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DUVRI e Permessi di Lavoro: la vigilanza operativa del preposto
Il ruolo del preposto in relazione al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è legato alla funzione, attribuitagli dal Testo Unico, di “garantire l’attuazione delle direttive ricevute” (art.2 c.1 lett.e) D.Lgs.81/08).
Infatti, come noto, “non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri” ( Cassazione Penale, Sez. IV, 21 aprile 2006 n.14192).
Tale principio vale anche in tema di rischi interferenziali, dal momento che, come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, non è sufficiente che, nei casi previsti dalla legge, venga elaborato il DUVRI e vengano individuate le misure cosiddette interferenziali, ma è anche necessario che tali misure siano concretamente attuate e fatte rispettare tramite una vigilanza organizzativa ed operativa che sia effettiva ed efficace (sul tema dell’importanza dell’attuazione delle prescrizioni contenute nel DUVRI, vedasi Cassazione Penale, Sez.IV, 5 febbraio 2020 n.4886).
Anzitutto, occorre ricordare come la più recente giurisprudenza inquadri ed interpreti il concetto di “interferenza”.
Secondo una sentenza di due mesi fa ( Cassazione Penale, Sez.IV, 27 aprile 2026 n.15045), “l’interferenza rilevante […] va intesa in senso funzionale, come interferenza non di soli lavoratori, ma derivante dalla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi”.
Ciò premesso, prendiamo in esame una interessante sentenza di pochi mesi fa ( Cassazione Penale, Sez.III, 23 febbraio 2026 n.7096) che si è pronunciata sulle responsabilità del preposto A. per la mancata segnalazione da parte di quest’ultimo di una situazione di pericolo in un contesto caratterizzato dalla presenza di più organizzazioni e quindi di interferenze rilevanti ai fini del DUVRI.
Era accaduto che “gli operanti, all’atto degli accertamenti svolti presso il cantiere cui attengono i fatti in contestazione, rinvennero il c.d. documento unico di valutazione, nel quale si dava atto di possibili rischi interferenziali, a fronte di plurime distinte ditte o imprese coinvolte nei lavori riguardanti una imbarcazione, tra cui rientrava sia la Yacht P. con compiti di verniciatura e per la quale era stato individuato il A. quale responsabile dei lavori e preposto e responsabile in materia di sicurezza […] sia la Metal Meccanico F. presso cui prestava attività lavorativa il lavoratore caduto attraverso l’apertura del ponteggio, che si contesta come non fatta oggetto di comunicazioni e avvisi da parte del ricorrente.”
In particolare, risulta che, “nel paragrafo 9 del predetto documento unico di valutazione, e dedicato alle “figure coinvolte in attività di coordinamento”, si individuava, quale responsabile del controllo dell’attuazione delle prescrizioni contenute nel medesimo documento per la ditta in appalto, subappalto, e lavoratore autonomo il “responsabile della ditta presso il cantiere individuato dal datore di lavoro della ditta stessa”.
Nel medesimo documento, “tra le prescrizioni si individuava anche l’adozione di misure atte a impedire la caduta di persone per aperture con profondità superiore a 0,50 mt, e il divieto di impedire la vista delle aperture come ad esempio con tessuto in nylon”, quale materiale che “era stato apposto proprio dal personale della società dell’imputato, durante i lavori di verniciatura, lungo tutto il ponteggio e, quindi, anche sulla apertura attraverso cui il lavoratore poi addetto alle successive saldature cadeva.”
A fronte di tale quadro, dunque, “il giudice rinveniva la mancata segnalazione, da parte del ricorrente, della non conformità del ponteggio con riguardo al pericolo costituito dalla assenza di porzione del piano di calpestio in corrispondenza del 7 piano impalcato del ponteggio stesso, ove risultavano altresì apposte coperture di nylon”.
Secondo i Giudici di merito, il preposto A., “pur non responsabile della verifica della sicurezza del ponteggio, esulante dalle proprie competenze, avrebbe, nelle predette qualità, dovuto informare gli altri referenti del cantiere e segnalare con cartellonistica la pericolosità dell’area in contestazione.”
Infatti, “la situazione di pericolo creata dalla società Yacht P. imponeva doveri di segnalazione e informazione da parte dell’imputato, anche in funzione del coordinamento delle altre figure deputate in ordine alla gestione dei rischi da inferenza.”
A parere della Cassazione, “si tratta di una ricostruzione coerente, rispetto sia alle circostanze di fatto come sopra sintetizzate, a fronte di una situazione di pericolo cui certamente contribuiva la società dell’imputato durante le sue lavorazioni, con l’occultamento della apertura mediante nylon, sia rispetto alle regole giuridiche in proposito operanti, che invero impongono i predetti doveri di informazione e segnalazione non solo in funzione della tutela dei propri lavoratori di riferimento ma anche degli altri soggetti comunque coinvolti o interessabili dalle attività del complessivo cantiere.”
Di conseguenza, sulla base dei principi generali, è “infondata la pretesa del preposto secondo cui l’obbligo di predisporre modalità di lavoro in sicurezza e di verificare l’applicazione delle misure di prevenzione antinfortunistica sussisterebbe esclusivamente nei confronti dei dipendenti del suo datore di lavoro, dovendosi estendere, l’applicazione delle misure di prevenzione, a tutti coloro che si trovano nell’ambiente di lavoro ed in particolare a coloro che, nell’ambito dell’organizzazione di lavoro dell’impresa, siano inseriti nell’attività lavorativa che svolgono in collaborazione con i suoi dipendenti (cfr. sez.IV sent.n.45921 del 2009), con la conseguenza per cui, i correlati doveri di segnalazione si impongono nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti nelle lavorazioni, ancorché non dipendenti della ditta di appartenenza del preposto tenuto alle predette segnalazioni.”
Analizziamo a questo punto una significativa sentenza di tre anni fa che mette in luce le criticità legate all’esercizio del ruolo del preposto - oltre che del datore di lavoro e del dirigente - in relazione alla compilazione dei permessi di lavoro.
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 2 ottobre 2023 n.39697, la Corte si è pronunciata su un caso in cui più soggetti erano stati condannati per il reato di omicidio colposo “in cooperazione colposa tra loro, essendo il A. Amministratore Delegato, I. (originario coimputato) responsabile del settore Manutenzione, L. (originario coimputato) responsabile del Reparto Ispezione, B. dirigente del Settore Operazioni, M. (originaria coimputata) dirigente del Settore Produzione, N. dipendente con mansioni di operatore addetto alla messa in sicurezza dell’impianto della Spa Ap. società committente dei lavori eseguiti sui propri impianti e O. (originario coimputato) legale rappresentante della F. Srl esecutrice dei lavori e datore di lavoro”.
Essi rispondevano, “rispettivamente nell’ambito delle specifiche competenze disponendo, dirigendo, organizzando, coordinando ed autorizzando l’esecuzione di lavori di manutenzione di tredici valvole di sicurezza dell’impianto vapore esistente all’interno dello stabilimento Ap. ad impianto in funzione anziché fermo […], quindi con un elevato rischio di fuoriuscita di vapore durante le operazioni di smontaggio delle PSV”.
Il Tribunale aveva assolto I. (Responsabile Manutenzione), L. (Responsabile Reparto Ispezione), M. (Dirigente Produzione) perché il fatto non costituisce reato, nonché l’Ap. Raffineria Ancona Spa rispetto al contestato illecito amministrativo della persona giuridica (derivante da reato commesso dalle persone fisiche) ai sensi del D.Lgs.231/01.
L’incidente, che aveva causato il decesso del lavoratore Q., si era verificato all’interno dello stabilimento Ap. “durante i lavori di manutenzione degli impianti, eseguiti dopo il periodo di fermata generale annuale.”
Tali lavori venivano svolti secondo un “programma in tre fasi di ravviamento finalizzato alla messa in funzione dell’impianto di produzione di vapore dopo il periodo di fermo: 1) avviamento delle unità di servizio, tra cui la caldaia ausiliaria (ASG-auxiliary steam generetor); 2) bonifica delle tubature ed apparecchiature con il vapore 3) ciecatura.”
La sentenza precisa che “già in date 9/10 maggio, dopo la messa in servizio della caldaia (fase 1), era iniziata la produzione di vapore necessaria alla bonifica degli impianti (fase 2), precedentemente mantenuti in pressione di azoto, per conservarne l’integrità.”
Dunque, “il vapore prodotto da detta caldaia, attraverso la rete vapore dello stabilimento, arrivava alla linea vapore ad alta pressione HPS, tubazione sulla quale, tra le altre, era installata proprio la valvola di sicurezza PSV-2651 (valvola definita di sicurezza poiché, quando la pressione dei fluidi all’interno della linea su cui è montata crescono al di sopra di un valore critico, si apre automaticamente, con un sistema a molla, consentendo di scaricare il fluido contenuto all’esterno. Quando la pressione ritorna ai suoi valori normali, la valvola si richiude automaticamente).”
Così, “mentre eseguiva lo smontaggio della valvola di sicurezza PSV-2651, posta sulla linea vapore dell’impianto denominato platforming U.2600 del reparto PRA (Alta Pressione), il Q. era investito da un getto di vapore che gli procurava lesioni gravissime a seguito delle quali decedeva”.
Occorre premettere, anzitutto, che, sul piano contrattuale e dei rapporti tra le parti, “i lavori di manutenzione in oggetto erano stati affidati in appalto dall’Ap. ad una ditta esterna, la CO.”, la quale “aveva stipulato con la consorziata COS. (appaltatore) e con la F. (sub appaltatore) un “Accordo Quadro per attività di manutenzione impianti”, con cui era stato assegnato a quest’ultima l’incarico di montaggio e rimontaggio delle tredici valvole.”
Si consideri anche, poi, che “la gestione della sicurezza dei lavori di manutenzione appaltati era regolata dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze) e dal PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) elaborati dalla committente Ap. e dal POS (Piano Operativo Sicurezza) elaborato della ditta esterna F.”
In particolare, “il lavoro di smontaggio delle 13 valvole - tra cui la PS 2651 - era stato disciplinato dal PdL n.180248, composto da diverse sezioni, ciascuna delle quali specificava gli adempimenti da compiere e i soggetti a ciò incaricati (richiedente, emittente, responsabile dell’esecuzione dei lavori e operatore di reparto).”
In tale contesto, “in data 29 maggio 2013, P. - capoturno giornaliero di fermata dell’Ap. - in qualità di emittente compilava e firmava il quadro B2, della sezione B del PdL, che elencava le precauzioni di processo e operative adottate, tra le quali erano barrate le caselle “apparecchiatura/linea depressata”, “apparecchiatura/linea vuotata”, “apparecchiatura/linea intercettata”, “apparecchiatura/linea discata cieca”.
Dall’altra parte, il N., operatore di unità dell’Ap., “compilava e firmava il quadro D, dichiarando così di aver verificato l’attuazione delle prescrizioni di cui ai punti B2 e B3 ed autorizzando l’inizio dei lavori.”
Pertanto, “quella giornata, una volta compilato e firmato il PdL da tutti i soggetti responsabili e in tutte le sue sezioni, iniziavano i lavori di smontaggio delle tredici valvole”; tuttavia, al termine del turno, “gli operatori riuscivano a smontare solamente una parte limitata delle 13 valvole, per cui si rendeva necessaria la prosecuzione dell’attività il giorno seguente.”
Il 30 maggio, quindi, “era compilato un nuovo modulo di autorizzazione alla ripresa dei lavori”, firmato il quale, “l’emittente P. delegava l’operatore di unità N. a procedere al controllo della permanenza delle condizioni di sicurezza indicate nel PdL ai fini della ripresa dei lavori e il N., firmando il documento, attestava di avervi proceduto, autorizzando la ripresa dei lavori.”
La sentenza specifica che “in calce al modulo era riportata la firma del Responsabile Esecuzione Lavori, R. per presa visione ed accettazione.”
Una volta “ricevuto detto modulo, la squadra di operai [della] F. composta dal Q. e da S., dietro indicazione del caposquadra [della] COS. T. (il quale, a sua volta, aveva ricevuto istruzioni in tal senso dal capoturno [della] Ap. U.), si recava sulla valvola PSV-2651, ma, nell’aprire l’accoppiamento flangiato, il Q. era investito da un getto di vapore bollente (temperatura 400 e pressione 40 bar) che gli cagionava le gravissime ustioni che poi lo portavano alla morte.”
Risultava dimostrato che, quando “la squadra di operai F. si era recata presso la linea di vapore su cui avrebbero dovuto intervenire, diversamente da quanto attestato nel relativo PdL, la valvola PSV-2651 non era stata messa in sicurezza, in quanto la valvola di intercetto posta a monte non era stata chiusa.”
Il Tribunale “riteneva fondati gli addebiti formulati dalla pubblica accusa circa l’ambiguità dei permessi di lavoro cd. cumulativi, ossia riguardanti interventi multipli o cumulativi da svolgersi per più turni o per più giorni.”
Peraltro, la sentenza di primo grado “evidenziava che la generica dicitura, contenuta nei riquadri B2 e D del PdL, “precauzioni di processo e operative adottate”, era suscettibile di essere fraintesa, lasciando intendere all’operatore sul campo che tutte le valvole indicate nell’elenco allegato fossero già state messe in sicurezza, anche perché il giorno precedente all’infortunio erano state messe in sicurezza solo le 3 o 4 valvole da smontare quel giorno, in quanto era prassi intercettare le valvole man mano che si procedeva coi lavori.”
Secondo il Giudice, “per evitare simili fraintendimenti, sarebbe stato necessario predisporre un diverso modello di PdL con un ulteriore spazio o allegato in cui venisse richiesto di dare conto, per ciascuna valvola, dell’avvenuta messa in sicurezza, indicando anche giorno ed ora dello svolgimento di detta operazione e il nome del soggetto che vi aveva provveduto e che avrebbe dovuto apporre una sottoscrizione specifica, attestando tali circostanze con riferimento a ciascuna valvola.”
Inoltre, “l’inadeguatezza della procedura SGS.P.01.4 aveva costituito l’addebito di colpa anche per l’Amministratore Delegato [della] A., in quanto le procedure di sicurezza costituiscono parte integrante del DUVRI che da questi promana”.
Infatti, “mediante il DUVRI, l’A. avrebbe dovuto evidenziare e fornire alle ditte esecutrici le informazioni relative ai pericoli esistenti all’interno della raffineria; con il PSC avrebbe dovuto particolareggiare tali informazioni con riferimento allo svolgimento delle singole attività da svolgersi (come quella poi sfociata nel sinistro mortale) e attraverso il PDL avrebbe dovuto dare atto delle precauzioni da adottarsi ed effettivamente adottate per tutelare i lavoratori durante dette singole lavorazioni.”
La Cassazione rigetta i ricorsi del datore di lavoro A. e del dirigente del Settore Operazioni B.
Con particolare riferimento alla responsabilità del dirigente B., la Corte ha evidenziato che egli “aveva approvato, apponendo la propria firma, la procedura SGS.P.014 per il rilascio del permesso di lavoro, ritenuta inadeguata”, essendo emerso che “anche in passato erano stati effettuati lavori manutentivi su gruppi di valvole” e che quindi B. “era tenuto ad avvedersi della diffusione nella raffineria di una prassi distorta nell’ipotesi di rilascio di permessi cumulativi.”
A questo proposito, la Cassazione sottolinea che “il datore di lavoro, infatti, ha l’obbligo di prevedere e prevenire le prassi distorte, anche nel caso in cui le stesse si siano instaurate con il consenso del preposto.”
La sentenza chiarisce che, “se si esamina la citata procedura SGS.P.014 relativa al rilascio del permesso di lavoro, si legge quanto segue con riferimento alle responsabilità e ai compiti dell’emittente (che nel caso di specie, lo si rammenta, era il dipendente [preposto, n.d.r.] Ap. P.): “definire e porre in atto, con l’ausilio del personale operativo di turno, gli interventi sulla apparecchiatura coinvolta nel lavoro richiesto, necessari per eseguire il lavoro in sicurezza”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del dirigente B., il preposto “P. non era tenuto a porre in essere tali interventi preventivi, ma poteva farlo anche con l’ausilio del (ovvero delegandone la concreta esecuzione al) personale operativo di turno (nel caso di specie l’operatore N.).”
Secondo la Suprema Corte, il preposto “P., quindi, non mentiva quando aveva affermato di aver incaricato il N. di intervenire sulle valvole di intercetto, che avrebbero dovuto evitare la fuoriuscita di vapore dalle valvole di sicurezza che il giorno dell’infortunio avrebbero dovuto essere asportate dai dipendenti F., ma evidentemente una simile procedura poteva comportare il rischio che il soggetto concretamente incaricato di adottare le “precauzioni di processo ed operative” determinanti sotto il profilo antinfortunistico fosse lo stesso che, compilando subito dopo il riquadro D) del permesso di lavoro, attestava di avere verificato l’attuazione delle prescrizioni/precauzioni antinfortunistiche ed autorizzava l’esecuzione dei lavori.”
Risulta evidente, dunque, la sovrapposizione tra controllore e controllato, dal momento che, “senza strappi rispetto alla procedura pianificata relativa al permesso di lavoro, vi poteva essere una completa identificazione tra chi attuava le precauzioni e chi controllava che fossero attuate e, pertanto, di fatto, l’assenza di controlli, anche perché, in ogni caso, il controllo ed il via ai lavori sarebbero stati affidati a quella che era “l’ultima ruota del carro”, vale a dire il N., pacificamente privo della qualifica di preposto.”
Al motivo di ricorso con cui il dirigente B. “sostiene che la responsabilità per l’evento mortale doveva essere attribuita interamente al preposto P.”, la Cassazione replica che, nel caso di specie, “il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, pur errando nel non verificare la messa in sicurezza di tutte le valvole, non aveva violato una procedura esistente, in quanto quella in essere era totalmente carente e lacunosa e non stabiliva indefettibilmente ed esplicitamente la necessità di un’operazione preventiva di intercetto di tutti i meccanismi.”
Infatti, “la prassi di effettuare la messa in sicurezza delle valvole volta per volta era particolarmente pericolosa per gli addetti e sostanzialmente tollerata dalle società, le quali non predisponevano le opportune precauzioni per scongiurarne l’utilizzo e non sorvegliavano adeguatamente l’operato dei dipendenti.”
In conclusione, “la prassi distorta consentiva una decisione estemporanea: la possibilità per il lavoratore di decidere come gestire la propria attività e di scegliere nell’ambito di una lavorazione da svolgere in più giorni quali valvole mettere in sicurezza.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 15045 del 27 aprile 2026 - Infortunio durante le operazioni di scarico delle casse. Rischio interferenziale.
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