Come è cambiata la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro?
Roma, 7 Giu – Se negli ultimi vent'anni, il DM 10 marzo 1998 ha rappresentato lo strumento principe per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, non c’è dubbio che con il D.Lgs. 81/2008, il DM 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi) e poi ancor più con i tre decreti ministeriali di settembre 2021, ci sono stati importanti trasformazioni nella prevenzione incendi nei luoghi di lavoro.
Trasformazioni, che pur essendo “un ampliamento ed un logico sviluppo” di quanto nato precedentemente, hanno tuttavia bisogno di essere ben conosciute e approfondite per portare le aziende a operare una più efficace prevenzione incendi rispetto al passato.
Proprio per tenere il passo con l'evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore antincendio, è stato prodotto dall’ Inail un nuovo documento nato in seno all’accordo tra Inail e Confimi industria (Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata) per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione dei valori della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Questo lavoro, redatto dall’Inail con il contributo di Finco (Acmi, Fisa, Zenital), aderenti a Confimi industria, si presenta, dunque, “come una guida pratica e di facile consultazione che di fatto svolge la funzione di manuale formativo e informativo con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro in merito alla valutazione e gestione del rischio incendio nei luoghi di lavoro”.
Il documento tecnico – dal titolo “La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica” - ripercorre in particolare le novità dei tre decreti:
- Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021
- Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021
- Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021
In questo primo articolo di presentazione ci soffermiamo, in particolare, sull’evoluzione normativa e sulle novità del DM 1 settembre 2021 con riferimento ai seguenti argomenti:
- La prevenzione incendi nei luoghi di lavoro e l’evoluzione normativa
- Il DM 1 settembre 2021: la manutenzione, i controlli e la sorveglianza
- Il DM 1 settembre 2021: la qualificazione dei manutentori e i docenti
La prevenzione incendi nei luoghi di lavoro e l’evoluzione normativa
Il documento ricorda che il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, ormai definitivamente abrogato, ha continuato ad applicarsi “nelle more dell'attuazione dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., rappresentando il principale e fondamentale atto normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro”.
Tuttavia, dopo oltre due decenni, anche in conseguenza dell'importante evoluzione del Codice di prevenzione incendi era necessario “allineare anche i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso dettato, fondamentalmente, dall'adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull'approccio prestazionale, procedendo così ad una sua considerevole revisione, al fine di tenere il passo con l'evoluzione normativa”.
E se l'art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. già prevedeva la possibilità di adottare "uno o più Decreti" ai fini del conseguimento di obiettivi e contenuti prefissati, tali contenuti sono stati poi articolati, sviluppando tre nuovi distinti decreti monotematici:
- “con la pubblicazione del d.m. 1 settembre 2021 si è focalizzato l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio;
- con la pubblicazione del d.m. 2 settembre 2021 si è focalizzato l’aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori;
- con la pubblicazione del d.m. 3 settembre 2021 si è focalizzato l’aspetto relativo alla valutazione dei rischi d’incendio, e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e gestionali da attuare per la riduzione degli stessi, indicando, per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri contenuti nell’allegato I”.
Il DM 1 settembre 2021: la manutenzione, i controlli e la sorveglianza
Veniamo brevemente al DM 1 settembre 2021, il cosiddetto decreto “Controlli".
Il decreto “riguarda i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a) punto 3 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ed è costituito da un articolato normativo e da due allegati.
Con riferimento all’allegato I (Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio) si segnala che “per quanto riguarda la manutenzione e il controllo periodico, il Datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove vengano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione”. E il registro “deve essere costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo”.
Inoltre la manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio “devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio”.
Riguardo poi alla sorveglianza, l'Allegato I prevede che “gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio debbano essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti e adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo. È ragionevole ritenere che tale compito possa essere affidato a lavoratori designati come addetti al servizio antincendio”.
Rimandiamo alla lettura degli articoli sul DM 15 settembre 2022 in riferimento alle proroghe per le disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori.
Il DM 1 settembre 2021: la qualificazione dei manutentori e i docenti
L’allegato II riporta poi le indicazioni per la “Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.
Nell’allegato, che si compone di 5 paragrafi, “una delle innovazioni principali apportata dal decreto riguarda la formazione”. Infatti è previsto che “sia erogata ad un livello più elevato e contribuirà al soddisfacimento del livello di sicurezza da perseguire per le attività esaminate, integrandosi nella misura antincendio S.5 (GSA) del Codice”.
Inoltre il nuovo decreto comporta “l’intensificazione dei controlli ispettivi dell’Organo di vigilanza, con l’obiettivo di verificare la corretta tenuta del registro dei controlli e dell’adeguata qualificazione dei tecnici manutentori”.
Nel primo paragrafo dell’allegato (“Generalità”) sono fornite indicazioni su:
- “responsabilità del tecnico manutentore qualificato;
- requisiti in possesso del tecnico manutentore qualificato;
- acquisizione dei requisiti da parte del tecnico manutentore qualificato con frequenza di apposito corso (con contenuti minimi del par. 1.3 erogato da docenti con requisiti indicati al par. 1.2 e valutazione dell'apprendimento (par. 1.4);
- esonero frequenza corso (se dimostrata attività di manutenzione da almeno 3 anni) e accesso diretto alla valutazione dei requisiti (par. 1.5);
- Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento di cui al par 1.4;
- indicazioni sull'aggiornamento del tecnico manutentore qualificato (par. 1.7)”.
Riguardo ai docenti (secondo paragrafo) il decreto richiede che “i docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato siano in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e abbiano conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente. Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche: pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica”.
Il documento si sofferma poi anche sugli altri tre paragrafi dell’allegato:
- 3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
- 4. Valutazione dei requisiti
- 5. Procedure amministrative
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento che, oltre a riassumere i contenuti del DM 2 settembre 2021 e del DM 3 settembre 2021, si sofferma anche sui seguenti argomenti:
- miglioramenti e punti forti dei nuovi criteri di formazione e informazione per gli addetti
- statistiche di settore relative agli infortuni sul lavoro
- dinamiche e cause infortunistiche dal Sistema di sorveglianza nazionale su infortuni mortali e gravi Infor.Mo
- raccomandazioni per la gestione della sicurezza antincendio
- formazione/informazione per le diverse figure coinvolte.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Consulenza Statistico Attuariale, Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambiente, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, Confimi industria, “ La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica”, documento tecnico a cura di Giuseppe Bucci (Inail, CSA), Diego De Merich (Inail, DIMEILA), Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Ruggero Maialetti e Giannunzio Sinardi (Inail, CTSS), Sara Veneziani e G. Ivo Vogna (Confimi Industria), Stefania Verrienti (Afidamp), Marco Annatelli e Marco Patruno (Fisa), Collana Ricerche, edizione 2023 (formato PDF, 1.67 MB).
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Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: claudio, - likes: 0 | 10/06/2023 (20:39:31) |
Buonasera , altro business per noi formatori . |
Rispondi Autore: Tedone Massimo - likes: 0 | 21/06/2023 (00:29:22) |
Scusate l'intromissione, premetto che non è assolutamente mia intenzione puntare l'indice verso chichessia; però, leggendo qua e la, è molto evidente che molti esperti non hanno mai visto un corpo spiaccicato per terra dopo un volo da un ponteggio e cercare di capire da dove è caduto e scoprire, magari, che ha lasciato ciocche di capelli nei tubi dove ha picchiato con la testa, oppure aver visto direttamente, nel 1974 avevo 17 anni, un compagno di corso alle professionali, essere agganciato dal "mena brida" di un tornio, essere sbalzato in aria come una piuma e cadere a testa in giù nel cassone raccogli trucioli e fermargli la macchina prima che quell'accessorio gli staccasse la testa; girarsi e vedere il suo braccio TUTTO, avvolto e spappolato nel pezzo in lavorazione e nello spesso accessorio. Sono ormai felicemente pensionato e quindi fuori dal mondo del lavoro benché sempre appassionato di tutto ciò che riguarda la sicurezza in senso generale. Però, permettetemi lo sfogo; fa male sapere che, anche scherzosamente, si continua a pensare che la sicurezza, la formazione e quant'altro ad essa collegata sia "solo un business". Mi scuso nuovamente con tutti per l'intromissione. |