Uffici e rischio incendio: valutazione secondo il Codice prevenzione incendi
Roma, 28 Ott – La progettazione della sicurezza antincendio per le attività d’ufficio può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo, applicando la RTV tradizionale, o un approccio di tipo prestazionale applicando il Codice di prevenzione Incendi, come integrato dalla RTV di cui al d.m. 8 giugno 2016 e s.m.i. (uffici con oltre 300 occupanti).
A ricordarlo è il documento “ Prevenzione incendi per attività di ufficio. La Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice di prevenzione incendi”, prodotto dal dipartimento DIT dell’Inail in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che presenta anche un caso studio per fornire al lettore strumenti pratici “volti ad affrontare le varie problematiche reali e ad inquadrare le stesse nel contesto del protocollo fornito dal Codice”.
In un precedente articolo siamo partiti proprio dal caso studio che è relativo alla progettazione di un’attività adibita ad uffici in un’opera oggetto di lavori di ristrutturazione “con parziale cambio di destinazione d’uso, realizzato con struttura in CLS armato, costituita da un piano interrato e 7/8 piani fuori terra; l’edificio è suddiviso in tre blocchi, tutti da destinare ad attività direzionale e uffici aperti al pubblico”. Nell’articolo, dopo aver presentato il caso studio, ci siamo poi soffermati sulla progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi descrivendo la metodologia generale e gli obiettivi di sicurezza.
Oggi torniamo sempre su questa progettazione soffermandoci sulla valutazione del rischio d’incendio con riferimento ai seguenti argomenti:
- La valutazione del rischio d’incendio e il Codice Prevenzione Incendi
- La valutazione del rischio d’incendio e l’individuazione dei pericoli
- La valutazione del rischio d’incendio e la descrizione del contesto
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La valutazione del rischio d’incendio e il Codice Prevenzione Incendi
Per parlare della valutazione del rischio d’incendio per l’attività il documento si sofferma sul contenuto del Codice di prevenzione incendi (Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio) e in particolare sul punto G.2.6.1 sulla “valutazione del rischio d’incendio per l’attività”:
1. Il progettista impiega uno dei metodi di regola dell’arte per la valutazione del rischio d’incendio, in relazione alla complessità dell’attività trattata.
Nota: La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi della specifica attività finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l’ambiente. Tale analisi consente al progettista di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente documento” (il Codice).
2. In ogni caso la valutazione del rischio d’incendio deve ricomprendere almeno i seguenti argomenti:
- individuazione dei pericoli d’incendio;
Nota Ad esempio, si valutano: sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico incendio, interazione inneschi combustibili, eventuali quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, …
- descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
Nota Si indicano ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione plano-volumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, …
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio su occupanti, beni ed ambiente;
- individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
3. Qualora siano disponibili pertinenti regole tecniche verticali, la valutazione del rischio d’incendio da parte del progettista è limitata agli aspetti peculiari della specifica attività trattata.
4. Negli ambiti delle attività in cui sono presenti sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili, la valutazione del rischio d’incendio deve includere anche la valutazione del rischio per atmosfere esplosive (capitolo V.2).
Si indica poi che la valutazione del rischio d’incendio, in relazione alla complessità dell’attività, “può seguire due approcci metodologici:
- metodi quantitativi;
- metodi qualitativi o semiquantitativi”.
E – continua il documento – “appare utile sottolineare l’importanza della fase iniziale della valutazione del rischio d’incendio, relativa all’individuazione dei pericoli, in considerazione del fatto che se un pericolo non viene correttamente individuato, il conseguente rischio non potrà essere valutato e, pertanto, gestito in seguito”.
La valutazione del rischio d’incendio e l’individuazione dei pericoli
Veniamo, dunque, alla individuazione dei pericoli d'incendio con riferimento al caso studio e a quanto richiesto dal Codice di prevenzione incendi.
Nello specifico del caso, “le attività di uffici in esame sono aperte al pubblico” e “tutti gli ambienti destinati a tali attività saranno caratterizzati da ridotti carichi d’incendio ed assenza di fonti d’innesco significative.
Come descritto nel documento Inail “i carichi d'incendio specifici all'interno dell’attività di ufficio saranno sempre inferiori ai 511 MJ/mq e caratterizzati dalla presenza di materiali prevalentemente cartacei e cellulosici, con velocità di crescita mediamente di tipo basso”.
Inoltre le potenziali fonti d'innesco “saranno limitate al malfunzionamento delle apparecchiature elettriche e di illuminazione dei locali; non saranno presenti attività pericolose, né si farà uso di fiamme libere o di altre fonti di calore critiche agli effetti del rischio d’incendio. Non sono presenti altre lavorazioni oltre a quelle destinate ad uffici, né sono presenti attrezzature di lavoro”. E nell'attività “non saranno presenti apparecchiature alimentate a gas metano”.
Si indica poi che altre possibili fonti di innesco sono “individuabili nei mozziconi di sigarette, nell’eventuale presenza di apparecchiature elettriche non installate correttamente o non sottoposta a corretta manutenzione o, in definitiva, nella carente o scorretta esecuzione delle procedure di GSA” ( Gestione della sicurezza antincendio).
Inoltre nel complesso “saranno installati i seguenti impianti tecnologici e di servizio:
- impianti elettrici, luce e FM, e di messa a terra;
- impianti di illuminazione di sicurezza e di emergenza;
- impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti ascensori;
- impianto di riscaldamento e condizionamento degli ambienti;
- gruppo elettrogeno (non oggetto del presente caso studio)”.
La valutazione del rischio d’incendio e la descrizione del contesto
Soffermiamoci brevemente anche sulla descrizione del contesto e dell’ambiente.
Il documento ricorda il posizionamento dell’opera e indica che su un lato è “presente il parcheggio di pertinenza servito dalla viabilità interna di quartiere”.
Si segnala poi che “l’accessibilità ai mezzi di soccorso è sempre garantita grazie alla presenza della viabilità su tutto il perimetro del lotto; le superfici esterne, adibite a parcheggio o ad area verde consentono, in caso di emergenza, l’eventuale esodo rapido verso tutte le direzioni. Il complesso, pertanto, offre un’adeguata capacità di deflusso degli occupanti garantendo la possibilità di sfollamento verso aree scoperte e sicure all'esterno dell'edificio”.
Inoltre l'edificio e l’area antistante al complesso “saranno facilmente avvicinabili dai mezzi di soccorso senza limitazioni di peso e dimensioni per i veicoli, con possibilità di raggi di sterzata adeguati ai mezzi di soccorso. L'edificio si compone di un unico corpo di fabbrica con struttura portante in CLS armato e suddiviso in tre blocchi destinati ad attività direzionale e uffici:
- blocco A, dal piano primo al piano settimo, con la presenza di una unità immobiliare per piano;
- blocco B, dal piano primo al piano sesto, con la presenza di tre unità immobiliari per piano;
- blocco C, dal piano primo al piano settimo, con la presenza di una unità immobiliare per piano”.
Il documento riporta la tabella riassuntiva delle superfici inerenti le unità immobiliari presenti nei vari blocchi e ricorda che il piano terra dell’edificio sarà destinato ad attività commerciale, ma non esistono comunicazioni tra gli uffici e tali attività commerciali.
Mentre il piano interrato sarà destinato ad autorimessa privata che “comunica direttamente con il solo blocco B, con cui condividerà i percorsi d’esodo, a differenza dei blocchi A e C. Al piano interrato sarà anche presente un’area, avente superficie pari a circa 370 mq, separata dall’attività di autorimessa ed attualmente priva di destinazione d’uso; l’eventuale assoggettabilità, in relazione allo specifico utilizzo, comporterà un eventuale futuro adeguamento del progetto di prevenzione incendi”.
Sono poi riportati vari altri dettagli e si ricorda che per ciascuna delle dieci misure costituenti la strategia antincendio “si stabilirà, in relazione all’attribuzione dei pertinenti livelli di prestazione, cosa si va a progettare, misura per misura (ambiti, opere da costruzione, attività e compartimenti); nel caso in esame, in esito alle risultanze della valutazione del rischio, si forniscono i seguenti riferimenti”:
Si indica poi che la definizione degli ambiti dipende “dalla specifica misura considerata e, ovviamente, dalla valutazione del rischio”. E a titolo esemplificativo, “per la misura S.1 gli ambiti rientranti in vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo e spazi calmi sono, per il generico blocco, gli spazi connettivi tra gli uffici e i vani scala presenti, nonché gli spazi calmi. Gli ambiti non catalogabili in queste categorie rientrano nell’accezione di ‘altri locali’, ai quali sarà attribuito un livello di prestazione più basso. Per le misure S.4, S.6 ed S.7, nel caso in esame, in esito alle risultanze della valutazione del rischio, l’ambito coincide con il singolo blocco”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che oltre a presentare nel dettaglio il caso studio, corredato di diverse immagini, per quanto riguarda la valutazione del rischio si sofferma anche sui seguenti temi:
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio
- individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio su occupanti, beni ed ambiente
- individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Prevenzione incendi per attività di ufficio. La Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Luca Nassi, Gianni Biggi, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) e Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) – Collana Ricerche - edizione 2022 (formato PDF, 29.70 MB).
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