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Radioprotezione: cosa cambia con il recepimento della direttiva europea?

Radioprotezione: cosa cambia con il recepimento della direttiva europea?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi fisici

05/02/2021

Un intervento si sofferma sulla nuova normativa in materia di radioprotezione con riferimento al decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020. La storia e le novità della direttiva europea e del decreto di recepimento.

Brescia, 5 Feb – Come già segnalato nei mesi scorsi con il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, entrato in vigore il 27 agosto 2020, è stato finalmente possibile recepire la Direttiva 2013/59/Euratom sulle norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Recepimento che era atteso e di cui avevamo parlato anche nell’articolo “ Direttiva sulle radiazioni ionizzanti: cosa cambia con il recepimento?” che raccoglieva un’intervista al Dott. Riccardo Di Liberto durante la manifestazione Ambiente Lavoro.

 

Proprio perché il decreto attuativo introduce importanti novità in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti (e modifica, come già ricordato, anche l’articolo 180 del D.Lgs. 81/2008), torniamo a parlarne oggi con riferimento agli atti del webinar “Portale Agenti Fisici: report attività e presentazione risultati” che, organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con Inail, si è tenuto il 10 dicembre 2020. Un webinar che, dedicato al Portale Agenti Fisici e al lavoro di aggiornamento delle banche dati – ha presentato varie novità in materia di prevenzione dei rischi correlati all’esposizione agli agenti fisici.

 

Ci soffermiamo oggi, in particolare, sull’intervento “La nuova normativa in materia di radioprotezione: cosa cambia”, a cura di Paolo Rossi (Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria) che espone la storia e le principali novità del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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La direttiva europea e la storia del decreto di recepimento

L’intervento segnala innanzitutto le principali novità della Direttiva 2013/59/Euratom in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione:

  • “unica norma relativa a tutte le fonti di esposizione
  • approccio graduale del sistema regolatorio
  • ridefinizione dei criteri di esenzione e di allontanamento
  • gestione integrata delle sorgenti di radiazioni naturali
  • la giustificazione di nuove pratiche mediche deve tenere conto anche delle dosi assorbite dai lavoratori
  • protezione di lavoratori esterni
  • revisione del limite di dose per il cristallino”
  • revisione del livello di riferimento per la concentrazione del Radon (Rn) negli ambienti di lavoro
  • “revisione del sistema di gestione delle situazioni di emergenza”. 

 

Il relatore ricorda anche come si è arrivati al decreto di recepimento, ad esempio ricordando la “prima delega al recepimento, senza criteri specifici, contenuta nella legge di delegazione europea 2014, con scadenza ai primi di dicembre 2017”. Su proposta della DG Energia del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) veniva poi istituito ad aprile 2014 un tavolo tecnico istruttorio e ai primi di dicembre 2017, in prossimità della scadenza della delega, si è arrivati ad un testo che, “pur messo a punto con uno sforzo notevole di tutti i soggetti coinvolti, si fermava in preconsiglio dei Ministri” perché “ritenuto ‘non maturo’”.

L’attività di messa a punto del provvedimento di recepimento è poi “ripresa nella primavera del 2019, stavolta sotto il coordinamento diretto della Presidenza del Consiglio” e a ottobre 2019 è poi arrivata, con la legge di delegazione europea 2018, ad “una nuova delega al governo con specifici criteri di recepimento, in parte finalizzati a superare le criticità di coordinamento fra le amministrazioni”.  

Inoltre:

- “a fine gennaio 2020 è stato approvato in CdM il testo preliminare

- in primavera/estate passaggio consultivo in Conferenza stato-regioni e con le Commissioni parlamentari competenti (ulteriore rinvio dei termini di delega causa Covid19)

- il 29 luglio approvazione in CdM del testo definitivo

- il 12 agosto 2020 in Gazzetta ufficiale”. 

 

La struttura del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020

Si è dunque arrivati al D.lgs. 101/2020 di recepimento della direttiva europea in materia di radiazioni ionizzanti.

 

 

Questa la struttura del decreto:

  • Titolo I “Campo di applicazione e principi generali di protezione delle radiazioni ionizzanti” ( da art. 1 a art. 6)
  • Titolo II “Definizioni” (art. 7)
  • Titolo III “Autorità competenti e funzioni di vigilanza” (art. 8 a art. 9)
  • Titolo IV “Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti” (da art. 10 a art. 29)
  • Titolo V Lavorazioni minerarie” (da art.30 a art. 35)
  • Titolo VI “Regime giuridico per importazione, produzione, commercio trasporto e detenzione” (da art. 36 a art 45)
  • Titolo VII “Regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi” (da art. 46 a art.61)
  • Titolo VIII “Particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e le sorgenti orfane” (da art. 62 a art. 75)
  • Titolo IX “Impianti” (da art. 76 a art. 101)
  • Titolo X “Sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” (da art. 102 a art. 105)
  • Titolo XI “Esposizione dei lavoratori” (da art. 106 a art. 146)
  • Titolo XII “Esposizione della popolazione” (da art. 147 a art 155)
  • Titolo XIII “Esposizioni mediche” (da art 156 a art. 171)
  • Titolo XIV “Preparazione e risposta alle emergenze” (da art. 172 a art.197)
  • Titolo XV “Particolari situazioni di esposizione esistente” (da art. 198 ad art. 204)
  • Titolo XVI “Apparato sanzionatorio” (da art. 205 a art.231)
  • Titolo XVII “Norme transitorie e finali” (da art. 232 a art. 245)
  • Sono poi presenti 35 Allegati. 

 

Le novità più rilevanti per la protezione dei lavoratori

Veniamo poi alle modifiche più rilevanti sulla protezione dei lavoratori (Titolo XI):

  • “armonizzazione con il d.lgs. 81/2008 (in tutto il testo ci sono 22 citazioni contro le 8 del d.lgs. 626/94 all’interno del d.lgs. 230/95)
  • attribuzione principali responsabilità al datore di lavoro o esercente
  • differenziazione tra formazione dei dirigenti e preposti e formazione dei lavoratori, declinazione dei contenuti minimi
  • non cambia il sistema attuale di sorveglianza fisica basato su un’unica figura professionale (Esperto di Radioprotezione)
  • chiarimento sui vincoli di dose
  • obbligo di aggiornamento professionale e introduzione del III grado sanitario per l’ERP, contemporanea previsione di un provvedimento di riordino dei titoli, requisiti e modalità di accesso
  • esercente deve garantire la collaborazione” tra l’Esperto di Radioprotezione (ERP) e lo Specialista in Fisica Medica (SFM)
  • “modifiche al sistema di sorveglianza sanitaria più orientato all’EBM e alla specializzazione della figura del medico addetto”
  • “nuovo limite di dose per il cristallino”.

 

Le slide mostrano vari stralci del D.lgs. 101/2020.

 

Riprendiamo in particolare il contenuto dell’articolo 122 che riporta alcuni obblighi dei datori di lavoro:  

 

Art. 122 - Ottimizzazione della protezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli  5, 6 e 32, comma 1, lettera b); decreto legislativo 17 marzo 1995,  n. 230, articolo 72).

 

 1. Il datore di lavoro, tenendo conto dei fattori economici e sociali, attua, in conformità ai principi generali di cui al Titolo I del presente decreto, tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso ragionevolmente ottenibile.

 2. Il datore di lavoro definisce i vincoli di dose da adottarsi nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto avvalendosi dell'esperto di radioprotezione.

 3. Gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature e le modalità operative concernenti le attività di cui al comma 2 rispondono alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantiscono un equivalente livello di radioprotezione.

 

 

Concludiamo segnalando che l’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma anche sul tema dei rifiuti con caratteristiche di pericolosità (radionuclidi a vita breve) con riferimento al nuovo decreto, alla direttiva 2013/59/Euratom e al D.lgs. 230/1995.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“La nuova normativa in materia di radioprotezione: cosa cambia”, a cura di Paolo Rossi (Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria), intervento al webinar “Portale Agenti Fisici: report attività e presentazione risultati”.

 

Scarica la normativa di riferimento:

Consiglio dell'Unione Europea - Direttiva 2013/59/EURATOM del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

 

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

 


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Rispondi Autore: Pietro Pandolfi - likes: 0
05/02/2021 (07:42:18)
Ottimo ed esauriente articolo. Complimenti
Rispondi Autore: Margherita Iovino - likes: 0
12/03/2021 (18:31:17)
Buonasera, sono un'infermiera di un servizio di Fisuca Sanitaria.
Nel 2016 ho seguito un anno di corso di alta formazione come addetto incaricato della Radioprotezione.
Figura citata nella 59 del 2013 ma non più riportata o tradotta correttamente nel Dlgs 101 del 2020.
Vorrei chiedervi se sarà in preventivo una modifica e se ripresenteranno nuovamente la figura citata...
Vi ringrazio

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