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Radiazioni ionizzanti: quali sono le novità per i lavoratori autonomi?

Radiazioni ionizzanti: quali sono le novità per i lavoratori autonomi?

Un intervento si sofferma su cosa cambia per i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi in relazione alle novità normative del D.Lgs. 101/2020 in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Milano, 23 Mag – Sono molte le novità normative di questi anni relative alla protezione dalle radiazioni ionizzanti e con riferimento sia alla Direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione a questa tipologia di radiazioni, che al Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che ha recepito, pur tardivamente, la direttiva europea.

 

Per comprendere l’impatto del D.Lgs. 101/2020 e le novità per i lavoratori, le aziende e gli operatori in materia di radioprotezione, la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP), con il contributo di varie associazioni, ha organizzato a Milano, il 22 ottobre 2021, il seminario “Il D.Lgs. 101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità”.

 

Dopo aver già presentato il seminario e aver affrontato le novità relative alla radioattività naturale, ci soffermiamo oggi su un tema particolare, la protezione dei lavoratori esterni e dei lavoratori autonomi attraverso l’intervento di Nicola De Rosa (Ispettorato Territoriale del Lavoro MI LO) dal titolo “Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi”.

Ricordiamo, a questo proposito, che una delle novità del Titolo XI “Esposizione dei lavoratori” del D.Lgs. 101/2020, che disciplina le garanzie da assicurare ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, è l’estensione dell’ambito di applicazione di queste garanzie a tutti i lavoratori.

 

Segnaliamo, come indicato nelle slide dell’intervento, che “le considerazioni esposte nei testi sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza”.

 

L’articolo affronta i seguenti argomenti:


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D.Lgs. 101/2020: i lavoratori e le definizioni

Il relatore parte dalla definizione di lavoratore con riferimento all’art. 107 del D.Lgs. 101/2020 che, a sua volta, rimanda all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.

 

Dunque il «lavoratore» è la ‘persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione , anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione… (…) … Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; …(…) … il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 , e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere …omissis…

 

Si riporta anche l’articolo 60 del precedente D.Lgs. 230/1995, abrogato dal D.Lgs. 101/2020. L’articolo 60 parlava di lavoratore subordinato come ogni persona che ‘presti il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti a servizi domestici e familiari, con rapporti di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e universitari, e i partecipanti ai corsi di formazione professionale, nonché coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestino presso terzi la propria opera professionale’.

 

Veniamo ad altre definizioni presenti nel D.Lgs. 101/2020:

  • «lavoratore esterno»: ‘qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell’esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone’.
  • «lavoratore esposto»: ‘qualunque lavoratore, anche autonomo, che è sottoposto a un’esposizione sul lavoro derivante da pratiche contemplate dal presente decreto e che può ricevere dosi superiori a uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l’esposizione degli individui della popolazione’.

 

Anche in questo caso la relazione riporta ulteriori definizioni tratte dal D.Lgs. 230/1995.

 

D.Lgs. 101/2020: gli obblighi di lavoratori e datori di lavoro

Nell’intervento riguardo ai lavoratori esterni si ricordano gli:

  • obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni art. 112 D.Lgs 101/20
  • obblighi degli esercenti zone controllate che si avvalgono di lavoratori esterni art.113 D.Lgs 101/20

 

Riprendiamo dall’intervento un utile schema:

 

 

Si indica poi che il lavoratore autonomo è “colui che, a fronte di un corrispettivo, si obbliga nei confronti di un committente a svolgere un’opera o a prestare un servizio con lavoro e mezzi prevalentemente propri e senza vincolo di subordinazione”.

E, con riferimento all’articolo 114 del D.Lgs.101/2020 i lavoratori autonomi che ‘svolgono attività soggette alle disposizioni del presente decreto sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 113 e 117, gli esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta’.

 

Anche in questo caso riprendiamo uno schema dall’intervento sugli obblighi del lavoratore autonomo art. 114 D.Lgs 101/20:

 

 

D.Lgs. 101/2020: le altre attività presso terzi

Il relatore si sofferma poi, sempre con riferimento al D.Lgs. 101/2020, sulle altre attività presso terzi e riporta vari commi dell’articolo 115 (Altre attività presso terzi). Riportiamo, in grassetto, alcune note del relatore:

  1. Fuori dei casi previsti negli articoli 112, 113 e 117, il datore di lavoro, per conto del quale i lavoratori svolgono a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite da terzi esercenti, è tenuto ad assicurare agli stessi la tutela dei rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del presente Titolo e alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in relazione all’entità complessi va del rischio (“si applica quindi solo ai non esposti, non si applica ai lavoratori autonomi”);
  2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti le azioni necessarie affinché venga comunque assicurato il rispetto di quanto disposto al comma 1, anche ai fini del coordinamento delle misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi, derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, per gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell’attività da essi svolta e dell’intervento che i lavoratori sono chiamati a compiere.
  3. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono attività alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto e che si avvalgono di lavoratori esterni o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del presente decreto adottano, coordinandosi con il datore di lavoro dei lavoratori esterni o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del presente Titolo e alle relative disposizioni attuative (“solo questo comma si applica anche ai lavoratori autonomi”).

 

L’intervento si sofferma poi anche su due altri articoli:

  • art.117 (Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito aziendale) del D.Lgs. 101/2020: 1. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono le attività’ indicate nell’articolo 2 e i preposti che vi sovraintendono, rendono edotti i lavoratori autonomi e, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori dipendenti da terzi, che svolgono nell’ambito aziendale attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui sono chiamati a prestare la loro opera. I medesimi soggetti forniscono ai predetti lavoratori i necessari mezzi di protezione e si assicurano dell’impiego di tali mezzi. 2. È vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad attività che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi ai sensi dell’articolo 146.
  • art.116 (Molteplicità di datori di lavoro) del D.Lgs.101/2020: 1. Nel caso di lavoratori i quali svolgono per più datori di lavoro attività che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun datore di lavoro è tenuto a richiedere agli altri datori di lavoro e ai lavoratori, e a fornire quando richiesto, le informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme del presente Titolo e, in particolare, dei limiti di dose.

 

Anche in questo caso riprendiamo un utile schema inserito nelle slide con gli articoli applicabili in relazione alla tipologia di lavoratore e attività:

 

 

Concludiamo rimandando alla lettura integrale dell’intervento e segnalando che il relatore presenta per ogni articolo del D.Lgs. 101/2020 una utile comparazione con i precedenti articoli del D.Lgs. 230/1995.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi”, a cura di Nicola De Rosa (Ispettorato Territoriale del Lavoro MI LO), intervento al seminario “Il D.Lgs. 101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità”, ottobre 2021.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 

Consiglio dell'Unione Europea - Direttiva 2013/59/EURATOM del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

 



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Rispondi Autore: Alessandro Colombo - likes: 0
23/05/2022 (07:41:09)
Buongiorno, quindi alla luce di ciò ne consegue che “ le cose” in termini di legge possono essere lasciate così come sono senza tener conto di ciò che c’è “ ragionevolmente “ scritto ?
Grazie
Rispondi Autore: Bifulco Santino - likes: 0
17/07/2022 (10:49:17)
Il “datore di lavoro di impresa esterna” che effettua attività presso impianti nucleari deve possedere l’Autorizzazione Ministeriale? Mi riferisco al 101/2020 e non al 230/95 Grazie
Rispondi Autore: Emanuele - likes: 0
27/04/2024 (14:50:10)
Dunque un tecnico di radiologia che lavora con partita iva in ospedale o più studi privati con più dosimetri deve nominare e pagare di tasca propria l’esperto qualificato?

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