Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

La copia degli attestati della formazione sulla sicurezza

La copia degli attestati della formazione sulla sicurezza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Quesiti sulla sicurezza

08/01/2020

È lecito che un’Azienda richieda un pagamento per trasmettere copia degli attestati della formazione professionale sostenuta da un suo ex-dipendente?

La risposta a un quesito sulla consegna degli attestati di formazione

La regione Veneto ha pubblicato sul suo sito alcune risposte a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Seppure l'organo deputato a fornire criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza è rappresentato dalla Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81., queste risposte possono essere d’aiuto agli operatori della sicurezza.

 

 

Quesito

È lecito che un’Azienda richieda un pagamento per trasmettere copia degli attestati della formazione professionale sostenuta da un suo ex-dipendente?

 

 

Pubblicità
MegaItaliaMedia
 

Risposta

In riferimento al quesito, fatto salvo un eventuale diverso pronunciamento della commissione per gli interpelli che, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rappresenta l’organo deputato a fornire risposta a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si esprimono le seguenti considerazioni.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 individua tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro la formazione dei lavoratori, ponendo in capo al datore di lavoro (o suo delegato) l'obbligo di garantirne l’erogazione, ai sensi dell’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti).

Il citato art. 37, al comma 12, prevede espressamente che la formazione “non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori", configurando pertanto come illegittima la richiesta di una partecipazione alla spesa da parte del lavoratore richiedente copia della documentazione attestante la formazione sostenuta dallo stesso.

 

 

Su questo tema leggi anche gli articoli:

È obbligatorio consegnare ai lavoratori gli attestati di formazione?

Sull’obbligo di consegna degli attestati di formazione




Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!