Decreto Minicodice e sicurezza antincendio: la circolare e i primi chiarimenti
Roma, 26 Nov – Come abbiamo ricordato nei nostri articoli in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato a fine ottobre il Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Ricordiamo che il decreto entrerà in vigore il 29 ottobre 2022, tra poco meno di un anno, e sostituirà le vigenti disposizioni in materia presenti nel Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (il DM 10 marzo 1998 sarà abrogato alla data di entrata in vigore del DM 3 settembre 2021).
Proprio perché il DM 3 settembre 2021, chiamato anche “Decreto Minicodice”, rappresenta – come indicato sul sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - uno “strumento fondamentale per contribuire al miglioramento della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro” allineando i criteri di prevenzione incendi adottati nei luoghi di lavoro ai criteri introdotti dal Codice di Prevenzione Incendi, l’8 novembre 2021 è stata emanata - dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – una circolare con i primi chiarimenti.
La Circolare n. 16700 dell’8 novembre 2021 indica le caratteristiche peculiari del Decreto ed evidenzia, in particolare:
- i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro;
- i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
Ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Circolare 16700: l’articolo 3 del DM 3 settembre 2021
- Circolare 16700: la valutazione del rischio d’incendio
- Decreto Minicodice: uno strumento snello e semplice
Circolare 16700: l’articolo 3 del DM 3 settembre 2021
La circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, n. 16700 dell’8 novembre 2021 riporta dunque i “primi chiarimenti” relativi al DM 3 settembre 2021.
Si indica che il “cardine del decreto” è l'art. 3, che fornisce indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro.
In particolare sono previsti 4 casi, “ognuno dei quali descritto in uno dei 4 commi che costituiscono l'articolo:
- in generale ‘le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili’;
- per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, definiti nell' allegato I, si applica l'allegato I stesso;
- 3 per i luoghi di lavoro che non ricadono nei commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i.” (comma 3, articolo3);
- “il comma 4 fa salva la possibilità, anche per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, di applicare il DM 3 agosto 2015”, con riferimento, dunque, al Codice di Prevenzione Incendi.
Il documento evidenzia che il decreto “individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare”.
Questo assunto, già evidente dal testo dell'articolo 2 (‘il decreto si applica a tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri’) “è rafforzato dalle indicazioni dell'art. 3 che conducono il datore di lavoro all'individuazione degli specifici criteri da applicare nella progettazione, realizzazione e esercizio della sicurezza antincendio (a seconda dei casi: regole tecniche di prevenzione incendi, DM 3 agosto 2015 e s.m.i., allegato I del decreto stesso)”.
Inoltre il comma 3 dell'art. 3 supera, per i luoghi di lavoro, l'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i., estendendone il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Circolare 16700: la valutazione del rischio d’incendio
Il decreto si compone anche di un allegato tecnico che contiene, come abbiamo visto anche in altri articoli del nostro giornale, indicazioni sui criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
La circolare, con riferimento al contenuto dell’allegato (Punto 1 – Campo di applicazione), ricorda i requisiti aggiuntivi dei luoghi di lavoro che, ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, si possono considerare a basso rischio d'incendio.
Si segnala poi che l'allegato fa esplicito riferimento al Codice di prevenzione incendi (termini, definizioni, simboli, …) e, “seguendone la stessa impostazione, richiede una specifica valutazione del rischio d'incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro, comprensiva degli elementi minimi individuati al paragrafo 3 dell'allegato” (dedicato alla valutazione del rischio di incendio).
Infatti “in continuità con il Codice di prevenzione incendi, si è posto un accento particolare sul¬ la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione di tale rischio”. Tali misure costituiscono parte specifica del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
Si sottolinea che la valutazione del rischio “deve essere effettuata in conformità ai criteri indicati nell'articolo 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, ‘Protezione da atmosfere esplosive’, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 2 del decreto)”.
Decreto Minicodice: uno strumento snello e semplice
In definitiva il "Decreto Minicodice" è stato impostato “come uno strumento snello e facilmente utilizzabile anche da chi non ha approfondito la progettazione della sicurezza antincendio prestazionale che caratterizza il Codice di prevenzione incendi, di cui conserva lo stesso linguaggio ed approccio, pur recando numerose semplificazioni. Ad esempio, sebbene a monte di tutta la progettazione vi sia la valutazione del rischio di incendio, non vengono definiti i diversi profili di rischio avendo già individuato a priori il ‘basso rischio di incendio’ e, di conseguenza le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro indicate nel paragrafo ‘Strategia antincendio’" (punto 4 dell’allegato).
E al fine di “graduare la valutazione del rischio d'incendio, ovvero l'analisi dello specifico luogo di lavoro per l'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, al paragrafo 3 dell'allegato sono elencati gli elementi minimi che la stessa deve comprendere:
- individuazione dei pericoli d'incendio;
- descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti”.
Si sottolinea poi che le misure da adottare per l'attuazione della strategia antincendio “sono in numero inferiore a quelle del Codice di prevenzione incendi e non legate ai livelli di prestazione, ma ad indicazioni adeguate al predefinito rischio di incendio basso:
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)
- Controllo dell'incendio
- Rivelazione e allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio”.
Infine, tra le misure riportate, si sottolinea come la " Gestione della Sicurezza Antincendio", pur essendo declinata nel linguaggio del Codice di Prevenzione incendi, “mantenga i contenuti della precedente normativa, integrando le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (D.M. 1° settembre 2021 e D.M. 2 settembre 2021) per quanto riguarda il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza”.
In particolare – conclude la circolare – “sono specificate le modalità con cui il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA, ovvero:
- adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
- verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;
- mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ... );
- attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
- apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ... );
- gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, ... ), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...)”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.