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DVR e manomissione della macchina: il RSPP non è un capro espiatorio
L’oggetto del commento è la posizione di un ingegnere RSPP esterno della ditta Costruzioni Meccaniche XXX S.p.A., nel procedimento relativo all’infortunio mortale occorso il 5 maggio 2021 su una fresalesatrice. L’esito processuale è una sentenza di non luogo a procedere “per non aver commesso il fatto” pronunciata dal GIP di Busto Arsizio e confermata dalla Corte d’Appello di Milano con rigetto dell’appello del Pubblico Ministero.
3. Il fatto processuale: una macchina, una lavorazione, una modifica
4. L’imputazione al RSPP: il punto giuridico da isolare
5. Il DVR non era muto: prescriveva ciò che avrebbe impedito l’evento
6. Il microinterruttore manomesso: il fatto che cambia la struttura dell’addebito
7. La modifica produttiva non comunicata: il limite dell’onniscienza preventiva
8. Il ruolo del RSPP: consulente tecnico, non garante operativo universale
9. La decisione del GIP: non luogo a procedere per non aver commesso il fatto
10. L’art. 425 c.p.p. dopo la riforma Cartabia: il filtro non è più una formalità
11. L’appello del Pubblico Ministero: il controargomento serio
12. La Corte d’Appello: appello infondato e sentenza confermata
13. Catena inferenziale finale
14. Ciò che questa vicenda insegna
1. Questione
La questione non è se l’infortunio mortale fosse grave: lo era, e nella forma più drammatica. La questione giuridica è diversa e più precisa: se quell’evento possa essere causalmente e colpevolmente imputato all’RSPP esterno, quando il DVR conteneva già le misure pertinenti, la macchina era stata utilizzata con un dispositivo di sicurezza manomesso e la modifica produttiva non era stata comunicata al consulente prevenzionistico.
In diritto penale, l’emozione del fatto non sostituisce la prova della responsabilità. L’evento lesivo è il punto di partenza dell’indagine, non la prova automatica della colpa. Tra evento e condanna occorrono almeno quattro passaggi: regola cautelare violata, posizione soggettiva dell’imputato, condotta alternativa esigibile e nesso causale concretamente dimostrabile.
2. Tesi
La decisione di non luogo a procedere nei confronti dell’Ing. Rspp esterno è logicamente, giuridicamente e probatoriamente corretta: manca la premessa decisiva per fondare l’addebito al RSPP, perché l’evento non deriva da un rischio ignorato o mal valutato nel DVR, ma da una sequenza concreta composta da modifica produttiva non comunicata, utensile applicato alla macchina, utilizzo difforme rispetto alle prescrizioni e manomissione del microinterruttore del riparo mobile.
Ne segue una conclusione netta: il RSPP può rispondere di un errore tecnico nella valutazione dei rischi, di un suggerimento prevenzionistico errato o dell’omessa segnalazione di un rischio conoscibile e colposamente non considerato. Non può invece essere trasformato nel garante universale di ogni prassi occulta, di ogni manomissione materiale e di ogni scelta operativa aziendale sottratta al circuito informativo che la legge pone a carico del datore di lavoro.
3. Il fatto processuale: una macchina, una lavorazione, una modifica
Il 5 maggio 2021 il lavoratore, operaio alesatore/fresatore della Costruzioni Meccaniche XXX S.p.A., veniva colpito mortalmente durante una lavorazione sulla fresalesatrice YYYY. La dinamica descritta negli atti è tecnicamente rilevante: durante la lucidatura di fori radiali presenti in una testa di estrusione, il lavoratore accedeva alla zona di lavorazione mentre l’utensile era ancora in rotazione; nella fase di arretramento, l’utensile iniziava a oscillare, si deformava e lo colpiva con esito mortale.
La macchina, tuttavia, non era stata utilizzata nella sua configurazione ordinaria e fisiologica. La lavorazione veniva svolta mediante un utensile applicato al mandrino, costituito da una barra metallica destinata alla lucidatura. Secondo la Corte d’Appello, il punto decisivo è proprio questo: la morte del lavoratore non dipese dalla caratteristica originaria e naturale della fresalesatrice come progettata e installata, ma dalla modifica apportata al macchinario mediante l’inserimento e l’innesto nel mandrino di una barra circolare in acciaio.
Questo dato è essenziale. Se l’evento nasce dalla fisiologia della macchina, la domanda riguarda la completezza originaria della valutazione del rischio. Se invece l’evento nasce da una modifica successiva, non comunicata e concretamente incidente sulla sicurezza, la domanda cambia: chi doveva conoscere quella modifica, chi doveva autorizzarla, chi doveva valutarla, chi doveva impedirne l’uso e chi doveva vigilare sulle modalità operative del reparto?
4. L’imputazione al RSPP: il punto giuridico da isolare
All’Ing. RSPP esterno della società, veniva contestata la violazione dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. 81/2008 [cosa di per sè singolare, perchè tale articolo riguarda esclusivamente gli obblighi del datore di lavoro, quelli del servizio di prevenzione e protezione sono all’articolo 33 del D.Lgs. . 81/2008): non avrebbe valutato, in collaborazione con il datore di lavoro, i rischi relativi all’utilizzo della fresalesatrice YYYY e, in particolare, quelli connessi all’operazione di lucidatura dei fori radiali presenti nella testa di estrusione.
L’imputazione, dunque, non riguardava un potere di comando sugli operai, né un potere di spesa, né un potere disciplinare, né un obbligo di presenza continuativa in reparto. Riguardava la pretesa carenza valutativa del rischio. La difesa (avv.ti Licia Colombo e Rolando Dubini) ha correttamente concentrato l’argomento su questo punto: il rischio era davvero assente dal DVR, oppure il DVR conteneva le regole che furono violate?
La differenza non è nominalistica. Se il DVR tace su un rischio prevedibile e conoscibile, l’omissione valutativa può diventare penalmente rilevante anche per il RSPP, nei limiti del suo ruolo tecnico-consulenziale. Se invece il DVR prescrive proprio le misure che avrebbero impedito l’evento, l’accusa deve dimostrare qualcosa di più: non basta dire che l’evento si è verificato; occorre spiegare perché quelle misure fossero inadeguate, perché il RSPP dovesse conoscere la prassi difforme e quale condotta alternativa esigibile avrebbe neutralizzato causalmente l’evento.
5. Il DVR non era muto: prescriveva ciò che avrebbe impedito l’evento
La difesa ha valorizzato un dato documentale semplice e difficilmente aggirabile: nella “Scheda Analisi Mansione per Addetto alle Macchine Utensili” del DVR aziendale erano valutati i rischi degli operatori alle macchine utensili dell’unità produttiva B2, cioè il contesto in cui operava il lavoratore deceduto. Nelle pagine 500, 501 e 502 erano indicate misure di prevenzione e regole operative specifiche.
Tra queste misure figuravano:
- l’obbligo di effettuare una verifica periodica e costante del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza installati sulle macchine;
- il divieto di rimuovere o manomettere le protezioni;
- la verifica del corretto funzionamento degli interblocchi installati sulle protezioni;
- la regola secondo cui il posizionamento dell’utensile deve avvenire a macchina ferma;
- la regola secondo cui il posizionamento del pezzo deve avvenire a macchina ferma.
Queste prescrizioni non sono formule decorative. Sono regole prevenzionistiche direttamente pertinenti alla dinamica dell’infortunio. Se il microinterruttore non fosse stato manomesso, se il riparo mobile avesse mantenuto la propria funzione, se le operazioni manuali fossero state eseguite a macchina ferma, l’accesso alla zona pericolosa con organi in movimento non avrebbe dovuto verificarsi.
La catena inferenziale è lineare:
- il DVR prescriveva il controllo degli interblocchi e vietava la manomissione delle protezioni;
- l’evento si è verificato in presenza di un microinterruttore manomesso e di accesso alla zona pericolosa con utensile in rotazione;
- dunque l’evento non prova, di per sé, l’omessa valutazione del rischio; prova piuttosto la violazione concreta delle misure già previste;
- per imputare l’evento al RSPP occorrerebbe dimostrare che quelle misure erano tecnicamente insufficienti o che il RSPP conosceva, o doveva conoscere, la prassi difforme e non la segnalò;
- questa dimostrazione, secondo GIP e Corte d’Appello, non emerge dagli atti.
6. Il microinterruttore manomesso: il fatto che cambia la struttura dell’addebito
Il rapporto ATS descrive un profilo tecnico decisivo: il lavoratore poté entrare nella zona pericolosa con macchinario in funzione e utensile ancora in rotazione perché il dispositivo di sicurezza elettromeccanico, cioè il microinterruttore che controllava la posizione di chiusura del riparo mobile, era stato manomesso.
Questo dato non va banalizzato. La manomissione del dispositivo di sicurezza non è una mera “irregolarità” interna alla valutazione astratta del rischio. È una condizione materiale che altera il presupposto di funzionamento sicuro della macchina. Il DVR non poteva rendere sicura una macchina deliberatamente resa insicura da chi ne aveva modificato o neutralizzato i presidi.
Il punto, in termini di causalità della colpa, è il seguente: una cosa è omettere la valutazione di un rischio ordinario, prevedibile e conoscibile; altra cosa è pretendere che il RSPP risponda di una manomissione concreta, non comunicata, contraria al DVR e non rientrante in un suo potere di controllo operativo quotidiano.
Non basta affermare che “la manomissione era possibile” per trasferire la responsabile sul RSPP. Nel diritto penale della colpa non si giudica sulla possibilità astratta di ogni deviazione immaginabile, ma sulla prevedibilità concreta del rischio, sulla esigibilità della condotta alternativa e sulla riconducibilità dell’evento alla sfera di competenza dell’imputato.
7. La modifica produttiva non comunicata: il limite dell’onniscienza preventiva
Altro dato centrale: la modifica produttiva e la procedura di lucidatura con utensile specifico erano state introdotte nel reparto senza informare l’Ing. Rspp esterno. Dagli atti emerge che nel verbale della riunione periodica aziendale del 2 novembre 2020 il datore di lavoro dichiarò che non erano intervenute variazioni del processo produttivo, delle mansioni, delle macchine, delle attrezzature, del layout o delle sostanze tali da comportare modifiche dei rischi presenti.
La Corte d’Appello valorizza questo passaggio: la modifica, risalente all’ottobre 2020, era successiva alla redazione del DVR e non era mai stata comunicata all’RSPP, neppure nella sede istituzionale della riunione periodica di sicurezza.
Qui la regola giuridica è elementare, ma spesso viene dimenticata. L’art. 18, comma 2, D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di fornire al servizio di prevenzione e protezione informazioni rilevanti sulla natura dei rischi, sull’organizzazione del lavoro, sugli impianti, sui processi produttivi e sulle misure preventive. Il SPP può valutare correttamente solo ciò che entra nel perimetro informativo aziendale. Se una modifica rilevante viene taciuta, il difetto informativo non può essere automaticamente convertito in colpa del consulente che non ne è stato reso partecipe.
Pretendere il contrario significa introdurre una regola non scritta: il RSPP dovrebbe conoscere anche ciò che l’organizzazione gli nasconde o non gli comunica. Ma questa non è prevenzione; è responsabilità oggettiva mascherata. E nel processo penale la responsabilità oggettiva è incompatibile con il principio di colpevolezza.
8. Il ruolo del RSPP: consulente tecnico, non garante operativo universale
Il RSPP non è una figura marginale. La sua funzione è essenziale: individuare e valutare i rischi, elaborare misure di prevenzione e protezione, proporre procedure, collaborare alla formazione e fornire supporto tecnico al datore di lavoro (art. 33 D.Lgs. n. 81/2008). Proprio perché il ruolo è importante, va definito con precisione. Attribuirgli compiti che la legge assegna ad altri non rafforza la prevenzione: confonde le responsabilità.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il RSPP, privo di poteri decisionali e di spesa, risponde dell’evento solo quando abbia svolto negligentemente la propria attività consulenziale: errore tecnico nella valutazione dei rischi, suggerimento sbagliato, omessa segnalazione di una situazione di rischio conoscibile e colposamente non considerata.
Non grava invece sul RSPP, in quanto tale, un obbligo generale di vigilanza attiva sull’osservanza quotidiana delle procedure da parte dei lavoratori o sull’adempimento del datore di lavoro alle misure indicate nel DVR. Quella vigilanza appartiene, secondo le rispettive competenze, al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti. Il RSPP non è il “sorvegliante permanente” del reparto, né il sostituto del datore di lavoro nella gestione dell’attrezzatura.
Questa distinzione è decisiva:
- se il rischio è stato mal valutato, può aprirsi uno spazio di responsabilità del RSPP;
- se la misura è corretta ma non viene attuata, il tema si sposta sui soggetti titolari dei poteri organizzativi, direttivi e di vigilanza;
- se la macchina viene manomessa o modificata senza comunicazione al SPP, l’addebito al RSPP richiede la prova ulteriore della conoscibilità concreta e dell’omessa segnalazione esigibile.
9. La decisione del GIP: non luogo a procedere per non aver commesso il fatto
Il GIP di Busto Arsizio ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’Ing. Rspp “per non aver commesso il fatto”. La formula è rilevante: non si tratta di una soluzione ambigua o meramente attendista. Il giudice ha ritenuto non sostenibile, alla luce degli atti, l’attribuzione soggettiva della condotta omissiva contestata.
La motivazione del GIP poggia su tre dati convergenti:
1. il DVR era stato correttamente redatto ed era immune, rispetto alla contestazione formulata, da errori tecnici o carenze valutative rilevanti;
2. l’Ing. Rspp non era stato informato delle modifiche apportate alla lavorazione di lucidatura dei fori;
3. non era stato informato neppure della manomissione del microinterruttore di chiusura della porta di accesso alla zona di lavorazione.
Da tali premesse discende l’inferenza del giudice: la condotta del RSPP non è censurabile sotto il profilo della colpa e non consente quel giudizio di rimproverabilità che è necessario per fondare la responsabilità penale. Ancora prima, la condotta risulta priva di profili omissivi in ordine alla corretta valutazione dei rischi delle lavorazioni aziendali.
10. L’art. 425 c.p.p. dopo la riforma Cartabia: il filtro non è più una formalità
La vicenda ha anche un rilievo processuale. Dopo la riforma Cartabia, l’art. 425, comma 3, c.p.p. impone al GUP di pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.
Questo standard non autorizza un processo “per vedere che succede”. L’udienza preliminare non è un passaggio notarile verso il dibattimento. È un filtro razionale: quando la tesi accusatoria è già strutturalmente incapace di reggere sul piano della prova, della causalità e dell’esigibilità, il processo deve arrestarsi.
Nel nostro caso, il punto non era una lacuna istruttoria colmabile con il dibattimento. Il punto era la struttura stessa dell’addebito: la catena causale proposta dall’accusa richiedeva di imputare al RSPP una modifica non comunicata, una manomissione del dispositivo di sicurezza e un utilizzo della macchina contrario alle prescrizioni già presenti nel DVR. La prognosi di condanna, in tali condizioni, non era ragionevole.
11. L’appello del Pubblico Ministero: il controargomento serio
Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza sostenendo, in sintesi, che il RSPP avrebbe adempiuto negligentemente ai propri obblighi, non rilevando né segnalando i rischi derivanti dalle modifiche intervenute sulla fresalesatrice YYYY e non individuando le misure di sicurezza da adottare. Secondo questa prospettiva, la mancata informazione da parte del datore di lavoro non avrebbe escluso la responsabilità del RSPP, perché la sua funzione di consulente tecnico avrebbe dovuto condurlo comunque a intercettare il rischio.
Questo è il controargomento più forte, e va preso sul serio. Il RSPP non è un passacarte. Non può limitarsi a recepire passivamente ciò che gli viene detto. Deve svolgere una valutazione tecnica diligente, deve conoscere l’organizzazione, deve individuare rischi non banali, deve segnalare criticità prevenzionistiche quando esse siano rilevabili con la diligenza professionale richiesta.
Tuttavia il controargomento regge solo a una condizione: che sia provata la conoscibilità concreta della modifica e della prassi pericolosa, oppure la carenza tecnica del DVR rispetto a rischi ordinari già presenti e valutabili. Senza questa prova, il ragionamento diventa circolare: l’evento si è verificato; dunque il rischio non era valutato; dunque il RSPP ha sbagliato. Ma questa è una fallacia post hoc. L’evento non dimostra automaticamente la lacuna del DVR. Può dimostrare, come in questo caso, la violazione delle regole che il DVR già conteneva.
12. La Corte d’Appello: appello infondato e sentenza confermata
La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del GIP. Il dato processuale è significativo anche per un’altra ragione: il Procuratore Generale, pur senza rinunciare all’appello, ha chiesto la conferma della sentenza di proscioglimento; i difensori dell’Ing. Rspp si sono associati a tale richiesta, richiamando anche la memoria difensiva depositata.
La Corte ha affermato che l’appello del Pubblico Ministero non poteva essere accolto, perché infondato. Ha inoltre precisato che la decisione del GIP era conforme ad entrambi i criteri valutativi propri dell’udienza preliminare: quello tradizionale, legato all’idoneità degli elementi a sostenere l’accusa in giudizio, e quello attuale, fondato sulla ragionevole previsione di condanna.
Il passaggio sostanziale più rilevante è la ricostruzione della causa dell’evento. Per la Corte, la morte del lavoratore non dipese dalla struttura fisiologica della YYYY come originariamente progettata e installata, ma dalla modifica successiva apportata al macchinario mediante l’innesto della barra circolare in acciaio. Tale modifica era successiva alla redazione del DVR e non era mai stata comunicata all’Ing. Rspp.
Da qui la conseguenza: non può ritenersi dimostrabile un addebito penalmente rilevante a carico del RSPP in relazione alla redazione del DVR, perché il rischio concretizzatosi discendeva da una trasformazione successiva, non comunicata e non riferibile alla sua sfera operativa.
13. Catena inferenziale finale
La tenuta logica della decisione può essere riassunta così:
1 il RSPP risponde penalmente solo se l’evento è riconducibile a un errore tecnico valutativo, a un suggerimento errato o all’omessa segnalazione di un rischio conoscibile e colposamente non considerato.
2 il DVR conteneva misure pertinenti rispetto al rischio di accesso alla zona pericolosa e al funzionamento degli interblocchi.
3 l’evento si è verificato con microinterruttore manomesso e con utilizzo della macchina in modo difforme dalle prescrizioni di sicurezza.
4 la modifica produttiva e l’utensile applicato alla macchina erano successivi al DVR e non comunicati all’RSPP.
5 il RSPP esterno non disponeva di poteri decisionali, disciplinari, di spesa o di vigilanza quotidiana sulle prassi operative del reparto.
6. l’evento non dimostra una carenza originaria del DVR, ma una deviazione concreta dalle misure previste e una modifica non comunicata.
7. manca la prova di una condotta alternativa esigibile dall’RSPP che, nelle condizioni note o conoscibili, avrebbe impedito l’evento.
Dunque non è formulabile una ragionevole previsione di condanna; la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto è corretta.
14. Ciò che questa vicenda insegna
Questa vicenda non riduce l’ambito di responsabilità colposa ai sensi del Codice Penale del RSPP in caso di eventi di danno. La rende giuridicamente seria. Il RSPP non deve essere assolto “per ruolo”, così come non può essere imputato “per ruolo”. Deve essere valutato per ciò che ha fatto, per ciò che ha omesso, per ciò che sapeva o doveva sapere, per ciò che poteva esigere e per ciò che rientrava nella sua funzione tecnica.
L’insegnamento operativo per le imprese è altrettanto chiaro: ogni modifica di attrezzatura, utensile, procedura, layout o modalità di lavoro deve entrare formalmente nel circuito prevenzionistico. Se il reparto modifica una lavorazione senza informare il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il RSPP e, quando necessario, il costruttore o il manutentore qualificato, il sistema di prevenzione viene amputato del suo presupposto: la conoscenza organizzata del rischio.
L’insegnamento per i processi penali è ancora più netto: non basta cercare un soggetto tecnicamente qualificato a cui attribuire l’evento. Occorre dimostrare la sua colpa. Nel caso del RSPP, ciò significa dimostrare un errore tecnico o una omissione segnaletica causalmente efficiente. In assenza di questa dimostrazione, l’addebito diventa un trasferimento improprio di responsabilità dal garante operativo al consulente tecnico.
15. Conclusione operativa
Il caso in oggetto conferma un principio che dovrebbe orientare sia la prevenzione aziendale sia la valutazione giudiziaria: il RSPP non è un capro espiatorio, ma un consulente tecnico qualificato. Risponde quando sbaglia tecnicamente nell’area che gli compete. Non risponde quando l’evento deriva da scelte operative, modifiche non comunicate, manomissioni e violazioni di prescrizioni che il DVR già conteneva.
La mia difesa con la collega Licia Colombo ha avuto il merito di non costruire una difesa astratta sul “ruolo consulenziale” del RSPP. Ha fatto ciò che una difesa penale tecnicamente efficace deve fare: ha ricostruito il fatto, isolato la regola cautelare, verificato il contenuto del DVR, individuato la manomissione, dimostrato la mancata comunicazione della modifica e riportato l’accusa al suo onere probatorio.
Il risultato è una decisione coerente: il processo nei confronti dell’Ing. RSPP non doveva proseguire, perché mancava una ragionevole previsione di condanna. In un diritto penale fondato sulla colpevolezza, questa non è una sottigliezza. È la linea di confine tra responsabilità personale e responsabilità da posizione.
Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista
Sentenze commentate
- Cass. pen., Sez. III, 14 ottobre 2021, n. 37383; Cass. pen., Sez. IV, 9 dicembre 2019, n. 49761; Cass. pen., Sez. IV, 18 maggio 2023, n. 21153; Cass. pen., Sez. IV, 19 maggio 2017, n. 24958.
Scarica le sentenze presentate:
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