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I luoghi di lavoro e gli obblighi fondamentali del datore di lavoro

I luoghi di lavoro e gli obblighi fondamentali del datore di lavoro
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Luoghi di lavoro

23/04/2024

Un approfondimento sugli obblighi fondamentali del datore di lavoro in relazione alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Prima parte: la nozione, la normativa, i terzi estranei e la sentenza 8380 del 27 febbraio 2024.

In materia di obblighi e di applicazione della normativa sulla sicurezza e salute e sul lavoro è importante individuare cosa si intenda a livello normativo e giurisprudenziale con il termine “ luogo di lavoro”.

Ad occuparsene, per PuntoSicuro, è un lungo contributo dell’avvocato Rolando Dubini, che abbiamo suddiviso in due parti, dal titolo “Gli obblighi fondamentali del Datore di lavoro in relazione alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro”.

 

Nella prima parte che pubblichiamo oggi il contributo si sofferma sulla nozione di luogo di lavoro, anche con riferimento al Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008, alla tutela dei terzi, estranei all’attività lavorativa, e al recente caso trattato dalla Cassazione Penale ( Sentenza n. 8380 del 27 febbraio 2024).

 

Nella seconda parte del contributo, che pubblicheremo nei prossimi giorni, l’avvocato Dubini si soffermerà anche sui requisiti dei luoghi di lavoro, sugli ambienti sospetti di inquinamento, sui “luoghi pericolosi” e sulla violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro.


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Gli obblighi fondamentali del Datore di lavoro in relazione alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro

 

1. Nozioni di luogo di lavoro

1.1. Titolo II D.Lgs. n. 81/2008: Luoghi di lavoro

2. Luogo di lavoro e tutela dei terzi, anche estranei all’attività lavorativa

2.1 Minore che sfonda la vetrata di un esercizio commerciale: è un luogo di lavoro?

 

 

1. Nozioni di luogo di lavoro

Nel nostro ordinamento giuridico è possibile individuare due nozioni di luogo di lavoro.

La prima più ampia riguarda non solo il campo di applicazione del Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008, esplicitamente dedicato ai luoghi di lavoro, ma anche altri articoli, quale ad esempio l’articolo 46 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione incendi che si applica più estesamente del Titolo citato.

 

In base alla citata nozione ampia Luogo di lavoro è “ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di ‘luogo di lavoro’, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro oppure che esso sia accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro” (Cassazione sentenza 45316 del 7 novembre 2019).

 

La previsione più restrittiva è invece dettata dall'art. 62 del D. Lgs. n. 81 del 2008, a mente del quale hanno la qualifica di luoghi di lavoro "i luoghi-destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro", ed è destinata a trovare applicazione in relazione alle disposizioni contenute nel Titolo II del predetto decreto, tra le quali, ad esempio, non rientra l'art. 46, comma 2 (prevenzione incendi), del TU [Corte di Cassazione Sezione Feriale Penale - Sentenza n. 45316 7.11.2019].

 

1.1. Titolo II D.Lgs. n. 81/2008: Luoghi di lavoro

Il Titolo II del Testo Unico, come detto, è dunque dedicato ai Luoghi di lavoro in maniera specifica.

 

L'art. 62 D.Lgs. n. 81/2008 prevede alcuni casi di esclusione dal campo di applicazione del titolo II dedicato ai luoghi di lavoro (in quanto ad essi si applicano disposizioni specifiche e speciali):

“2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci;

d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale”.

 

Le misure indicate dalla legge vigente in materia di ambienti di lavoro, hanno “efficacia imperativa diretta, per cui il destinatario di esse non può adottare unilateralmente cautele in contrasto con quelle espressamente imposte per garantire l'igiene negli ambienti di lavoro” (Cass. sez, VI pen., 1/4/1971, Pratesi).

 

Inoltre, “è opinione della Corte [di Cassazione n.d.r.] che i terreni indicati dall'art. 62, D.Lgs. n. 81/2008, siano quelli esterni all'area edificata dell'azienda nei quali viene esercitata una delle attività indicate nei primi due commi dell'art. 2135 cod. civ. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) con esclusione delle attività connesse (come descritte dal terzo comma della medesima norma) normalmente disimpegnate in luoghi chiusi. … Deve dunque essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in caso di azienda agricola, non possono essere considerati "luoghi di lavoro" i soli terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell'art. 2135 cod. civ.; costituiscono, invece, "luoghi di lavoro" le aree di immediata pertinenza della sede (principale, secondaria, operativa, magazzino, deposito, ecc. ecc.) adibite ad attività non strettamente agricole (come, per esempio, deposito, carico/scarico merci, movimento mezzi) e/o quelle ad esse connesse previste dal terzo comma dell'art. 2135 cod. civ.” (Cassazione Penale, Sez. 3, 29 dicembre 2022, n. 49459).

 

2. Luogo di lavoro e tutela dei terzi, anche estranei all’attività lavorativa

Fondamentale è il principio generale di tutela di tutti i terzi che accedono al luogo di lavoro: “anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un’attività lavorativa da altri svolta nell’ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari [delle tutele n.d.r.] delle misure di prevenzione. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all’ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro” (Cass. pen. Sez. IV, n. 6686 del 4.5.1993 Rv. 195483).

 

In base ad un principio più generale, comunque coerente con quello in relazione all’ambito lavorativo, è stata ritenuta “contraria alle regole di comune prudenza la condotta del gestore di una pista per “go-karts” di noleggio di uno di tali veicoli senza la contemporanea fornitura del casco integrale e senza previa eliminazione dalla pista di tutto quanto potesse costituire pericolo o intralcio alla circolazione, compreso il pietrisco del fondo…” (Cass. pen. Sez. IV, n. 1170 del 17.12.1999, Rv. 215663).

 

2.1 Minore che sfonda la vetrata di un esercizio commerciale: è un luogo di lavoro?

Più specifico il caso trattato da Cassazione Penale, Sez. 4, 27 febbraio 2024, n. 8380, che ha portato il Tribunale di Ancona a confermare la sentenza emessa il 08/07/2021 dal Giudice di pace di Ancora e con la quale M.N. era stata assolta per insussistenza del fatto dal reato previsto dall'art.590 cod.pen., contestato per avere - nella qualità di titolare di un esercizio commerciale [nonché datore di lavoro n.d.r.] - omesso di segnalare con apposita vetrata la separazione tra l'intero e l'esterno del locale e comunque non installato una vetrata antisfondamento, cagionando per colpa lesioni personali nei confronti del minore E.E. , che aveva urtato contro la suddetta vetrata mandandola in frantumi.

Il Tribunale ha previamente riassunto le considerazioni poste dal Giudice di pace alla base della pronuncia assolutoria, esponendo come fosse stato evidenziato - in aderenza alle conclusioni rese dal consulente tecnico della difesa - che non sussistesse alcun precetto normativo che imponesse di dotare l'esercizio commerciale di una vetrata antisfondamento e che la presenza dell'ostacolo era stata idoneamente segnalata mediante tendaggi e adesivi di vario genere collocati sulla vetrata stessa, mentre l'evento era da ascrivere alla condotta imprudente del minore e delle persone tenute alla relativa vigilanza [i genitori n.d.r.]. 

 

Il giudice dell'impugnazione ha quindi ritenuto infondato il motivo di appello inerente alla responsabilità per colpa specifica dell'imputata, attesa la natura non vincolante delle norme UNI 7697 e 1260 (riguardanti i criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie) e la non applicabilità agli esercizi commerciali delle disposizioni contenute nel d.lgs. n.81/2008; sottolineando altresì il dato rappresentato dal concorso colposo della condotta del minore e dei soggetti tenuti alla relativa vigilanza.

 

Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione i genitori del minore infortunato. nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, articolando due motivi di impugnazione.     
Con il primo motivo hanno dedotto la inosservanza della legge nella parte in cui le sentenze di merito hanno ritenuto non applicabili nel caso di specie le norme del D. Lgs. n. 81/2008.

 

Hanno dedotto che tale normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro era dettata anche per i locali, quale quello dell’infortunio, in cui viene esercitata un'attività economica e che l'allegato IV del D.Lgs 81/2008 al punto 1.3.6 stabilisce che le pareti a vetrate siano segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero siano separate dai luoghi di lavoro e dalle vie di circolazione in modo che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti.

Hanno dedotto che la vetrata sulla quale era andato a sbattere il minore non era chiaramente segnalata, non era costituita da materiali di sicurezza fino all'altezza di un metro dal pavimento e meno che meno al di sopra ed infine non era separata dai luoghi di lavoro.

 

Con il secondo motivo hanno dedotto l'inosservanza della legge nella parte in cui le sentenze di merito avevano ritenuto non applicabili nel caso di specie le norme UNI.

 

Il difensore ha osservato che la norma UNI 7697/07 relativa ai Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie con rimando al D. L. 115 del 1995 (recepito dalla Direttiva Europea 1992/59/CEE commi 1, 2, 3) ed al successivo D.Lgs n. 172 del 2004 (recepito dalla Direttiva Europea 2001/95/CE) ha valore cogente anche in Italia ed obbliga pertanto ad adottare accorgimenti per evitare che il vetro possa rompersi e cagionare così danni alle persone.

 

Il Procuratore Generale della Cassazione, che evidentemente era d’accordo con la censura dei ricorrenti, ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata.

 

La Cassazione ha accolto il ricorso annullando con rinvio la sentenza impugnata, affermando che “Il punto di doglianza relativo all'applicabilità delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.81/2008 anche al locale presso il quale è avvenuto l'incidente, deve ritenersi fondato.

 

A tale proposito, i giudici di merito hanno apoditticamente escluso tale possibilità; non tenendo peraltro conto del principio in base al quale nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità - sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa (Sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, dep.2014, S., Rv. 258435; Sez. 4, n. 12223 del 03/02/2015, dep. 2016, Delmastro, Rv. 266385; Sez. F, Sentenza n. 45316 del. 27/08/2019, Giorni, Rv. 277292). Ne consegue che le relative prescrizioni - con specifico riferimento a quelle contenute nel d.lgs. n.81/2008 - dovevano intendersi come trovanti applicazione anche all'interno del predetto esercizio commerciale; e che, specificamente, trovavano applicazione le disposizioni contenute nell'allegato IV, recante norme attinenti ai «requisiti dei luoghi di lavoro»; tra cui, in particolare, quella contenuta al punto 1.3.6, in base alla quale «Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi».

 

Inoltre, la Cassazione ha richiamato il principio “in base al quale le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa; conseguendone che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 cod.pen.

Derivandone che, in tale evenienza, quindi, dovrà ravvisarsi l'aggravante di cui agli articoli 589, comma 2, e 590, comma 3, cod.pen., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590 ultimo comma, cod.pen., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Sez.4, n. 14775 del 11/4/2016, Grasso, in motivazione; conf. già Sez. 4, n. 43168 del 17/06/2014, Cinque, Rv. 260947)”.

 

La Cassazione conclude rilevando che “le lacune motivazionali riscontrate nella sentenza di appello impongono l'annullamento con rinvio allo stesso giudice, diversa persona fisica, affinché rivaluti la sussistenza di profili di responsabilità in capo all'imputato - oltre che la dedotta sussistenza di profili di colpa concorrente ovvero esclusiva in capo ai soggetti tenuti alla vigilanza sulla persona offesa - alla luce dei predetti principi”.

 

 

- fine della prima parte –

 

 

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

 

La seconda parte del contributo si soffermerà sui requisiti dei luoghi di lavoro, sugli ambienti sospetti di inquinamento, sui “luoghi pericolosi” e sulle sanzioni e la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro. ( vai alla seconda parte dell'articolo)

 

 

Scarica la sentenza citata nell’articolo:

Corte di Cassazione Sezione IV penale - Sentenza n. 8380 del 27 febbraio 2024 (u. p. 13 febbraio 2024) -  Pres. Ciampi  – Est. Mari – Ric. omissis.  - Nella nozione di "luogo di lavoro", ai fini delle norme antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si svolge.

 



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