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La vigilanza dell’impresa affidataria consiste in azioni di “verifica”
L’impresa affidataria è definita dal Titolo IV del D.Lgs.81/08 sui cantieri temporanei o mobili quale “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. […]” (Art.89 c.1 lett.i) primo periodo D.Lgs.81/08).
Come molti ricorderanno, il D.Lgs.106/2009 - cosiddetto decreto “correttivo” del Testo Unico di Salute e Sicurezza - aveva apportato diverse modifiche alla versione originaria del D.Lgs.81/08 anche riguardo all’impresa affidataria.
La Relazione di accompagnamento a tale decreto correttivo, infatti, aveva a suo tempo chiarito che, “all’articolo 89, si è proceduto a diversificare il concetto di impresa esecutrice da quello, contemplato dal d.lgs.n.81/2008, di impresa affidataria” (Relazione di accompagnamento alle “disposizioni integrative e correttive”, ex articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n.123, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81).
Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi a più riprese sulla portata degli obblighi gravanti sul datore di lavoro dell’impresa affidataria e sulle modalità di adempimento degli stessi.
Ad esempio, con Cassazione Penale, Sez.IV, 30 gennaio 2019 n.4644, la Corte ha ricordato che, “in caso di subappalto, il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con la conseguenza che in mancanza di quest’ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto (Sez.4, n.10544 del 25/1/2018, Scibilia ed altri, Rv. 272240).”
Con la medesima sentenza, la Corte ha poi ribadito che “il datore di lavoro della impresa affidataria è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all’Allegato XVII del Dlgs81/08 e a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici del cantiere e sulle misure di prevenzione e protezione, nonché a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, cooperando alla loro applicazione e verificando le condizioni di sicurezza dei lavori ad essa affidati.”
Anche per l’ impresa affidataria, così come per il committente, vale il principio secondo cui il rispetto delle previsioni contenute nell’Allegato XVII è condizione necessaria ma non automaticamente sufficiente ai fini della verifica dell’idoneità dei subappaltatori, in quanto “costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte quella che vuole, in materia di responsabilità colposa, che il committente di lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all’appaltatore, o appaltatore rispetto ai subappaltatori) debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa.”
In definitiva, “se dunque […] compete al committente il dovere di nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, per il rischio interferenziale, in capo al datore di lavoro dell’impresa affidataria residuano comunque compiti di vigilanza sulla sicurezza dei lavori e sull’applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento, mentre le imprese esecutrici sono responsabili della disciplina sulla sicurezza.”
Proprio in virtù della rilevanza di tali obblighi, la Corte ha avuto modo di richiamare la disposizione del Testo Unico - introdotta anch’essa nel 2009 dal decreto correttivo - secondo cui “per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione” (art.97 c.3-ter D.Lgs.81/08).
Sotto il profilo della ricostruzione del sistema delineato dal legislatore, infine, non si può non richiamare la previsione secondo cui “le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97” (allegato XVII punto 01 al D.Lgs.81/08).
In tal senso, la Relazione di accompagnamento al decreto correttivo 106/2009 - su citata - ha affermato che “l’articolo 97 ridefinisce e chiarisce le prerogative e le professionalità necessarie per le imprese affidatarie specificando che esse hanno un ruolo centrale relativamente al controllo del ribasso (vietato) dei costi della sicurezza e che per lo svolgimento delle attività il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.”
Tutto ciò premesso, la domanda che ad oggi si sente più spesso porre da parte degli operatori della prevenzione con riferimento all’impresa affidataria è la seguente: “in cosa consiste e come deve essere effettuata concretamente l’attività di vigilanza da parte dell’impresa affidataria in relazione all’obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati posto in capo alla stessa dall’art.97 c.1 del D.Lgs.81/08?”
A tale quesito ha fornito una risposta, di recente, Cassazione Penale, Sez.IV, 22 aprile 2026 n.14596, con cui la Corte si è soffermata sulla natura e sulle modalità di adempimento dell’obbligo del datore di lavoro dell’impresa affidataria di “verifica[re] le condizioni di sicurezza dei lavori affidati”, collegandolo in particolare all’estensione a tale soggetto degli “obblighi derivanti dall’articolo 26”, i quali “sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria” stessa (art.97 c.1 e 2 D.Lgs.81/08).
Analizziamo dunque il caso di specie e i principi giurisprudenziali sanciti dalla Corte.
Con tale pronuncia di circa due mesi fa, la Cassazione ha confermato la condanna per il reato di omicidio colposo di “C. quale amministratore unico della Società G. Energy Srl, impresa affidataria dei lavori, A. quale amministratore delegato della Società M.T. Srl, impresa esecutrice dei lavori, e B. quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché nell’inosservanza di talune disposizioni dettate dalla normativa infortunistica - e in particolare dagli artt.90, comma 9 lett.a), 93, comma 2, 96, comma 1 lett.g), 97, commi 1 e 3, 37, comma 1, 115, 136, comma 1, 148, 18, 91 e 92, comma 1 lett.a), b), c), d), e), f) D.Lgs.9 aprile 2008, n.81”.
A tali soggetti era stato imputato di aver “cagionato la morte del lavoratore I., che, nell’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un capannone della Società M.C. Srl committente dei lavori, era caduto da un’altezza di circa mt.8, dopo avere calpestato un lucernario formato da materiale plastico leggero, in assenza di un passaggio autorizzato per il transito delle maestranze.”
Sulla base degli accertamenti di merito effettuati dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, “le singole responsabilità sono state, in particolare, individuate: per C. [datore di lavoro dell’impresa affidataria, n.d.r.], nell’omessa indicazione nel POS del pericolo incombente connesso all’esecuzione dei lavori pericolosi e nella mancata verifica delle condizioni di sicurezza nel cantiere; per A. [datore di lavoro dell’impresa esecutrice, n.d.r.], nell’omessa indicazione nel POS del pericolo incombente connesso all’esecuzione dei lavori, nella mancata adozione di misure di sicurezza e di protezione nell’esecuzione dei lavori in quota, nonché nell’omessa verifica della resistenza del piano di calpestio per sostenere il peso dei lavoratori e dei materiali in occasione della esecuzione dei lavori su lucernari, tetti e coperture; per B. [CSP/CSE, n.d.r.], nell’omessa verifica dell’applicazione delle disposizioni afferenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con conseguente immediata sospensione degli stessi nella ricorrenza di un pericolo grave e imminente.”
I tre imputati hanno presentato ricorso per Cassazione ma la Corte ha rigettato i ricorsi.
Con riferimento al datore di lavoro dell’impresa esecutrice A., questi, secondo la Suprema Corte, avrebbe dovuto “provvedere a specificare dettagliatamente nel POS il pericolo incombente connesso all’esecuzione dei lavori, ovvero adottare le misure di sicurezza e di protezione adeguate all’esecuzione dei lavori in quota (come, ad esempio, l’utilizzo di linee salvavita o di parapetti).”
In aggiunta a ciò, A. “avrebbe dovuto, altresì, verificare la resistenza del piano di calpestio per sostenere il peso dei lavoratori e dei materiali in occasione della esecuzione dei lavori su lucernari, tetti e coperture.”
Per quanto riguarda la posizione del Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione, risultava accertato che “lo B. aveva avuto piena consapevolezza dell’intervenuto inizio dei lavori, per essersi recato più volte sui luoghi, secondo quanto riferito in plurime e concordanti dichiarazioni testimoniali […], così da avere avuto la possibilità di verificare l’assenza dei POS - come, del resto, da lui stesso ammesso in ricorso, laddove ha riferito che prima della verificazione del sinistro il PSC non fosse ancora definitivo per essere in attesa dei POS delle imprese esecutrici - nonché, soprattutto, lo svolgimento dei lavori in quota senza l’adozione di adeguate misura di sicurezza.”
Di conseguenza, “constatata la ricorrenza di una simile situazione di pericolo, lo B. avrebbe dovuto provvedere a ordinare l’immediata sospensione dei lavori, in ossequio a quanto impostogli dall’art.92, comma 1, lett.f) D.Lgs.n.81 del 2008”.
Infatti, come ribadito costantemente dalla Corte, “compito del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, cioè, è quello di verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa esecutrice e di sospendere, in caso di inidoneità e di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati da parte delle imprese interessate.”
Veniamo a questo punto al passaggio della sentenza che maggiormente qui ci interessa, nel quale la Corte si sofferma sulle responsabilità del datore di lavoro dell’impresa affidataria ai sensi dell’art.97 c.1 del D.Lgs.81/08, chiarendo in maniera esplicita in cosa consista quella che il legislatore, a partire dal 2009, ha qualificato come attività di “verifica” (e non più di “vigilanza”) delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati.
Nel caso di specie, con riferimento a C., a parere della Corte, sono state correttamente ravvisate “nella sua condotta evidenti responsabilità connesse alla ricoperta qualità di legale rappresentante della G. Energy Srl, correttamente qualificata come società affidataria, e cioè un’impresa che, ai sensi del disposto dell’art.89, lett.i), D.Lgs.n.81 del 2008, era titolare del contratto di appalto con il committente e che poi si è avvalsa, ai fini dell’esecuzione dell’appaltata opera di installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un capannone della società committente dei lavori, dei servizi dell’impresa subappaltatrice ed esecutrice M.T. Srl”.
Ciò premesso, la sentenza sottolinea che “la responsabilità colposa del prevenuto è stata, quindi, configurata nella ritenuta violazione degli obblighi impostigli dall’art.97 D.Lgs.n.81 del 2008 -norma indicata nel capo di imputazione - la quale prevede, al primo comma, l’obbligo per il datore di lavoro dell’impresa affidataria di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati (e non più di vigilare sulla sicurezza di tali lavori, come era invece previsto prima della modifica introdotta dall’art.65, comma 1, lett.a), del D.Lgs.3 agosto 2009, n.106) e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.”
E’ molto importante - come vedremo meglio oltre - il fatto che la Cassazione ricordi qui che “al comma successivo l’art.97 estende al datore di lavoro dell’impresa affidataria gli obblighi derivanti dalla disposizione dell’art.26 D.Lgs.n.81 del 2008.”
Secondo la Corte, proprio “in virtù di tale estensione, allora, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto far espressamente gravare a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria tutti quei compiti che riguardano la preliminare verifica della sussistenza delle precondizioni indispensabili a garantire lo svolgimento del lavoro - sia pur subappaltato alle imprese esecutrici - in modo sicuro e garantito da ogni possibile rischio.”
Infatti - prosegue la sentenza - “senza ripercorrerne i diffusi tratti, la norma dell’art.26, in quanto parte integrante del disposto del secondo comma dell’art.97 D.Lgs.n.81 del 2008, impone all’impresa affidataria diverse incombenze cui provvedere al fine di garantire la sicurezza nell’espletamento del lavoro appaltato - come, ad esempio, quelle di: verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa subappaltatrice; fornire alle imprese esecutrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori”.
Da tutto ciò consegue che “al datore dell’impresa affidataria, quindi, pertiene sostanzialmente il dovere di adempiere a compiti preliminari finalizzati a garantire la realizzazione di adeguate precondizioni idonee a consentire alle imprese esecutrici di espletare il lavoro loro appaltato in condizioni di sicurezza e tutela dai rischi.”
Pertanto, secondo la Cassazione, “l’impresa affidataria, cioè, è tenuta a mettere a disposizione la struttura in cui la società esecutrice è chiamata a operare avendo assicurato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.”
In tale ottica, “come previsto nell’art.97, comma 1, D.Lgs.n.81 del 2008, l’obbligo deve essere inteso in termini conseguentemente generici, quale accertamento preventivo e generale atto a consentire all’impresa subappaltatrice di poter operare in condizioni di piena sicurezza sui luoghi di lavoro.”
Collegando poi la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati con gli altri obblighi previsti dall’art.97 del D.Lgs.81/08 in capo al datore di lavoro dell’impresa affidataria, la Cassazione ribadisce ancora una volta che, “in ossequio ai dettami espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di subappalto, il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con la conseguenza che, in mancanza di quest’ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto”.
Ma “tutto ciò, per come accertato dai giudici di merito, non può ritenersi accaduto nel caso di specie, determinando l’espresso giudizio di colpevolezza del C.”
Infatti, “fermo restando che la Società G. Energy Srl era, comunque, tenuta alla redazione del POS, per avere subappaltato la realizzazione dei lavori solo limitatamente all’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura del capannone della committente, restando invece diretta esecutrice dei lavori a terra di cablaggio, la specifica colpa del C. va, in particolar modo, individuata nel fatto di non avere adeguatamente verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, così contravvenendo all’espresso obbligo impostogli dalla norma sopra richiamata.”
Ciò in quanto “l’impresa affidataria aveva individuato i lavori rimessi all’esecuzione della ditta subappaltatrice, chiedendo di installare i pannelli fotovoltaici sul tetto del capannone della committente, espressamente precisando che gli stessi dovessero essere apposti con modalità c.d. “a tappo”, e cioè molto ravvicinati tra di loro, così da rendere particolarmente difficoltoso il transito degli operai, stante la significativa riduzione della superficie di calpestio.”
E tale circostanza “avrebbe dovuto indurre la Società G. Energy Srl a prestare una particolare attenzione al fatto che un siffatto luogo di lavoro potesse rendere oltremodo difficoltosa, e quindi pericolosa, l’esecuzione delle opere.”
In particolare “il C., cioè, nella ricoperta qualità, avrebbe dovuto sincerarsi, in ossequio agli obblighi impostigli dall’art.97, comma 2, in relazione all’art.26 D.Lgs.n.81 del 2008, che sul tetto vi fossero le precondizioni idonee a consentire alle imprese esecutrici di espletare il lavoro loro appaltato in condizioni di assoluta sicurezza.”
Tuttavia, come già precisato, “ciò non risulta essere stato effettuato da parte dell’imputato, che, in particolar modo, ha omesso di accertare che il limitato piano di calpestio potesse sostenere il peso dei lavoratori e dei materiali, altresì omettendo di verificare in concreto la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio.”
In conclusione, “tali inadempienze hanno, quindi, determinato la conseguente configurazione della penale responsabilità dell’imputato, come riconosciuta da parte dei giudici di merito.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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