Attività commerciali: come migliorare la prevenzione incendi
Roma, 15 Nov – Come ricordato in diversi articoli, connessi ai documenti nati dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l'iter procedurale per la certificazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco è finalizzato “alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze”.
Questo iter è stabilito dal DPR 1 agosto 2011 n. 151 e, se si parla di luoghi di lavoro, è assoggettato anche a quanto contenuto nel D.Lgs. 81/2008 e nei tre decreti del mese di settembre 2021.
In particolare la progettazione antincendio, che “si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale”, può quindi essere effettuata “elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale)”.
In questa situazione il “ Codice di prevenzione incendi”, contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 “si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative”.
E a seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco “ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV di tipo trasversale o di servizio” emanando una serie di ulteriori RTV e mirando “a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio dall'approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla ormai nota metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate”.
A ricordarlo è il nuovo documento intitolato “Prevenzione incendi per attività commerciali. La Regola Tecnica Verticale V.8 del Codice di prevenzione incendi” che affronta la progettazione di un’attività commerciale, utilizzando e confrontando gli esiti risultanti dall’utilizzo della regola tecnica tradizionale pre Codice (d.m. 27 luglio 2010) o secondo la V.8, la regola tecnica verticale, che “integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice”.
Nel presentare il documento ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Il doppio binario, le due strade e la scelta del progettista
- La regola tecnica verticale V.8: definizioni e classificazioni
- L’indice del documento Inail
Il doppio binario, le due strade e la scelta del progettista
Il documento – pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail e a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Roberta Lala, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Componente del CTTS per il CNI) e Vincenzo Cascioli – ricorda che per la progettazione di un’attività commerciale è ancora possibile (per questa tipologia di attività, fino all’abrogazione delle RT tradizionali, permane la possibilità del cosiddetto “doppio binario”) “seguire due strade, alternative fra loro:
- applicare la RT tradizionale di cui al d.m. 27 luglio 2010 e s.m.i.”;
- applicare il Codice di prevenzione Incendi, “come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 23 novembre 2018 e s.m.i.: V.8 ‘Attività commerciali’”.
Si segnala anche che, “individuato uno dei due percorsi normativi, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due regole tecniche alternative e non complementari”. E per le attività non rientranti nel proprio campo di applicazione, “la RTV V.8 potrà comunque costituire un valido riferimento per la progettazione antincendio”.
Si indica poi che per questa regola tecnica verticale (RTV) “non sono previste specifiche indicazioni per le attività commerciali ‘sotto soglia’ (superficie lorda non superiore a 400 m2)” ed è evidente come la scelta di una o dell’altra norma di riferimento “possa poi condurre, agli esiti dell’iter progettuale, a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:
- maggiore flessibilità del Codice, con possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
- vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività”.
E, dunque, un attento progettista “eseguirà prioritariamente una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a stabilire, nello specifico contesto, quale regola tecnica convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività”.
La regola tecnica verticale V.8: definizioni e classificazioni
Ci soffermiamo, brevemente, anche sulla Regola Tecnica Verticale V.8.
Si segnala che il d.m. 23 novembre 2018 e s.m.i. (ad esempio relativamente alle modifiche intervenute con il d.m. 14 febbraio 2020) – recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m2, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015” - costituisce “RTV di prevenzione incendi per tali attività”.
In particolare la regola tecnica verticale V.8 stabilisce, al par. V.8.2, le “seguenti definizioni applicabili alle attività commerciali che integrano quelle, di carattere generale, presenti nel Cap. G.1:
- Attività commerciale: attività costituita da una o più aree di vendita comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.
- Spazio comune: area a servizio di più aree di vendita (es.: atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, …).
- Mall: galleria interna all’attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi.
- Vendita da retrobanco: attività commerciale con limitati spazi aperti al pubblico per la vendita e l’esposizione dei beni. - Nota: in queste attività la vendita viene effettuata al banco, ordinando i beni che vengono prelevati dagli addetti dell’attività commerciale (es.: autoricambi, ferramenta, distributori di materiale elettrico, idraulico, ecc.).
- Articoli pirotecnici NSL: articoli pirotecnici non soggetti a licenza per la minuta vendita di esplosivi ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
Ricordiamo poi che la RTV V.8 prevede, al par. V.8.3, varie classificazioni. Ad esempio in relazione alla superficie lorda utile, alla quota dei piani h e alle aree dell’attività direttamente funzionali.
A titolo esemplificativo, ricordiamo che le aree dell’attività direttamente funzionali “sono classificate come segue:
- TA: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico;
- TB1: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti; Nota Ad esempio: showroom aziendale inserito in un’attività produttiva, artigianale o di servizio. Nota Fanno parte delle aree TA eventuali showrooms inseriti in un centro commerciale.
- TB2: aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, di superficie ≤ 100 m2; Nota Ad esempio: punti vendita di ricambi o componenti, ecc.
- TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m2;
- TK1: aree collegate ad aree TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, aventi superficie > 150 m2; Nota Ad esempio: aree di taglio legno, officine di montaggio o riparazione di parti, aree per la miscelazione di vernici, ecc.
- TK2: aree esterne all’opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;
- TM1: depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/ m2, aventi superficie > 200 m2;
- TM2: depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/ m2;
- TM3: depositi di articoli pirotecnici NSL, con quantitativi netti di manufatti ≤ 150 kg;
- TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio; Nota Ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche, ecc.
- TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione; Nota Ad esempio muletti, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo, ecc.
- TZ: altre aree”.
E sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) “almeno le seguenti aree: TK1, TK2, TM2, TM3, TT2”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta, riguardo alla RTV in esame, varie informazioni su diversi aspetti ed elementi rilevanti della RTV nel Codice di prevenzione incendi: reazione e resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rivelazione ed allarme, …
L’indice del documento Inail
Riportiamo, in conclusione, l’indice del nuovo documento “Prevenzione incendi per attività commerciali. La Regola Tecnica Verticale V.8 del Codice di prevenzione incendi”.
Introduzione
Obiettivi
Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale
Il Codice di prevenzione incendi
Attività commerciali - la normativa applicabile
Il d.m. 27 luglio 2010 e s.m.i.
La Regola Tecnica Verticale V.8
Caso studio: ristrutturazione di un centro commerciale esistente
Descrizione
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Progettazione antincendio con il d.m. 27 luglio 2010 e s.m.i.
Riferimenti normativi
Ubicazione
Generalità
Ubicazione ai piani interrati
Comunicazioni e separazioni
Accesso all’area ed accostamento dei mezzi di soccorso
Caratteristiche costruttive
Resistenza al fuoco
Reazione al fuoco
Compartimentazione
Scale
Ascensori, scale e rampe mobili
Misure per il dimensionamento delle vie esodo
Densità di affollamento
Capacità di deflusso
Lunghezza dei percorsi di esodo
Sistemi di vie di esodo
Caratteristiche delle vie di esodo
Larghezza totale delle vie di esodo
Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi
Numero di uscite
Sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico
Aree ed impianti a rischio specifico
Generalità
Classificazione
Spazi per depositi
Impianti di produzione di calore
Impianti di climatizzazione
Impianti elettrici
Generalità
Quadri elettrici generali
Impianti elettrici di sicurezza
Illuminazione di sicurezza
Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Generalità
Estintori
Reti naspi e idranti
Impianto di spegnimento automatico
Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
Generalità
Caratteristiche
Sistemi di diffusione sonora
Segnaletica di sicurezza
Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
Composizione della “squadra” degli addetti al servizio antincendio
Problematiche inerenti l’applicazione della RT tradizionale
Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Classificazione dell’attività
La metodologia generale
Scopo della progettazione
Obiettivi di sicurezza
Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
Valutazione del rischio residuo
Attribuzione dei profili di rischio
Strategia antincendio per la mitigazione del rischio
Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio
Individuazione delle soluzioni progettuali
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (par. S. 2.9)
Compartimentazione
Progettazione dei compartimenti antincendio
Realizzazione dei compartimenti antincendio
Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio
Verifica della distanza di separazione - prospetto EST
Ubicazione
Comunicazioni tra attività
Esodo
Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
Requisiti antincendio minimi per l’esodo
La progettazione del sistema d’esodo
Completamento della progettazione del sistema d’esodo in soluzione conforme
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
GSA nell’attività in esercizio
GSA in emergenza
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (par. S.10.6.1)
Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.4)
Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.5)
Impianti di climatizzazione e condizionamento (par. S.10.6.10)
Soluzioni alternative per le misure S.4, S.6 ed S.8
Per l’ammissibilità delle lunghezze d’esodo (misura S.4)
Per l’impianto di spegnimento automatico nella mall (misura S.6)
Per il controllo di fumi e calore nell’attività (misura S.8)
Sezione V - Regole tecniche verticali
Cap. V.1 Aree a rischio specifico
Cap. V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
Cap. V.3 Vani degli ascensori
Confronto tra gli esiti delle due progettazioni
Considerazioni a commento
Bibliografia
Fonti immagini
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Prevenzione incendi per attività commerciali. La Regola Tecnica Verticale V.8 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Roberta Lala, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (CNI) e Vincenzo Cascioli – Collana Ricerche - edizione 2024 (formato PDF, 20.73 MB).
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Scarica la normativa di riferimento: