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Attività commerciali: come migliorare la prevenzione incendi

Attività commerciali: come migliorare la prevenzione incendi
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa Antincendio

15/11/2024

Un documento Inail si sofferma sulla regola tecnica verticale V.8 del Codice di prevenzione incendi con riferimento alle attività commerciali. La scelta del progettista e la regola tecnica verticale V.8.

Roma, 15 Nov – Come ricordato in diversi articoli, connessi ai documenti nati dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l'iter procedurale per la certificazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco è finalizzato “alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze”.

Questo iter è stabilito dal DPR 1 agosto 2011 n. 151 e, se si parla di luoghi di lavoro, è assoggettato anche a quanto contenuto nel D.Lgs. 81/2008 e nei tre decreti del mese di settembre 2021.

 

In particolare la progettazione antincendio, che “si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale”, può quindi essere effettuata “elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale)”.

In questa situazione il “ Codice di prevenzione incendi”, contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 “si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative”.

 

E a seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco “ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV di tipo trasversale o di servizio” emanando una serie di ulteriori RTV e mirando “a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio dall'approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla ormai nota metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate”.

 

A ricordarlo è il nuovo documento intitolato “Prevenzione incendi per attività commerciali. La Regola Tecnica Verticale V.8 del Codice di prevenzione incendi” che affronta la progettazione di un’attività commerciale, utilizzando e confrontando gli esiti risultanti dall’utilizzo della regola tecnica tradizionale pre Codice (d.m. 27 luglio 2010) o secondo la V.8, la regola tecnica verticale, che “integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice”.

 

 

Nel presentare il documento ci soffermiamo sui seguenti argomenti:



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Incendio - Prevenzione e protezione - 1,5 ore
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 - Prevenzione e gestione degli incendi.

 

Il doppio binario, le due strade e la scelta del progettista

Il documento – pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail e a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Roberta Lala, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Componente del CTTS per il CNI) e Vincenzo Cascioli – ricorda che per la progettazione di un’attività commerciale è ancora possibile (per questa tipologia di attività, fino all’abrogazione delle RT tradizionali, permane la possibilità del cosiddetto “doppio binario”) “seguire due strade, alternative fra loro:

  • applicare la RT tradizionale di cui al d.m. 27 luglio 2010 e s.m.i.”;
  • applicare il Codice di prevenzione Incendi, “come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 23 novembre 2018 e s.m.i.: V.8 ‘Attività commerciali’”.

 

Si segnala anche che, “individuato uno dei due percorsi normativi, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due regole tecniche alternative e non complementari”. E per le attività non rientranti nel proprio campo di applicazione, “la RTV V.8 potrà comunque costituire un valido riferimento per la progettazione antincendio”.

 

Si indica poi che per questa regola tecnica verticale (RTV) “non sono previste specifiche indicazioni per le attività commerciali ‘sotto soglia’ (superficie lorda non superiore a 400 m2)” ed è evidente come la scelta di una o dell’altra norma di riferimento “possa poi condurre, agli esiti dell’iter progettuale, a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:

  • maggiore flessibilità del Codice, con possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
  • vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività”.

 

E, dunque, un attento progettista “eseguirà prioritariamente una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a stabilire, nello specifico contesto, quale regola tecnica convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività”.

 

La regola tecnica verticale V.8: definizioni e classificazioni

Ci soffermiamo, brevemente, anche sulla Regola Tecnica Verticale V.8.

 

Si segnala che il d.m. 23 novembre 2018 e s.m.i. (ad esempio relativamente alle modifiche intervenute con il d.m. 14 febbraio 2020) – recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m2, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015” - costituisce “RTV di prevenzione incendi per tali attività”.

 

In particolare la regola tecnica verticale V.8 stabilisce, al par. V.8.2, le “seguenti definizioni applicabili alle attività commerciali che integrano quelle, di carattere generale, presenti nel Cap. G.1:

  1. Attività commerciale: attività costituita da una o più aree di vendita comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.
  2. Spazio comune: area a servizio di più aree di vendita (es.: atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, …).
  3. Mall: galleria interna all’attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi.
  4. Vendita da retrobanco: attività commerciale con limitati spazi aperti al pubblico per la vendita e l’esposizione dei beni. - Nota: in queste attività la vendita viene effettuata al banco, ordinando i beni che vengono prelevati dagli addetti dell’attività commerciale (es.: autoricambi, ferramenta, distributori di materiale elettrico, idraulico, ecc.).
  5. Articoli pirotecnici NSL: articoli pirotecnici non soggetti a licenza per la minuta vendita di esplosivi ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773”.

 

Ricordiamo poi che la RTV V.8 prevede, al par. V.8.3, varie classificazioni. Ad esempio in relazione alla superficie lorda utile, alla quota dei piani h e alle aree dell’attività direttamente funzionali.

 

A titolo esemplificativo, ricordiamo che le aree dell’attività direttamente funzionali “sono classificate come segue:

  • TA: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico;
  • TB1: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti; Nota Ad esempio: showroom aziendale inserito in un’attività produttiva, artigianale o di servizio.  Nota Fanno parte delle aree TA eventuali showrooms inseriti in un centro commerciale.

 

  • TB2: aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, di superficie ≤ 100 m2; Nota Ad esempio: punti vendita di ricambi o componenti, ecc.
  • TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m2;
  • TK1: aree collegate ad aree TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, aventi superficie > 150 m2; Nota Ad esempio: aree di taglio legno, officine di montaggio o riparazione di parti, aree per la miscelazione di vernici, ecc.
  • TK2: aree esterne all’opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;
  • TM1: depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/ m2, aventi superficie > 200 m2;
  • TM2: depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/ m2;
  • TM3: depositi di articoli pirotecnici NSL, con quantitativi netti di manufatti ≤ 150 kg;
  • TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio; Nota Ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche, ecc.
  • TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione; Nota Ad esempio muletti, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo, ecc.
  • TZ: altre aree”.

 

E sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) “almeno le seguenti aree: TK1, TK2, TM2, TM3, TT2”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta, riguardo alla RTV in esame, varie informazioni su diversi aspetti ed elementi rilevanti della RTV nel Codice di prevenzione incendi: reazione e resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rivelazione ed allarme, …

 

L’indice del documento Inail

Riportiamo, in conclusione, l’indice del nuovo documento “Prevenzione incendi per attività commerciali. La Regola Tecnica Verticale V.8 del Codice di prevenzione incendi”.

 

Introduzione

Obiettivi

Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale

Il Codice di prevenzione incendi

Attività commerciali - la normativa applicabile

Il d.m. 27 luglio 2010 e s.m.i.

La Regola Tecnica Verticale V.8

 

Caso studio: ristrutturazione di un centro commerciale esistente

Descrizione

Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi

 

Progettazione antincendio con il d.m. 27 luglio 2010 e s.m.i.

Riferimenti normativi

Ubicazione

Generalità

Ubicazione ai piani interrati

Comunicazioni e separazioni

Accesso all’area ed accostamento dei mezzi di soccorso

Caratteristiche costruttive

Resistenza al fuoco

Reazione al fuoco

Compartimentazione

Scale

Ascensori, scale e rampe mobili

Misure per il dimensionamento delle vie esodo

Densità di affollamento

Capacità di deflusso

Lunghezza dei percorsi di esodo

Sistemi di vie di esodo

Caratteristiche delle vie di esodo

Larghezza totale delle vie di esodo

Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi

Numero di uscite

Sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico

Aree ed impianti a rischio specifico

Generalità

Classificazione

Spazi per depositi

Impianti di produzione di calore

Impianti di climatizzazione

Impianti elettrici

Generalità

Quadri elettrici generali

Impianti elettrici di sicurezza

Illuminazione di sicurezza

Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

Generalità

Estintori

Reti naspi e idranti

Impianto di spegnimento automatico

Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

Generalità

Caratteristiche

Sistemi di diffusione sonora

Segnaletica di sicurezza

Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

Composizione della “squadra” degli addetti al servizio antincendio

Problematiche inerenti l’applicazione della RT tradizionale

 

Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi

Riferimenti normativi

Classificazione dell’attività

La metodologia generale

Scopo della progettazione

Obiettivi di sicurezza

Valutazione del rischio d’incendio per l’attività

Valutazione del rischio residuo

Attribuzione dei profili di rischio

Strategia antincendio per la mitigazione del rischio

Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio

Individuazione delle soluzioni progettuali

Reazione al fuoco

Resistenza al fuoco

Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (par. S. 2.9)

Compartimentazione

Progettazione dei compartimenti antincendio

Realizzazione dei compartimenti antincendio

Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio

Verifica della distanza di separazione - prospetto EST

Ubicazione

Comunicazioni tra attività

Esodo

Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo

Requisiti antincendio minimi per l’esodo

La progettazione del sistema d’esodo

Completamento della progettazione del sistema d’esodo in soluzione conforme

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo

Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5

Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

GSA nell’attività in esercizio

GSA in emergenza

Controllo dell’incendio

Rivelazione ed allarme

Controllo fumi e calore

Operatività antincendio

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (par. S.10.6.1)

Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.4)

Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.5)

Impianti di climatizzazione e condizionamento (par. S.10.6.10)

Soluzioni alternative per le misure S.4, S.6 ed S.8

Per l’ammissibilità delle lunghezze d’esodo (misura S.4)

Per l’impianto di spegnimento automatico nella mall (misura S.6)

Per il controllo di fumi e calore nell’attività (misura S.8)

Sezione V - Regole tecniche verticali

Cap. V.1 Aree a rischio specifico

Cap. V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

Cap. V.3 Vani degli ascensori

 

Confronto tra gli esiti delle due progettazioni

Considerazioni a commento

Bibliografia

Fonti immagini

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Prevenzione incendi per attività commerciali. La Regola Tecnica Verticale V.8 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Roberta Lala, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (CNI) e Vincenzo Cascioli – Collana Ricerche - edizione 2024 (formato PDF, 20.73 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La prevenzione incendi per le attività commerciali: RTV V.8”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

Ministero dell'Interno - Decreto 23 novembre 2018 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015.

 



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