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Radiazioni ionizzanti: come ERP e RSPP possono collaborare assieme?

Radiazioni ionizzanti: come ERP e RSPP possono collaborare assieme?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi fisici

16/09/2024

Un documento riporta informazioni sulla collaborazione tra l’esperto in radioprotezione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con riferimento ai punti di contatto tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 101/2020. Valutazione e formazione.

Roma, 16 Set – Una scheda informativa prodotta dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’Inail ha sottolineato come in materia di radioprotezione e di riduzione dell’espo­sizione alle radiazioni ionizzanti (RI) sia necessaria una sinergia operativa “fra le figure di valutazione del rischio introdotte dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.” e  quelle introdotte dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i. (decreto che norma che disciplina la ra­dioprotezione).

 

E proprio a partire da questa costatazione, presentando la scheda “ L’esperto in radioprotezione e il servizio di prevenzione e protezione: punti di contatto tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 101/2020 per la realizzazione di una sinergia operativa” ci siamo soffermati su alcune figure importanti per la prevenzione del rischio in materia di radioprotezione:

  • l’esperto di radioprotezione (ERP);
  • il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

E abbiamo ricordato che l’esperto di radioprotezione svolge sicuramente un “ruolo cruciale nella valutazione e nella gestione del rischio da radiazioni ionizzanti per la quale la norma gli assegna la competenza esclusiva”. Tuttavia in un sistema di sicurezza “correttamente organizzato che operi efficacemente e con modernità”, egli è chiamato a condividere con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione “strategie e modalità di gestione del rischio nelle aree classificate al fine di inquadrare le proprie scelte strategiche all’insegna di un approccio operativo più onnicomprensivo nel quale, di fatto, la radioprotezione, pur essendo in carico ad un ‘attore’ diverso, segua la policy introdotta dall’RSPP per tutti gli altri fattori di rischio”.

 

Veniamo ora ad alcuni aspetti di questa sinergia necessaria con riferimento ai seguenti argomenti:


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Collaborare per la radioprotezione: valutazione dei rischi e riunioni periodiche

Il fact sheet Inail - a cura di W. D’Amico, M. Mattozzi, M. Di Luigi e F. Campanella - segnala che per la tutela dell’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, l’art. 109 comma 5 del d.lgs. 101/2020 e s.m.i. “stabilisce che la relazione redatta e firmata dall’ERP, costituisce il documento di cui all’art. 28, comma 2, lettera a) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i”.

 

E se la relazione redatta dall’ERP è “parte integrante del DVR aziendale per ciò che concerne la pratica radiologica, e diventa quindi un allegato del medesimo”, è evidente che sia l’ERP che l’RSPP sono coinvolti nella redazione del DVR, “rispettivamente il primo per gli aspetti ‘solo radioprotezionistici’ e il secondo ‘per tutti gli altri aspetti di sicurezza’, con particolare attenzione a quelli in qualche modo interferenziali con il rischio radiologico”.

 

Senza dimenticare poi che la strategia di mitigazione di tutti i fattori di rischio, compreso anche quello radiologico connesso alle radiazioni ionizzanti, “deve essere rivalutata nelle riunioni periodiche del SSP”, per la partecipazione alle quali il datore di lavoro (DL) “è chiamato a convocare sia il RSPP che l’ERP”.

 

In queste occasioni l’ERP può illustrare “le misure di radioprotezione correlate alla necessità di mitigazione del rischio in precedenza valutata, individuando così quelle azioni - di carattere prescrittivo per DL - utili a esprimere il proprio benestare all’uso in sicurezza” delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.

L’esperto di radioprotezione valuta “il progetto di installazione, la realizzazione degli ambienti dedicati, le procedure operative, gli aspetti organizzativi e i dispositivi di protezione individuali e/o collettivi, e condivide con il RSPP, per tali ambienti, le strategie da mettere in campo per la gestione degli aspetti di sicurezza non di carattere radiologico”.

 

Collaborare per la radioprotezione: ERP e sistema di gestione della sicurezza

La scheda si sofferma anche sugli elementi di contatto fra l’ERP e il sistema di gestione della sicurezza del d.lgs. 81/2008.

 

Si segnala che il datore di lavoro, per il tramite dell’ERP, “è tenuto a classificare sia le aree di lavoro in cui sussiste il rischio radiologico, sia il personale operante in tali aree. Il fine della classificazione è quello di individuare tutte le misure di protezione e i livelli di garanzia appropriati, in grado di limitare al minimo ottenibile il rischio di esposizione indebita”.

Si ricorda poi che una delle misure di sicurezza previste dalla normativa di radioprotezione “è la dosimetria: essa è obbligatoria a livello ‘personale’ per tutti i lavoratori esposti, e può essere utilizzata anche a livello ‘ambientale’ quale ausilio utile alla valutazione indiretta dell’esposizione”.

 

E per gli ambienti classificati a rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, che prevedano restrizioni di accesso, l’ERP “è tenuto ad interfacciarsi con l’RSPP al fine di condividere soluzioni adeguate che soddisfino sia il d.lgs. 101/2020 sia il d.lgs. 81/2008 evitando che, per esempio, in una zona classificata a rischio radiologico vadano ad essere utilizzate procedure emergenziali per la gestione dello scenario di incendio, che non risultino non congruenti con quelle utilizzate laddove il rischio radiologico non sussista”.

Inoltre tale collaborazione fra due ‘specialisti del rischio’ “si rende necessaria anche in altri ambiti, come quelli di seguito riportati:

  • valutazione dei sistemi di ventilazione e dei ricambi d’aria in determinati ambienti e/o locali (si pensi alla necessità di conciliare le norme igienistiche di carattere generale con le norme di buona tecnica da seguire per la realizzazione di un servizio di medicina nucleare o piuttosto che per una sala di radiologia interventistica);
  • modalità di movimentazione manuale dei carichi per coloro che muovono, ad esempio, sorgenti radioattive all’interno di contenitori caratterizzati da schermatura in piombo;
  • formazione delle squadre di emergenza in relazione ad eventi anomali di tipo nucleare e/o ad eventi naturali quali incendio, allagamento, terremoto, che richiedano l’attivazione di un primo soccorso”.

 

Collaborare per la radioprotezione: formazione e aggiornamento

Qualche accenno la scheda lo fa anche su formazione e aggiornamento.

Al di là di quanto contenuto negli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/2008, si segnala che sul rischio radiologico “il d.lgs. 101/2020 stabilisce che il DL è tenuto a garantire una informazione e formazione specifica in materia di radioprotezione sia a dirigenti e preposti, sia ai lavoratori esposti, ai quali deve assicurare anche il necessario addestramento”.

 

E la formazione dei lavoratori esposti deve riguardare:

  • l’organizzazione della radioprotezione aziendale;
  • i rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni sanitari e le misure e procedure di prevenzione e protezione adottate;
  • il significato dei limiti di dose nonché i potenziali rischi associati al loro superamento;
  • la sorveglianza fisica e sanitaria;
  • le procedure di lavoro in relazione alle mansioni svolte;
  • l’ uso corretto dei DPI;
  • le procedure di emergenza.

 

Inoltre – “come disposto dal d.lgs. 203/2022, che il 18 gennaio 2023 ha modificato e integrato il d. lgs. 101/2020, con specifico riferimento agli artt. 110 e 111, andando oltretutto a integrare quanto già codificato dall’art. 37 comma 7 del d.lgs. 81/2008” - la formazione in materia di radioprotezione sia per i dirigenti e i preposti sia per i lavoratori esposti “deve prevedere un aggiornamento almeno quinquennale”, fermo restando ulteriori necessità che vengono peraltro ivi codificate (art. 24 comma 2).

 

Si ricorda poi che nel comma 1 dell’art. 24, si specifica che il datore di lavoro provvede affinché “ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle RI riceva un’adeguata informazione su: rischi specifici e generali per la salute e la sicurezza sul lavoro in relazione all’attività svolta, nominativi del medico autorizzato e dell’esperto di radioprotezione, norme interne di protezione e sicurezza, misure di protezione e prevenzione adottate, importanza dell’obbligo, per le lavoratrici esposte di comunicare tempestivamente il proprio stato di gravidanza ed eventuale intenzione di allattare al seno”.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale della scheda che si sofferma anche sul comma 3 dello stesso articolo, relativamente ai i contenuti minimi dell’informazione e della formazione, e che sottolinea ancora quanto sia utile “cercare di concretizzare da subito momenti di dialogo e confronto” tra ERP e RSPP. Solo così è possibile creare la consapevolezza del fatto che “mettere insieme sensibilità professionali diverse costituisca un valore aggiunto irrinunciabile, soprattutto per la mitigazione di quegli scenari di rischio interferenziali che, in mancanza di sinergica collaborazione, rischierebbero di non essere correttamente valutati e gestiti”.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ L’esperto in radioprotezione e il servizio di prevenzione e protezione: punti di contatto tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 101/2020 per la realizzazione di una sinergia operativa”, a cura di W. D’Amico, M. Mattozzi, M. Di Luigi e F. Campanella, Factsheet, edizione 2023 (formato PDF, 278 kB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Radiazioni ionizzanti: l’esperto in radioprotezione e il servizio di prevenzione e protezione”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 


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