio di incendi
  • Strategia antincendio”.

E “richiama l'impostazione del Codice, al fine di uniformare il linguaggio della prevenzione incendi anche nei luoghi di lavoro”.

 

Riguardo poi al campo di applicazione si ricorda che il comma 1 dell’art. 3 afferma che “se per il luogo di lavoro esistono regole tecniche di prevenzione incendi applicabili, sarà sufficiente adottare le previsioni ivi contenute, in quanto esse stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio”.

Mentre per il comma 2 del medesimo articolo, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio di incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale RTV, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  • “con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
  • con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (nel documento vengono riportate alcune indicazioni relative al criterio qf > 900 MJ/mq);
  • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

 

Si indica poi che sono esclusi dall’applicazione del DM 3 settembre 2021 “i cantieri temporanei o mobili, di cui al Titolo IV del  d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e i luoghi di lavoro non rientranti nella definizione di cui all’art. 62 del medesimo decreto (mezzi di trasporto, industrie estrattive, pescherecci, campi, boschi e gli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale)”.

 

Il DM 3 settembre 2021: valutazione e strategia antincendio

Il documento si sofferma poi su vari altri aspetti ricordando che il "Minicodice" fa “esplicito riferimento al Codice nel richiamare termini, definizioni e simboli grafici” e, seguendo la stessa impostazione, “richiedendo una specifica valutazione del rischio d'incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro, comprensiva degli elementi minimi individuati”. In definitiva “non si limita quindi alcuna metodologia applicabile, ma vengono fissati i contenuti minimi”.

 

Si sottolinea poi che in esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, “le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio sono quelle indicate nel paragrafo ‘Strategia antincendio’”. E il Datore di lavoro “deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio”.

 

Si segnala che in continuità a quanto previsto nell’abrogato DM 10 marzo 1998, “non sono state considerate le misure di reazione e di resistenza al fuoco, così come, per le altre, non sono definiti i livelli di prestazione, bensì fornite le indicazioni essenziali per la corretta progettazione in relazione al rischio di incendio (basso)”.

 

Riprendiamo dal documento una immagine relativa al decreto minicodice:

 

 

Il DM 3 settembre 2021: la semplificazione del minicodice

Il documento torna poi sulla filosofia di semplificazione che è stata adottata per tutte le misure della strategia antincendio del Minicodice, “al fine di poter fornire uno strumento snello e facilmente utilizzabile anche da chi non ha eccessiva ‘confidenza’ con la progettazione della sicurezza antincendio, conservando lo stesso linguaggio e lo stesso approccio prestazionale ‘risk based’ del Codice di Prevenzione Incendi”.

 

Si ricorda che la strategia antincendio, “a differenza di quanto accade nel Codice, non prevede la determinazione dei livelli di prestazione, cui corrispondono gli obiettivi di sicurezza antincendio, in relazione ai criteri di attribuzione, finalizzati alla realizzazione degli interventi volti a mitigare il rischio. Inoltre, le misure antincendio da utilizzare nella progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono indicate nell’allegato I, caratterizzato da una minore rigidità nelle misure antincendio richieste. Rispetto al Codice, inoltre, sono ammesse soltanto soluzioni conformi, di carattere essenzialmente prescrittivo, non essendo previste soluzioni alternative, in quanto le attività contemplate dal d.m. 3 settembre 2021, non essendo soggette ai controlli di prevenzione incendi, non richiedono la valutazione del progetto (par. G.2.6.5.2 del Codice) e non prevedono soluzioni in deroga (art. 7 del d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151)”.

 

Il documento segnala, quale “ulteriore esempio della semplificazione adottata rispetto al Codice”, la definizione di esodo presente nell'allegato I: "La finalità del sistema d'esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza". Come si può notare “non è fatto riferimento al concetto di incapacitazione che richiede conoscenze specifiche delle tematiche di prevenzione incendi rispetto a quelle necessarie per la progettazione di luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. Ancora sull'esodo, si può notare che nell'ottica della semplificazione è stato adottato un unico valore (pari a 0,7 persone/m2) ai fini del calcolo dell'affollamento; è fatta salva la possibilità di dichiarare da parte del datore di lavoro un valore inferiore impegnandosi a verificarlo e rispettarlo sotto ogni condizione di esercizio dell’attività”.

 

In definitiva, si indica che, poiché l’ambito di applicazione del DM 3 settembre 2021 è esteso, “il conseguente impatto sulla progettazione antincendio delle attività lavorative interessate” sarà “altrettanto rilevante”.

 

Ricordiamo anche che ulteriori informazioni e chiarimenti sul DM 3 settembre 2021 sono contenuti nella circolare n. 16700 dell’8 novembre 2021.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che riporta anche indicazioni relative agli obblighi/adempimenti del datore di lavoro conseguenti all’entrata in vigore del decreto minicodice.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Consulenza Statistico Attuariale, Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambiente, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, Confimi industria, “ La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica”, documento tecnico a cura di Giuseppe Bucci (Inail, CSA), Diego De Merich (Inail, DIMEILA), Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Ruggero Maialetti e Giannunzio Sinardi (Inail, CTSS), Sara Veneziani e G. Ivo Vogna (Confimi Industria), Stefania Verrienti (Afidamp), Marco Annatelli e Marco Patruno (Fisa), Collana Ricerche, edizione 2023 (formato PDF, 1.67 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Come è cambiata la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell’Interno, Decreto 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Circolare n. 16700 dell’8 novembre 2021 con oggetto “DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

 



I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
12/04/2024 (06:55:45)
Credo che si debba dimenticare la parola SEMPLIFICAZIONE. Inoltre invito tutti a leggere i test per gli esami di idoneità degli addetti antincendio che molte volte sono operai, collaboratori scolastici, operatori sanitari, infermieri, personale d'albergo... Test difficili per un esperto di prevenzione incendi per gli stessi vigili del fuoco dove la teoria vince e stravince senza senso. Altro che Semplificazione! Il Codice del 2015 è un insieme di grande complicazione e forse è per questo che si è impiegato anni per lasciare le norme verticali. Non dico che la filosofia del Codice sia sbagliata ma non si può avere 100 sigle diverse per lavorare.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!