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Le responsabilità penali dell’RSPP: sentenze degli ultimi 30 giorni
Un mese fa, con la prima delle due sentenze che saranno oggetto di analisi in questo contributo ( Cassazione Penale, Sez.IV, 6 maggio 2026 n.16359), la Suprema Corte ha, ancora una volta, ribadito che “il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale, ma di consulenza e ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli collaborando col datore di lavoro nella individuazione dei rischi connessi all’attività lavorativa e fornendogli le opportune indicazioni tecniche per risolverli”.
Come si può agevolmente notare esaminando le numerose sentenze della Cassazione in materia, la Corte fa costantemente riferimento ad un vero e proprio “obbligo giuridico” dell’RSPP di adempiere all’incarico, dal momento che, pur non avendo tale soggetto obblighi diretti penalmente sanzionati in via contravvenzionale (bensì avendo quelli che l’art.33 del D.Lgs.81/08 definisce “compiti”), egli assume, attraverso un contratto di lavoro subordinato o un contratto d’opera professionale, un vero e proprio vincolo giuridico obbligatorio di adempiere diligentemente al suo incarico.
In questa recente pronuncia, che tra poco esamineremo nel dettaglio, la Corte ricorda quali siano i presupposti che devono sussistere affinché sia configurabile una responsabilità penale dell’RSPP a seguito di infortunio o malattia professionale.
Essa ribadisce, infatti, che l’RSPP “può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.”
All’interno del perimetro tracciato dall’espressione “obbligo di conoscere e segnalare” si collocano, sul piano concettuale e giuridico, i complessi temi rappresentati da un lato dalle informazioni che l’RSPP deve ricevere dal datore di lavoro nonché da quelle che deve acquisire di sua iniziativa anche attraverso i sopralluoghi e, dall’altro, dalla segnalazione delle situazioni di rischio (su questi aspetti, rinvio ai precedenti contributi “ Le informazioni che l’RSPP deve acquisire “di sua iniziativa” per la VR”, pubblicato su PuntoSicuro del 23 marzo 2017 n.3976, e “ Le modalità con cui l’RSPP deve segnalare le situazioni di rischio”, pubblicato su PuntoSicuro del 9 dicembre 2021 n.5065).
Inoltre, benché la Cassazione precisi che l’RSPP può essere ritenuto responsabile “in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo”, guardando alla giurisprudenza risulta evidente che, sul piano quantitativo, sono certamente più frequenti i casi in cui tale soggetto, allorché sia ritenuto responsabile, è condannato in concorso col datore di lavoro rispetto a quelli in cui risponde in via esclusiva.
Fatte tali basilari premesse, esaminiamo a questo punto il caso di specie trattato dalla pronuncia in commento (che ricordo essere Cassazione Penale, Sez.IV, 6 maggio 2026 n.16359), con cui la Corte il mese scorso ha confermato le condanne di F., “nella qualità di amministratore unico della R. Srl, datore di lavoro, e G. nella qualità di R.S.P.P. della R. Srl in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni di J., dipendente della R. Srl”.
Si tenga presente, inoltre, che in appello era stata confermata anche “la condanna di M., nella qualità di dipendente della R” e collega di lavoro del lavoratore infortunato J.
Per analizzare la dinamica dell’infortunio mortale, occorre considerare che, con contratto di appalto stipulato nel 2012, la committente “E. Produzione aveva appaltato a R. Srl il servizio di pulizie e trasporti da eseguire presso la propria centrale di Portoscuso.”
Così, “nella prima fase di esecuzione del contratto, la committente aveva consegnato a R. un’apposita area recintata destinata alla installazione delle sue unità logistiche secondo gli accordi inter partes [e] l’appaltatrice R. si impegnava a utilizzare la predetta superficie esclusivamente per la conservazione delle attrezzature da cantiere e per le eventuali riparazioni di modesta rilevanza tecnica o di pronto intervento, nonché ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente”.
Poi ovviamente, sulla base di tali accordi, “l’appaltante E. Produzione si riservava di eseguire controlli per verificare l’adempimento di quanto pattuito.”
Detto ciò, “nel sito, R. aveva, quindi, montato una serie di capannoni prefabbricati, uno dei quali, adibito a ricovero attrezzi, era impiegato anche come officina per la manutenzione e riparazione dei propri mezzi meccanici.”
Il giorno dell’infortunio, nel giugno 2014, il B., “dipendente della R. Srl con la qualifica di meccanico di quarto livello, era stato incaricato di procedere, unitamente al collega M., alla manutenzione di un autocarro di proprietà della R. che era stato a tal fine condotto all’interno del box metallico prefabbricato, adibito ad officina meccanica.”
Risultava accertato che “l’autocarro aveva il freno a mano disattivato e la marcia in avanti inserita” e che “il mezzo era dotato di un dispositivo di sicurezza in forza del quale, quando la cabina era ribaltata, si accendeva una spia e se il freno a mano non era inserito e la marcia era in folle il pulsante non consentiva l’avvio del motore.”
Così, “dopo aver ribaltato la cabina per accedere al vano motore, i lavoratori L. e M., secondo una prassi diffusa, avevano inserito una chiave meccanica combinata tra il telaio della cabina di guida e il dispositivo denominato “elettromagnete arresto motore” al fine di escludere la operatività del sistema di sicurezza con la simulazione della chiusura della cabina, bypassare il sistema di aggancio e consentire, così, l’accensione del motore anche in tali condizioni.”
A questo punto, “mentre J. si era posizionato all’interno del vano motore, in piedi tra la ruota destra e il motore stesso, M. aveva proceduto all’accensione del motore dal quadro interno alla cabina, a fronte della elusione del sistema di sicurezza, senza avere verificato l’inserimento del freno di stazionamento e la marcia, di talché l’autocarro aveva iniziato a muoversi e aveva travolto B.; questi era stato schiacciato e, trasportato in ospedale, era poco dopo deceduto.”
Tra i principali addebiti mossi al datore di lavoro F. e all’RSPP G. a seguito dell’evento, tra gli altri, “erano stati individuati la violazione degli artt.17 comma 1 e 29 D.Lgs.9 aprile 2008 n.81 per aver omesso di valutare adeguatamente nel documento previsto dall’art.28 dello stesso decreto i rischi connessi all’attività di manutenzione, riparazione e regolazione degli automezzi”.
Nessuna contestazione era stata, invece, mossa “nei confronti di H. e I., committenti E., in quanto l’infortunio si era verificato in un’area della centrale assegnata in via esclusiva a R. per lo svolgimento di attività non soggette al controllo della committente, né interferenti con altre lavorazioni di competenza delle imprese.”
Tornando alle posizioni del datore di lavoro e dell’RSPP della R., lo specifico addebito di colpa - come anticipato - era collegato alla “genericità del documento di valutazione del rischio, che non aveva procedimentalizzato l’attività di manutenzione, rispetto al rischio specifico collegato alla possibilità che il mezzo potesse muoversi.”
La sezione del DVR “dedicata alle attrezzature di lavoro”, infatti, prevedeva che “lo svolgimento dell’attività di trasporto sarebbe dovuto avvenire mediante uso di qualsiasi macchina, apparecchio e utensile ed era specificato che nella nozione di uso doveva intendersi ricompresa anche la sua riparazione e manutenzione”.
Inoltre, sempre all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi della R., “nella scheda di sicurezza relativa agli autoveicoli tra i rischi generati dall’uso e quindi anche dalla manutenzione e riparazione erano stati indicati, tra gli altri, anche l’investimento e il ribaltamento e, al fine di prevenirli, era stato previsto lo svolgimento di controlli periodici da effettuarsi ad opera di personale competente, nonché il divieto di compiere qualsiasi operazione di riparazione o registrazione su organi in moto e, ove imprescindibili, l’adozione “di adeguate cautele”.”
Guardando in termini generali all’attività di valutazione dei rischi, secondo la Cassazione, “si tratta in sostanza di un atto di autonormazione” che “passa da una prima fase conoscitiva dei rischi della specifica attività ad una successiva fase operativa volta alla gestione del rischio, ovvero alla individuazione delle misure di prevenzione attuate e dei dispositivi di protezione individuale.”
In tale ottica, secondo la Corte, “il riferimento contenuto nello stesso art.28 al fatto che il documento deve essere redatto con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità in modo da garantirne l’idoneità come strumento operativo vale a chiarire che il rischio non può essere catalogato solo in astratto, ma deve essere analizzato e governato in ciascun contesto con procedure che tendono all’attualizzazione dell’ottimizzazione del regime di sicurezza nella prospettiva di elidere o minimizzare i rischi”.
Peraltro - sottolinea la Cassazione - “in tanto l’analisi dei rischi e la predisposizione delle misure atte a scongiurarli o contenerli può essere efficace, in quanto il personale deputato allo svolgimento delle mansioni prese in considerazione nel documento riceva adeguata informazione e formazione sia sui pericoli connessi a tale svolgimento, sia sulle misure di sicurezza adottate a tale fine.”
E’ di grande interesse, a questo punto, il passaggio in cui la Corte specifica quale sia il grado di specificità che deve raggiungere il Documento di Valutazione dei Rischi.
In tal senso, a parere della Corte, affinché la valutazione dei rischi “possa assolvere alla funzione sua propria di orientare la organizzazione della prevenzione e della sicurezza, il datore di lavoro non può limitarsi a individuare categorie generali di rischi (esemplificando, nel caso di specie, “rischio di investimento”), ma deve individuare i rischi specifici connessi alla attività che viene in rilievo nelle sue varie fasi (nel caso di specie, “rischio di investimento nel caso di accensione del motore a cabina ribaltata”).”
E ancora, per la Corte, il datore di lavoro - con il supporto dell’RSPP - “non può, inoltre, limitarsi a richiamare la necessità di adottare misure di cautela, ma deve indicare quali debbano essere, in concreto, tali misure e deve, altresì, informare e formare i lavoratori alla loro adozione.”
In applicazione di tali principi, nel caso specifico, è da considerarsi idonea - a parere della Cassazione - la sentenza della Corte d’Appello che ha ritenuto il DVR “gravemente carente, in quanto sostanzialmente il datore di lavoro, nel prevedere che le operazioni di manutenzione e riparazione sugli organi in movimento dovessero avvenire con “adeguate cautele”, aveva rimesso al lavoratore l’adozione delle misure di tutela rispetto ai rischi di investimento.”
Sul piano normativo, come ricordato dalla Corte, “l’art.29 D.Lgs.n.81/2008 prevede, infatti, che alla redazione del documento di valutazione dei rischi collaborino alcune figure dotate di specifiche competenze tecnico scientifiche, ovvero il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (e il medico competente) che sono tenuti a conferire al datore di lavoro le informazioni e le indicazioni appropriate, quanto all’analisi e alla gestione del rischio.”
Specularmente, il datore di lavoro (e il dirigente), “da parte sua, è tenuto a fornire a tali collaboratori informazioni inerenti alla gestione dell’impresa, per ciò che attiene alla natura del rischio, alla organizzazione del lavoro, alle misure di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.18 comma 2.”
Andando ad applicare all’RSPP G. tutti i principi visti finora, a parere della Suprema Corte, “in coerenza con tale quadro normativo, la Corte di appello ha imputato anche a G., in quanto collaboratore di F., la totale inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi adottato in R. in relazione alla attività di manutenzione e riparazione dei mezzi.”
Per la Cassazione, “sebbene la Corte [d’Appello, n.d.r.] abbia adottato una motivazione che sembra accomunare la posizione del datore di lavoro e quella del RSPP, la responsabilità di quest’ultimo deve essere rapportata esclusivamente al ruolo tecnico svolto nella procedura che attiene all’analisi e alla gestione del rischio, consistente nel compito di segnalare al datore di lavoro i rischi la cui conoscenza implichi competenze specialistiche.”
Dunque, “in questi termini, a ben vedere, la Corte ha valutato l’addebito ascritto a G., concretizzatosi nella erronea rilevazione del rischio, o, meglio, nella sua rilevazione in termini aspecifici e, quindi, in ultima analisi, nella mancata trasmissione al datore di lavoro delle necessarie informazioni, valutazioni e proposte.”
Infine, “l’obiezione per cui G., quale RSPP, ebbe a denunciare alcuni mesi prima dell’incidente per cui è processo situazioni di pericolo (determinate dallo svolgimento di lavori di manutenzione e di operazioni di rabbocco dell’olio nell’area retrostante i box di cantiere invece che nella officina preposta) non è pertinente, in quanto, a prescindere dalla eterogeneità delle situazioni richiamate rispetto a quella relativa all’infortunio, non tiene conto dell’oggetto dell’addebito colposo, attinente alla deficitaria valutazione, a monte, del rischio investimento nello svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione dei mezzi.”
Chiudiamo con un’altra sentenza emanata in materia lo scorso mese ( Cassazione penale, Sez.IV, 8 maggio 2026 n.16547), con cui la Corte ha confermato le condanne di A., “nella qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della M. Trading Srl” e “B., nella qualità di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della società”, per “avere, per negligenza ed imprudenza nonché per inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, concorso a cagionare l’infortunio di C.”
Era accaduto che “C., dopo essere stato inizialmente adibito, in qualità di geometra, alla realizzazione dei manufatti tramite programma Autocad, era stato poi anche incaricato della verifica dei manufatti realizzati da un macchinario per il taglio a plasma e, su indicazione del capo operaio E. o del proprietario della fabbrica F., anche della eventuale correzione dei manufatti non correttamente realizzati dalla macchina a plasma per il tramite di cesoie industriali del cui funzionamento era stato edotto dallo stesso E.”
Dunque, il giorno dell’infortunio, il C., “su indicazione del E., stava procedendo alla correzione di un manufatto allorché la cesoia entrava in funzione, quasi certamente per una manovra non accorta del medesimo che aveva premuto il pedale di attivazione mentre misurava il pezzo da rettificare che si trovava sul piano di taglio, tranciandogli le dita della mano destra nonostante calzasse i guanti di protezione.”
A seguito dell’evento, “il C. riferiva che il macchinario era obsoleto e privo di dispositivi di protezione e che prima dei fatti non era stato effettuato alcun intervento di adeguamento agli standard di sicurezza e che la foto mostratagli durante l’escussione da parte della Polizia giudiziaria evidenziava un pedale di attivazione diverso ed una griglia di protezione che invece non era presente al momento dell’infortunio e che un collega gli aveva riferito essere stata apposta dopo i fatti.”
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno affermato la penale responsabilità della datrice di lavoro A. e dell’RSPP B., alla luce dell’“entità delle lesioni patite dalla persona offesa e [del]la diretta riconducibilità delle stesse allo svolgimento in ambito … di attività lavorative”, nonché sulla base della “non idoneità del macchinario impiegato”.
Le imputate hanno presentato ricorso in Cassazione, a mezzo di un unico difensore di fiducia, sostenendo sostanzialmente di essere state giudicate “responsabili senza che vi sia stata alcuna valutazione circa il ruolo dalle stesse effettivamente svolto”.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle due imputate.
Nel confermare le condanne, la Corte ha così ricordato che “grava sul datore di lavoro l’obbligo di eliminare tutte le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che nello svolgimento delle proprie mansioni debbano utilizzare macchinari e, dunque, di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori, con la precisazione che a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza […], circostanza questa che all’evidenza non ricorre nel caso in esame.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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