Luoghi di lavoro e normativa: requisiti e ambienti particolari
Per comprendere meglio quali possano essere i significati, nella normativa e nella giurisprudenza, del termine “ luogo di lavoro”, la scorsa settimana abbiamo pubblicato la prima parte di un contributo dell’avvocato Rolando Dubini dal titolo “Gli obblighi fondamentali del Datore di lavoro in relazione alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro”.
Nella prima parte (“ I luoghi di lavoro e gli obblighi fondamentali del datore di lavoro”) l’autore si è soffermato sulla nozione di luogo di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (TU), alla tutela dei terzi e a un caso trattato dalla Cassazione Penale nella sentenza n. 8380 del 27 febbraio 2024.
In questa seconda parte il contributo parla dei requisiti dei luoghi di lavoro, degli ambienti sospetti di inquinamento, dei luoghi pericolosi e della violazione di più precetti riconducibili ad una categoria omogenea.
Gli obblighi fondamentali del Datore di lavoro in relazione alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
Seconda parte
3. Requisiti dei Luoghi di lavoro
4. Ambienti sospetti di inquinamento
6. Le sanzioni e la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea
3. Requisiti dei Luoghi di lavoro
L'articolo 63 del D.Lgs. 81/2008 - Requisiti di salute e di sicurezza – definisce in via generale i requisiti fondamentali degli ambienti di lavoro:
“1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro).
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. (Omissis)
L'articolo 64 del TU - Obblighi del datore di lavoro – prevede che:
“1. Il datore di lavoro provvede affinché:
- i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3 [“1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ ALLEGATO IV. 2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. 3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili”];
- le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
L'articolo 65 del TU - Locali sotterranei o semisotterranei – definisce le condizioni alle quali possono essere legittimamente adibiti i lavoratori in ambienti a rischio particolare dal punto di vista igienico:
“1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda per il datore di lavoro e il dirigente)
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L’organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2”.
Dunque l'art. 65 del TU fa divieto di adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Deroghe sono ammissibili e possibili solo in caso di particolari esigenze tecniche purché si provveda con mezzi idonei all'aerazione, all'illuminazione e alla protezione contro l'umidità. Qualora si tratti di «lavori non caratterizzati da particolari esigenze tecniche atte a rendere indispensabile l'impiego di locali sotterranei o semisotterranei» (Cass. sez. III pen. 25 luglio 1991 n. 8046, Cecchi) è necessaria e obbligatoria l'autorizzazione dell'USL territorialmente competente. Tale provvedimento di «dispensa-deroga» (Cass. sez. III pen. 5 gennaio 1996 n. 365, Rossi) è condizionato dall'esistenza di condizioni di lavoro accettabili (assenza di emanazioni nocive, non esposizione a temperature eccessive, ecc.). Per i locali sotterranei è ancora più pressante l'esigenza di predisporre la possibilità di una rapida e sicura evacuazione di tutte le persone presenti, in caso di emergenza.
Sono "locali sotterranei" di cui all'art. 65 del TU i locali chiusi sotterranei o semisotterranei "circondati su ogni lato da pareti, pur se provvisti di porte di accesso e finestre, quando tali locali risultino, lungo tutto il loro perimetro, interamente o per più della metà sotto il livello di superficie" (Pretura Milano 13.11.1979, Boschi, v. anche Cass. pen. sez. III, 24/03/1969, Curto).
4. Ambienti sospetti di inquinamento
Di estrema importanza è l’articolo 66 del testo unico di sicurezza del lavoro – D.Lgs. n. 81/2008 (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento), ai sensi del quale “è vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei”, e “quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione”.
Infine detto articolo prevede che “l’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi”.
La violazione di questi obblighi è di per se un reato penale contravvenzionale punito con la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente.
Il Decreto del Presidente della Repubblica - 14 settembre 2011, n. 177 contiene il Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e prevederebbe tra l’altro la presenza permanente di un preposto, e gli operatori dovrebbero essere per il 30% personale che opera da 3 anni in simili ambienti, con formazione di una giornata e procedure speciali di sicurezza a cura del committente. Particolare sottolineatura viene giustamente data agli obblighi di costante vigilanza anche del committente.
Su tale materia un riferimento operativo imprescindibile è la GUIDA OPERATIVA Ispesl “ Rischi specifici nell’accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose - Art. 66 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: Lavori in ambienti sospetti di inquinamento”.
Il documento, seppur emesso nel 2009, è comunque allineato al D.Lgs. n. 81/2008 e anche al DPR 177/2011.
Detta Guida è così articolata:
1. TERMINI E DEFINIZIONI;
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO;
3. IDENTIFICAZIONE DEGLI AGENTI PERICOLOSI E RISCHI ASSOCIATI;
4. AMBIENTI E LAVORAZIONI IN CUI POSSONO ESSERE PRESENTI O SI POSSONO SVILUPPARE SOSTANZE PERICOLOSE;
5. PROCEDURA GENERALE DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI;
6. STRUMENTI E METODI PER INDIVIDUARE LA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE;
7. MEZZI DI PROTEZIONE;
5. Luoghi pericolosi
Un obbligo fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro è il divieto di accesso in presenza di luoghi pericolosi, che deve essere realizzato con barriere, parapetti, chiusure a chiave, impedendo l'accesso ai lavoratori non autorizzati non essendo spesso sufficiente la mera apposizione di cartelli e raccomandazioni, che, in ogni caso, devono essere "adeguati" allo scopo.
L'accesso alla zona pericolosa potrà essere consentito in caso di necessità ed adottando misure "appropriate", magari con il controllo di un preposto, a personale esperto (cfr. artt. 19 e 20 D.Lgs. n. 81/2008, v. anche Cass. pen. sez. III, 5 luglio 1993, n. 6576, Romano), fornito di adeguati mezzi di sicurezza (quali attrezzi, mezzi protettivi, ecc.) e dopo l'attuazione di idonee misure quali, ad esempio, l'apertura del circuito elettrico.
6. Le sanzioni e la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea
La procura della Repubblica di Torino con riunione verbalizzata del 19 ottobre 2010 ha affrontato il tema dell'applicazione delle norme contenute negli articoli 68 (sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente in relazione agli obblighi da adempiere nei luoghi di lavoro), 87 (attrezzature di lavoro e DPI), 159 (cantieri), 165 (segnaletica) e 178 (videoterminali), laddove le modifiche introdotte dal D.Lgs 106/09 prevedono che “La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui… , è considerata una unica violazione…”.
Secondo le indicazioni fornite dal Dott. Guariniello la citata categoria omogenea “deve essere ricondotta al contenuto dei precetti riportati nei singoli punti indicati dalla norma o, ove specificati, nei singoli sottopunti”.
Ad esempio, “laddove l’art. 87, comma 5, fa riferimento all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16, la violazione di più precetti è da considerarsi omogenea se riguarda più elementi del punto 2 della parte II dell’allegato V.
In questo caso, ad esempio, la violazione del punto 2.1 (Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i durante lo spostamento) e del punto 2.2 (Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d’energia accoppiabili tra un’attrezzatura di lavoro mobile e i suoi accessori e/o traini possa provocare rischi specifici, questa attrezzatura di lavoro deve essere realizzata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d’energia) è da considerarsi omogenea”.
Diversamente “la violazione di un precetto contenuto nel punto 3.2 ( Gru, argani, paranchi e simili) non è da considerarsi omogenea rispetto alla violazione di un precetto contenuta nel punto 3.4 (Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili)”.
Il Dott. Guariniello durante la riunione ha osservato “che esiste comunque un problema interpretativo di non semplice soluzione in relazione alle violazioni relative a gruppi omogenei per le quali la norma prevede sanzioni penali e amministrative”.
Ad esempio “nell’ipotesi di contemporanea violazione del punto 3.2.1 (sanzionato penalmente dall’art. 87, c.2. lett. b) e del punto 3.2.2 (sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria dall’art. 87, c.4, lett. a) ci si troverebbe di fronte a due violazioni dello stesso gruppo omogeneo, ma sanzionati il primo in via contravvenzionale e il secondo in via amministrativa”.
Così, “applicando la sola sanzione amministrativa si arriverebbe al paradosso che sarebbe più conveniente per il trasgressore violare due norme invece che una sola, mentre applicando entrambe le sanzioni verrebbe meno l’applicazione di “un’unica violazione” stabilita dal comma 5 dell’art. 87”.
Si è precisato inoltre che “quando più violazioni a punti degli allegati sono da considerarsi omogenee, si applica un’unica sanzione anche se le stesse sono riferite a macchine, locali di lavoro, ecc. diversi tra di loro”. Ad es. “la violazione su diversi apparecchi di sollevamento del punto 3.1.8 della parte II dell’allegato V (“antiscarrucolamento”) porterà all’applicazione di un’unica sanzione”.
- fine della seconda e ultima parte –
Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista
Il link alla prima parte del contributo dell’avvocato Rolando Dubini.
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Rispondi Autore: Antn - likes: 0 | 01/05/2024 (20:56:36) |
Conviene non lavorare assolutamente . Troppe leggi .povera gioventù |