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Inail: la prevenzione incendi per le attività di ufficio e la RTV V.4

Inail: la prevenzione incendi per le attività di ufficio e la RTV V.4
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa Antincendio

02/12/2022

Un nuovo documento Inail si sofferma sulla regola tecnica verticale V.4 del Codice di prevenzione incendi con riferimento alle attività di ufficio. Il Codice, le novità normative e le regole tecniche verticali presenti e future.

Roma, 2 Dic – Come ricordato in molti articoli e documenti pubblicati dell’Inail, la progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco è sancita dal DPR 1 agosto 2011 n. 151 e, in caso di luoghi di lavoro, è assoggettata alle previsioni del d.lgs. 81/2008. Questa progettazione “si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale”.

 

La progettazione antincendio può dunque essere effettuata elaborando “soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale)”. E in questo contesto si inserisce il “ Codice di prevenzione incendi”, contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, che “si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative”.

 

In seguito all’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco “ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali) del Codice, che originariamente prevedeva solamente tre RTV (V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori)”.

Sono state emanate nel tempo una serie di ulteriori specifiche regole tecniche verticali “mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio definitivo dall’approccio prescrittivo a quello prestazionale nell’ambito di tutte le attività normate”.

 

A ricordare, in questi termini, l’importanza del Codice di prevenzione incendi e, specialmente, l’emanazione delle nuove regole tecniche verticali è una recente pubblicazione Inail nata dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2022/2024.

 

La pubblicazione che presentiamo oggi, dal titolo “Prevenzione incendi per attività di ufficio. La Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice di prevenzione incendi”, si sofferma in particolare sulla RTV V.4 con riferimento al DM 8 giugno 2016Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” e al DM 14 febbraio 2020Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”.

 

 

Nel presentare il documento ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:


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Le novità normative in materia di prevenzione incendi

Il documento – pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail e a cura di Raffaele Sabatino, Michele Mazzaro, Luca Nassi, Gianni Biggi, Piergiacomo Cancelliere, Andrea Marino e Marco Di Felice – ricorda alcune delle novità normative, anche in relazione alle cosiddette regole tecniche verticali.

 

Ricordiamo, a questo proposito, che le regole tecniche verticali (RTV) sono quelle regole antincendio valide per una singola attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e sono correlate a specifici decreti ministeriali con eventuali successive circolari di chiarimento o modifiche. Mentre le regole tecniche orizzontali (RTO) sono normative tecniche – come il Codice di Prevenzione Incendi - di carattere generale e di riferimento per tutte le tipologie di attività soggette ai controlli dei VVF.

 

Riguardo alle novità normative il documento indica che nel 2019 sono stati “emanati due fondamentali decreti che hanno apportato sensibili modifiche al Codice, sia negli aspetti inerenti il campo di applicazione che in relazione agli aspetti tecnici contenuti nell’allegato 1”:

  • con il d.m. 12 aprile 2019 “viene esteso il campo di applicazione delle attività progettabili con il ‘Codice’ ed eliminato per molte attività il cosiddetto ‘’doppio binario’, ovvero la possibilità di scelta, da parte del progettista, tra l’applicazione delle normative tradizionali preesistenti rispetto al Codice e l’approccio prestazionale costituito da quest’ultimo;
  • con il d.m. 18 ottobre 2019 “è stato interamente sostituito l’allegato 1 del Codice, modificando e/o integrando alcune previsioni relative alle misure tecniche di prevenzione incendi di cui alle Sezioni G, S ed M, sulla base delle esperienze maturate nel primo triennio di applicazione del Codice”.

 

E conseguentemente a tali aggiornamenti “si è reso necessario apportare alcuni aggiustamenti, mediante il d.m. 14 febbraio 2020 e il d.m. 15 maggio 2020, anche alla Sezione V ed alle nuove RTV di recente emanazione. Inoltre recentemente, “il d.m. 24 novembre 2021 ha introdotte ulteriori modifiche all’allegato 1 del Codice”.

 

Senza dimenticare poi anche le novità, più volte raccontate dal nostro giornale, connesse all’emanazione e all’entrata in vigore di tre decreti ministeriali del 2021 – DM 1 settembre 2021, DM 2 settembre 2021 e DM 3 settembre 2021 - che sostituiscono il DM 10 marzo 1998 ormai abrogato.

 

La sicurezza antincendio e le regole tecniche verticali

Il documento ricorda poi che le varie regole tecniche verticali emanate e ricomprese nel testo coordinato del Codice sono le seguenti:

  • d.m. 8 giugno 2016: V.4 “Uffici”
  • d.m. 9 agosto 2016: V.5 “Attività ricettive turistico - alberghiere”
  • d.m. 21 febbraio 2017: V.6 “Attività di autorimessa”
  • d.m. 7 agosto 2017: V.7 “Attività scolastiche”
  • d.m. 23 novembre 2018: V.8 “Attività commerciali”
  • d.m. 14 febbraio 2020: aggiornamento dei Capp. V.4, V.5, V.6, V.7, V.8
  • d.m. 6 aprile 2020: V.9 “Asili nido”, correzione refusi nei parr. V.4.2, V.7.2 e tab. V.5-2
  • d.m. 15 maggio 2020: aggiornamento del Cap. V.6 “Attività di autorimessa”
  • d.m. 10 luglio 2020: V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati”
  • d.m. 29 marzo 2021: V.11 “Strutture sanitarie”
  • d.m. 14 ottobre 2021: V.12 “Altre attività in edifici tutelati”
  • d.m. 30 marzo 2022: V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili”
  • d.m. 19 maggio 2022: V.14 “Edifici di civile abitazione”.

 

E ulteriori regole tecniche verticali “sono in fase di pubblicazione, notificati alla Commissione europea, o allo studio dei quadri dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

  • Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico;
  • Stazioni ferroviarie”.

 

Ricordiamo che il documento, che il nostro giornale approfondirà in futuri articoli, il documento Inail presenta dunque la Regola Tecnica Verticale V.4 (Uffici), che costituisce aggiornamento e integrazione del Codice di prevenzione Incendi, con particolare riferimento al DM 8 giugno 2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139”, come modificato dal DM 14 febbraio 2020 e dal DM 6 aprile 2020.

Il DM dell’8 giugno 2016 costituisce RTV di prevenzione incendi “per le attività svolte in edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 occupanti” (dove l’occupante è una “persona presente a qualsiasi titolo all’interno dell’attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l’ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali”).

 

L’indice del documento

Riportiamo, in conclusione, l’indice del nuovo documento “Prevenzione incendi per attività di ufficio. La Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice di prevenzione incendi”.

 

Introduzione

Obiettivi

Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale

Il Codice di prevenzione incendi

Attività uffici - la normativa applicabile

Il d.m. 22 febbraio 2006 16

La Regola Tecnica Verticale V.4

Caso studio: Edificio adibito ad attività direzionale e uffici

Descrizione
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi

Progettazione antincendio con il d.m. 22 febbraio 2006

Riferimenti normativi
Classificazione degli uffici
Ubicazione
Generalità
Accesso all’area


Separazioni - comunicazioni
Caratteristiche costruttive
Resistenza al fuoco
Reazione al fuoco
Compartimentazione


Misure per l’evacuazione in caso di emergenza
Affollamento
Capacità di deflusso
Sistema di vie di uscita
Numero delle uscite
Larghezza delle vie di uscita
Lunghezza delle vie di uscita
Porte
Scale
Impianti di sollevamento


Aerazione
Attività accessorie
Locali per riunioni e trattenimenti
Archivi e depositi
Autorimesse


Servizi tecnologici
Impianti di condizionamento e ventilazione
Impianti elettrici

Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Estintori
Impianti di estinzione incendi


Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
Generalità

Sistema di allarme
Segnaletica di sicurezza
Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
Problematiche inerenti l’applicazione della RTV tradizionale

Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi

Riferimenti normativi
Classificazione degli uffici
La metodologia generale
Scopo della progettazione
Obiettivi di sicurezza
Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
Attribuzione dei profili di rischio
Strategia antincendio per la mitigazione del rischio
Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio
Individuazione delle soluzioni progettuali


Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco

Compartimentazione
Progettazione dei compartimenti antincendio
Realizzazione dei compartimenti antincendio
Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio
Ubicazione
Comunicazioni tra attività


Esodo
Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
Requisiti antincendio minimi per l’esodo
La progettazione del sistema d’esodo
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5
Soluzione alternativa


Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
Controllo dell’incendio
Estintori d’incendio
Rete idranti


Rivelazione ed allarme
Controllo fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (par. S.10.6.1)
Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.3)
Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.4)
Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (par. S.10.6.9)


Sezione V - Regole tecniche verticali
Cap. V.1 Aree a rischio specifico
Cap. V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
Cap. V.3 Vani degli ascensori
Cap. V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili


Confronto tra gli esiti delle due progettazioni
Considerazioni a commento

Bibliografia
Fonti immagini

  

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Prevenzione incendi per attività di ufficio. La Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Luca Nassi, Gianni Biggi, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) e Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) – Collana Ricerche - edizione 2022 (formato PDF, 29.70 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La prevenzione incendi nelle attività di ufficio: RTV V.4”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

Ministero dell'interno - Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

Ministero dell'Interno - Decreto 8 giugno 2016 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 

Ministero dell'interno - Decreto 14 febbraio 2020 - Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.

 



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