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La nozione di luogo di lavoro ai fini delle norme antinfortunistiche

La nozione di luogo di lavoro ai fini delle norme antinfortunistiche
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

11/03/2024

Nella nozione di "luogo di lavoro", ai fini delle norme antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si svolge.

La non applicabilità agli esercizi commerciali delle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 81/2008 relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e il comportamento imprudente di un minore in concorso con la mancata vigilanza di chi lo accompagnava e ricopriva la responsabilità genitoriale, sono state le motivazioni per le quali il Giudice di pace prima e il Tribunale poi hanno assolta la titolare di un esercizio commerciale accusata di avere omesso di segnalare una vetrata di separazione fra l’interno e l’esterno del proprio locale e di non avere comunque installata una vetrata antisfondamento cagionando così per colpa delle lesioni al minore che andava a urtare la vetrata stessa mandandola in frantumi.

 

Avendo i responsabili genitoriali del minore ricorso per cassazione per l’annullamento della sentenza di assoluzione sostenendo che, secondo il punto 1.3.6 dell'allegato IV del citato decreto legislativo, le pareti a vetrate devono essere segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di un metro dal pavimento, ovvero essere separate dai luoghi di lavoro e dalle vie di circolazione in modo che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso stesso e ha infatti ricordato che nella nozione di " luogo di lavoro" ai fini delle norme antinfortunistiche rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità, sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro, della struttura in cui essa si svolge e dall'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa.

 

La suprema Corte ha richiamato altresì il principio in base al quale le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa, ragion per cui ha annullata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di provenienza affinché rivalutasse la sussistenza di profili di responsabilità in capo all'imputato oltre alla sussistenza di profili di colpa concorrente ovvero esclusiva in capo ai soggetti tenuti alla vigilanza sulla persona offesa, alla luce dei predetti principi.


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Il fatto, la sentenza di condanna, il ricorso per cassazione e le motivazioni.

Il Tribunale ha confermata la sentenza emessa dal Giudice di pace con la quale la titolare di un esercizio commerciale era stata assolta, per insussistenza del fatto, dal reato previsto dall'art. 590 del codice penale, contestato per avere omesso di segnalare con apposita vetrata la separazione tra l'interno e l'esterno del proprio locale e comunque per non avere installato una vetrata antisfondamento, cagionando per colpa delle lesioni personali nei confronti di un minore che aveva urtato contro la suddetta vetrata mandandola in frantumi.

 

Il Tribunale ha previamente riassunto le considerazioni poste dal Giudice di pace alla base della pronuncia assolutoria, esponendo come fosse stato evidenziato, in aderenza alle conclusioni rese dal consulente tecnico della difesa, che non sussistesse alcun precetto normativo che imponesse di dotare l'esercizio commerciale di una vetrata antisfondamento e che la presenza dell'ostacolo era stata idoneamente segnalata mediante tendaggi e adesivi di vario genere collocati sulla vetrata stessa, mentre l'evento era da ascrivere alla condotta imprudente del minore e delle persone tenute alla relativa vigilanza.

 

Il giudice dell'impugnazione ha anche ritenuto infondato il motivo di appello inerente alla responsabilità per colpa specifica dell'imputata, attesa la natura non vincolante delle norme UNI 7697 e 1260 (riguardanti i criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie) e la non applicabilità agli esercizi commerciali delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008; sottolineando altresì il dato rappresentato dal concorso colposo della condotta del minore e dei soggetti tenuti alla relativa vigilanza.

 

Avverso la sentenza del Tribunale hanno presentato ricorso per cassazione gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore articolando due motivi di impugnazione.

 

Con il primo motivo hanno dedotto la inosservanza della legge nella parte in cui le sentenze di merito hanno ritenuto non applicabili nel caso di specie le norme del D. Lgs n. 81/2008. Hanno dedotto infatti che tale normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro è stata dettata anche per i locali, quale quello in esame, in cui viene esercitata un'attività economica e che l'allegato IV di tale decreto legislativo al punto 1.3.6 stabilisce che le pareti a vetrate devono essere segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di un metro dal pavimento, ovvero essere separate dai luoghi di lavoro e dalle vie di circolazione in modo che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti. Hanno dedotto altresì che la vetrata sulla quale era andato a sbattere il minore non era chiaramente segnalata, non era costituita da materiali di sicurezza fino all'altezza di un metro dal pavimento e meno che meno al di sopra ed infine non era separata dai luoghi di lavoro.

 

Con il secondo motivo hanno dedotto l'inosservanza della legge nella parte in cui le sentenze di merito avevano ritenuto non applicabili nel caso di specie le norme UNI. Il difensore ha infatti osservato che la norma UNI 7697/07 relativa ai criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie con rimando al D. L. 115 del 1995 (recepito dalla Direttiva Europea 1992/59/CEE commi 1, 2, 3) ed al successivo D. Lgs n. 172 del 2004 (recepito dalla Direttiva Europea 2001/95/CE) ha valore cogente anche in Italia ed obbliga pertanto ad adottare accorgimenti per evitare che il vetro possa rompersi e cagionare così, danni alle persone.

 

Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. Il difensore dell'imputata ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso e il difensore del responsabile civile ha depositato una memoria con cui ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che ha ritenuta fondata anche la doglianza relativa all'applicabilità al locale presso il quale era avvenuto l'incidente delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008. La stessa ha sostenuto a tale proposito che i giudici di merito hanno apoditticamente escluso tale possibilità non tenendo peraltro conto del principio in base al quale nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità, sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro, della struttura in cui essa si svolge e dall'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa. 

 

La suprema Corte ha quindi sostenuto che all’esercizio commerciale erano da applicare di conseguenza tutte le disposizioni contenute nell'allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008, recante norme attinenti ai «requisiti dei luoghi di lavoro, tra le quali, in particolare, quella contenuta al punto 1.3.6, in base alla quale “Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di un metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di un metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi”.

 

La Sezione IV ha quindi richiamato il principio in base al quale le disposizioni di sicurezza sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa conseguendone che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 del codice penale.

 

È quindi da ravvisarsi l'aggravante di cui agli articoli 589, comma 2, e 590, comma 3, del codice penale, nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590 ultimo comma, del codice penale, anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi.

 

Le lacune motivazionali riscontrate nella sentenza di appello, ha così concluso la Corte di Cassazione, hanno quindi imposto il suo annullamento con rinvio a un giudice diverso dello stesso Tribunale di provenienza affinché, alla luce dei predetti principi, rivaluti la sussistenza di profili di responsabilità in capo all'imputato, oltre che la dedotta sussistenza di profili di colpa concorrente ovvero esclusiva in capo ai soggetti tenuti alla vigilanza sulla persona offesa.

 

Al giudice del rinvio la Corte di Cassazione ha altresì rimessa la regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità e disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Sezione IV penale - Sentenza n. 8380 del 27 febbraio 2024 (u. p. 13 febbraio 2024) -  Pres. Ciampi  – Est. Mari – Ric. omissis.  - Nella nozione di "luogo di lavoro", ai fini delle norme antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si svolge.





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