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Prevenzione incendi: gli edifici tutelati e la regola tecnica verticale V.12
Roma, 8 Giu – In Italia, in considerazione del particolare patrimonio edilizio esistente, risultano frequenti gli utilizzi di edifici tutelati per attività quali uffici, scuole, alberghi, attività commerciali, strutture sanitarie, ecc.
Per la progettazione antincendio di un’attività ricompresa nell'allegato I del DPR 151/2011 (ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi) svolta in edifici sottoposti a tutela (d.lgs. 42/2004), aperti al pubblico, “è possibile applicare solamente” il Codice di prevenzione incendi, come integrato dalla RTV di cui al d.m. 14 ottobre 2021: V.12 ‘Altre attività in edifici tutelati’”.
Regola tecnica verticale (RTV) V.12 che rappresenta “un’assoluta novità, non esistendo una corrispondente RT tradizionale pre Codice” e che supera la “rigidità delle disposizioni prescrittive, che, applicate alla progettazione antincendio negli edifici tutelati, determina quasi sempre il ricorso alle soluzioni in deroga”.
A ricordarlo è il documento Inail “ Prevenzione incendi per altre attività in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V.12 del Codice di prevenzione incendi”, un documento pubblicato nel 2025 e nato dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2025/2027.
Dopo aver già presentato il documento Inail ed esserci soffermati sull’evoluzione normativa e sul ricorso alle deroghe, analizziamo più approfonditamente il DM 14 ottobre 2021 e la RTV V.12 soffermandoci sui seguenti argomenti:
- Il DM 14 ottobre 2021, la RTV V.12 e la strategia antincendio
- Il DM 14 ottobre 2021, la RTV V.12 e le misure antincendio
- La RTV V.12, una regola tecnica verticale trasversale
Il DM 14 ottobre 2021, la RTV V.12 e la strategia antincendio
Il DM 14 ottobre 2021 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, costituisce, dunque, RTV di prevenzione incendi per tali attività. Regola tecnica che “completa la trattazione delle attività 72” (allegato I del DPR 151/2011) abbinandosi al d.m. 10 luglio 2020 relativo agli edifici destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
Si indica che le disposizioni “si applicano a tutte le attività caratterizzate da Rbeni pari a 2 o 4 e possono essere di riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli edifici sottoposti a tutela contenenti attività soggette non aperte al pubblico”.
Ricordiamo che ci sono tre diversi profili di rischio che sono definibili come indicatori speditivi della tipologia di rischio presente negli ambiti di un’attività:
- Rvita profilo di rischio relativo alla salvaguardia umana;
- Rbeni profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici;
- Rambiente profilo di rischio relativo alla tutela dell’ambiente dagli effetti dell’incendio.
La RTV V.12 prevede poi, al par. V.12.3 (la sezione V del Codice è dedicata alle varie regole tecniche verticali), che “per le attività rientranti nel campo di applicazione della medesima e oggetto di specifiche regole tecniche verticali (RTV) valgono le classificazioni previste nelle stesse RTV”. Mentre al par. V.12.4 specifica, in merito alla valutazione del rischio di incendio, che “la progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al Cap. G.2” (Progettazione per la sicurezza antincendio) “e che i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al Cap. G.3” (Determinazione dei profili di rischio delle attività).
Inoltre, al paragrafo V.12.5 (Strategia antincendio) la RTV specifica che:
- “Devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO” (regola tecnica orizzontale) “attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in essa definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
- Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
- Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO e delle pertinenti RTV”.
Una nota ricorda che:
- le “Indicazioni complementari” sono quelle “previste in aggiunta alle soluzioni conformi previste dalla RTO e specifiche per l'attività in questione. Per gli edifici storici solitamente sono quelle individuate per tutelare il valore storico-artistico del bene”;
- le "Indicazioni sostitutive" sono quelle che “sostituiscono le soluzioni conformi previste per la RTO”.
Il DM 14 ottobre 2021, la RTV V.12 e le misure antincendio
Il documento si sofferma poi sulle misure antincendio esaminate nella RTV V.12 presente nel Codice di prevenzione incendi ( Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015).
Ad esempio, è previsto quanto segue:
- V.12.5.1 Reazione al fuoco: non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati, ivi compresi i beni costituenti arredo storico (es. librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio, …), ad eccezione dei beni tutelati posti in vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi in ambiti di attività con profili di rischio Rvita ricompresi in C, D o E”.
- V.12.5.2 Resistenza al fuoco:
- “negli ambiti delle attività ove la natura dell’edificio tutelato non renda possibile l’adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO e dalle pertinenti RTV sono ammessi unicamente i profili di rischio Rvita pari ad A1, A2, B1, B2, E1, E2 e devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- valore di qf,d ≤ 200 MJ/m², calcolato escludendo il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti;
- incremento di un livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) e del controllo dell’incendio (capitolo S.6).
- Ove non sia possibile l’adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO e dalle pertinenti RTV dei sottotetti con struttura portante combustibile devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- se il sottotetto non costituisce compartimento distinto:
- controllo dell’incendio con livello di prestazione IV (capitolo S.6) riferito all’ambito contenente il sottotetto;
- sistema di gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) di livello di prestazione III.
- se il sottotetto costituisce compartimento distinto:
- il sottotetto deve essere mantenuto libero da materiali combustibili di ogni genere”.
- se il sottotetto non costituisce compartimento distinto:
Riguardo poi a V.12.5.3 Esodo si indica che “sono ammesse le soluzioni conformi (capitolo S.4) di cui alla tabella V.12-1 alle seguenti condizioni aggiuntive:
- la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell’illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838;
- siano previste specifiche misure gestionali (capitolo S.5). Nel documento è presenta una nota (“ad esempio: informazione a tutti gli occupanti, segnaletica, opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e similari, planimetrie, …”).
Inoltre, le porte di interesse storico artistico presenti lungo le vie di esodo, “che non possiedono le caratteristiche riportate nella tabella S.4-6, devono essere mantenute costantemente aperte durante l’esercizio dell’attività”.
Ci soffermiamo anche sulla Gestione della sicurezza antincendio (V.12.5.4).
Si indica che oltre a quanto previsto nel capitolo S.5 (Gestione della sicurezza antincendio) del Codice di prevenzione incendi in funzione di Rbeni devono essere garantiti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l’anno e la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall’apertura dell’attività;
- deve essere predisposto il piano di limitazione dei danni di cui al paragrafo V.12.5.4.1.
E in presenza di cantieri temporanei e mobili, il responsabile dell’attività “integra il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio (paragrafo S.5.7.2), verificando l’osservanza delle misure di prevenzione incendi da parte delle ditte appaltatrici, dei fornitori e di tutto il personale esterno che, a vario titolo, opera all’interno dell’edificio”.
Qualche informazione anche su V.12.5.4.1 Piano di limitazione dei danni:
- Il piano di limitazione dei danni, predisposto dal responsabile dell’attività, deve essere aggiornato e adeguato anche a seguito di specifiche esercitazioni.
- Il piano di limitazione danni contiene misure e procedure per la salvaguardia dell’edificio e dei beni tutelati in esso presenti, da mettere in atto in caso di incendio.
- Il piano di limitazione dei danni deve individuare:
- i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell’attuazione delle procedure in esso contenute;
- la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
- le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;
- gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;
- le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili”;
- “le eventuali restrizioni nell’utilizzo di sostanze estinguenti”.
La RTV V.12, una regola tecnica verticale trasversale
In definitiva, a differenza della RTV V.10 (Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati), che “fornisce indicazioni direttamente applicabili a “specifiche attività” svolte all’interno di edifici tutelati (ad esempio musei, ecc.), la RTV V.12 è ‘trasversale’. Fornisce indicazioni aggiuntive” rispetto a quelle dettate dal Codice di prevenzione Incendi “per le attività soggette svolte all’interno di edifici tutelati, pertanto deve essere applicata in combinazione alle pertinenti RTV, specifiche dell’attività in progettazione, contenute nella Sezione V”.
La RTV V.12 propone - in considerazione delle “peculiarità degli edifici sottoposti a tutela” e al fine di “contemperare il giusto equilibrio fra misure di sicurezza antincendio e tutela del bene, per quasi tutte le misure antincendio che concorrono a concretizzare la strategia per il raggiungimento degli obietti primari di sicurezza” - indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO e delle pertinenti RTV.
In particolare, la RTV V.12 si occupa delle misure:
- S.1 Reazione al fuoco
- S.2 Resistenza al fuoco
- S.4 Esodo
- S.5 Gestione della sicurezza antincendio
- S.6 Controllo dell’incendio
- S.7 Rivelazione ed allarme
- S.8 Controllo di fumi e calore
Mentre per le restanti tre (S.3 Compartimentazione, S.9 Operatività antincendio, S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio) “si dovrà riferire esclusivamente alle indicazioni della RTO, come integrate o sostituite dalla RTV applicabile individuata (es.: RTV V.4)”.
In sostanza, la RTV V.12 – conclude il documento prima della presentazione di un caso studio – “introduce misure idonee nei confronti dell’incendio che tengono conto delle situazioni più ricorrenti di vincoli di carattere architettonico e storico-artistico e rispetto a interventi di adeguamento che potrebbero risultare fortemente impattanti in relazione agli esiti della valutazione del rischio”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta molti altri dettagli sulla RTV V.12 con riferimento particolare a:
- controllo dell’incendio
- rivelazione ed allarme
- controllo di fumi e calore
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Prevenzione incendi per altre attività in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V.12 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Gianni Biggi, Francesca Conti, Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere, Luca Manselli e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Paolo Iannelli e Caterina Rubino (Ministero della Cultura), Marco Di Felice (Componente del CTTS per il CNI) e Vincenzo Cascioli – Collana Ricerche - edizione 2025 (formato PDF, 13.41 MB).
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Scarica la normativa di riferimento:
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