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La scomoda posizione e le responsabilità del preposto del committente
Sul nuovo obbligo introdotto dalla Legge n.215/2021 all’interno dell’art.26 del Testo Unico, secondo il quale “i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto” (art.26 c.8-bis D.Lgs.81/08) e sulla correlata giurisprudenza in materia di responsabilità penali del preposto dell’appaltatore, ho già avuto modo di soffermarmi negli ultimi anni con due precedenti contributi, ai quali rinvio (“ Il preposto individuato dall’appaltatore: Legge 215/2021 e sentenze”, pubblicato su PuntoSicuro del 13 gennaio 2022 n.5079”, e “ Come il committente verifica la presenza del preposto dell’appaltatore”, pubblicato su PuntoSicuro del 30 aprile 2025 n.5840).
Ciò che qui mi interessa esaminare è invece la questione, a quella speculare, relativa al delicato ruolo del preposto del committente in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture a ditte appaltatrici, lavoratori autonomi, subappaltatori, trasportatori o fornitori, nonché alle responsabilità penali di tale soggetto in caso di infortunio.
Il dato che nell’interlocuzione con le aziende e nei corsi di formazione emerge sempre più spesso, infatti, è che la posizione nella quale si trovano i preposti del committente è spesso piuttosto critica, dal momento che la possibilità per tali soggetti di mantenersi entro il perimetro del proprio ruolo, senza ingerirsi (o doversi ingerire) nell’area dei rischi specifici degli appaltatori, dipende in maniera diretta da diversi fattori determinati a monte dal datore di lavoro o dai dirigenti.
In tal senso, la condotta del preposto del committente è, ad esempio, fortemente condizionata dal livello - più o meno elevato - degli standard applicati dai soggetti apicali nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi, dei trasportatori, dei fornitori e così via.
Allorché tale verifica non funga realmente da filtro, ovvero da efficace ed effettivo strumento di selezione degli appaltatori, infatti, il preposto si troverà a doversi interfacciare con soggetti esterni che, giocoforza, presenteranno delle carenze (spesso anche molto evidenti) sotto il profilo delle tutele di salute e sicurezza.
Detto in parole semplici, dunque, domandiamoci: come è presumibile che agirà (o meglio reagirà) il preposto del committente allorché si troverà ad accogliere imprese appaltatrici o lavoratori autonomi non (ben) selezionati e quindi avrà di fronte a sé maestranze prive di adeguata formazione, di attrezzature idonee per l’attività da svolgere, di una reale competenza tecnico-professionale, della capacità magari addirittura di parlare italiano e, come spesso accade, anche prive di un preposto in loco che le coordini e vigili su di loro (in spregio all’art.26 comma 8-bis del D.Lgs.81/08)?
E’ molto probabile, purtroppo, anche se non certo auspicabile, che in quei casi il preposto del committente (caporeparto, caposquadra, capoturno, capo piazzale, capo travasista, capo manutenzione, capocantiere, capoufficio, coordinatore infermieristico che sia), pur di consentire la prosecuzione dell’attività, finisca per porre in essere quella che in gergo giuridico viene chiamata “ingerenza”, ovvero l’esercizio di un potere direttivo e gerarchico diretto nei confronti dei lavoratori delle ditte esterne di natura “tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull’esecuzione degli stessi” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 6 dicembre 2021 n.44944).
Il comportamento del preposto del committente, in casi come quello, dipenderà in larga misura dalla formazione che lui avrà ricevuto a monte (ad es. da parte di formatori che lo avranno messo in guardia sul rischio legato alle eventuali ingerenze negli appalti e che lo avranno sensibilizzato sul tema dell’obbligo di interruzione dell’attività lavorativa a fronte di condizioni di pericolo riscontrate ai sensi dell’art.19 c.1 lett.f-bis) del D.Lgs.81/08), dall’esempio concreto che gli sarà stato mostrato dai soggetti apicali in situazioni simili o assimilabili, dai “messaggi” espliciti o impliciti che avrà ricevuto in azienda (es: la sicurezza prima di tutto versus la produzione prima di tutto) e, ovviamente, dal suo personale e soggettivo livello di prudenza, diligenza e perizia.
Analogamente può dirsi con riferimento ai casi in cui, sempre in violazione dell’art.26 del D.Lgs.81/08, che - è bene ricordarlo - è posto dal Testo Unico a carico del datore di lavoro e del dirigente, questi soggetti non abbiano, a monte dell’attività del preposto, provveduto a fornire un’adeguata informazione agli appaltatori e ai lavoratori autonomi sui rischi specifici presenti nell’area in cui essi andranno a operare, non consentendo così un conseguente e preventivo adeguamento delle tutele (DPI, formazione etc.) da parte di questi.
O, ancora, allorché la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavori (committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori) sia stata scarsa, insufficiente o addirittura nulla: in questo caso il preposto del committente si troverà nella condizione non tanto di dover “garantire l’attuazione delle direttive ricevute” (come recita la definizione di preposto) e, quindi, di dare attuazione al coordinamento - anche a fini interferenziali - predisposto dall’alto, ma di improvvisare un coordinamento in loco, con tutto quanto ciò comporta sotto il profilo dell’eventuale esercizio di fatto di poteri direttivi e delle conseguenti responsabilità.
Vi sono, poi, casi in cui i committenti si avvalgono della prestazione di appaltatori che sono chiamati a svolgere operazioni congiunte con i dipendenti del committente stesso, per lo più coordinate direttamente dal preposto di quest’ultimo; un’ipotesi, questa, oggetto di una interessante sentenza che esamineremo tra poco.
Tutte queste, sinteticamente elencate, sono - come vedremo oltre alla luce della giurisprudenza - situazioni molto delicate per il preposto del committente, il quale rischia facilmente di diventare preposto di fatto nei confronti dei lavoratori delle ditte esterne.
Sebbene ipotesi quali quelle descritte rappresentino una buona parte delle situazioni rappresentate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità penali del preposto del committente negli appalti, va comunque sottolineato, tuttavia, che non mancano anche vari casi giurisprudenziali in cui, a monte, la predisposizione e l’attuazione del sistema delineato dall’art.26 del D.Lgs.81/08 da parte del datore di lavoro e dei dirigenti era stata idonea, ma nonostante ciò il preposto si è comunque comportato in maniera negligente o ha violato l’art.19 del D.Lgs.81/08 dando causa all’evento infortunistico.
Analizziamo a questo punto alcuni casi giurisprudenziali che sono stati selezionati in virtù della loro attitudine a fornire una simbolica panoramica delle situazioni critiche su illustrate.
Partendo dal settore logistica e trasporti, non possiamo non menzionare Cassazione Penale, Sez.IV, 23 gennaio 2019 n.3228, con cui la Corte ha confermato la condanna di S.P. - quale datore di lavoro della O.G. Logistica soc. Coop. (OGL) - per il reato per lesioni colpose ai danni del suo dipendente C.G., magazziniere in servizio presso lo stabilimento della B.H. Manufactoring s.r.l. in Garbagnate Milanese.
Nel pronunciarsi sulle responsabilità di tale soggetto, la Corte ha ritenuto meritevoli di essere vagliate anche le responsabilità del preposto P.N. per il medesimo infortunio, al punto da trasmettere gli atti alla Procura per la successiva valutazione della posizione di tale soggetto.
In particolare, ad S.P. è stato contestato di aver “omesso di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi interferenziali tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, cagionando così lesioni gravi al C.G., che mentre si trovava tra la ribalta di carico di un camion ed il pianale, era caduto di schiena nel vuoto a causa della messa in moto del mezzo.”
Questi i fatti: “B. e OGL avevano in essere un contratto di appalto in base al quale, presso la sede della B. a Garbagnate Milanese, operava personale della OGL con varie mansioni, tra cui quella di carico/scarico, movimentazione e stoccaggio merci.”
Dunque, alla “data dell’infortunio, erano presenti P.N., dipendente della B. quale preposto ed addetto alla sicurezza, due dipendenti della OGL addetti al carico, il C.G. e F.M., che aveva il compito di caricare un container di medicinali, e l’autista del camion, C., dipendente del vettore terzo D.”
La sentenza specifica che “la procedura operativa allegata al documento unico di valutazione del rischio (DUVRI), adottato dalla B. e fatto proprio dalla OGL, prevedeva che le chiavi dell’automezzo, una volta posizionato presso le porte attrezzate, dovessero essere custodite dal preposto P.N. (B.) in un apposito cassetto nell’ufficio della committente, per poi essere riconsegnate all’autista (D.) dopo l’abbassamento della saracinesca di accesso alla ribalta del camion, una volta che l’addetto al carico merci (OGL) lo avesse informato del completamento dell’operazione di carico e della chiusura della saracinesca del container.”
Tuttavia, nel caso di specie, il giorno dell’infortunio le cose erano andate diversamente.
Infatti, “il F. [addetto al carico], chiamato il P.N. per un controllo della temperatura interna del container, ed alzata la pedana, aveva chiamato il C.G., che si trovava in un altro magazzino, per mostrargli come aveva sistemato i bancali all’interno del container; a quel punto il P.N., ritenendo ultimate le operazioni di carico, si era allontanato con l’autista C. e gli aveva consegnato le chiavi, nonostante la saracinesca del container non fosse stata abbassata, autorizzandolo a cominciare le procedure per spostare il camion.”
Nel frattempo, però, “il C.G., chiamato dal F., si era avvicinato alla ribalta, accessibile dalla saracinesca ancora aperta e, non riuscendo ad udire le grida del F. che lo avvisava che il camion si stava muovendo, aveva poggiato il piede sul cassone antistante il container, mantenendo l’altro piede sulla ribalta e cadendo dall’altezza di oltre un metro.”
Andiamo a questo punto ad esaminare la condotta tenuta dal preposto del committente.
La Cassazione precisa che “nel corso del dibattimento il P.N. aveva ammesso di aver violato la procedura prevista, per aver mantenuto le chiavi con sé ed aver autorizzato l’autista del camion a muoversi nonostante la saracinesca non fosse stata abbassata; era poi emerso che a seguito dell’incidente era stata adottata una procedura più rigorosa per la custodia delle chiavi del mezzo, in modo tale da poter essere prelevate solo una volta chiusa la saracinesca”.
Ed “ancora, dagli accertamenti effettuati da personale della ASL, era risultato che la procedura operativa allegata al DUVRI non contemplava l’interferenza di due ditte separate, tanto che in essa si parlava genericamente di “operatore del magazzino” e di “operatore addetto” senza specificare tuttavia se si trattasse di operatore della B. o della cooperativa OGL, e che dunque non era stato valutato il rischio da compresenza.”
Peraltro era emerso, “all’esito delle deposizioni dei testi sentiti in dibattimento, che il livello di conoscenza e di concreta applicazione della detta procedura di consegna e custodia delle chiavi era assai scarso.”
A fronte di tale quadro, “andava escluso ogni comportamento esorbitante del lavoratore, potendosi anzi ravvisare altre posizioni di garanzia (di qui la trasmissione degli atti all’ufficio di procura).”
La Corte ha così confermato la condanna del datore di lavoro e, “quanto al ruolo del P.N. [preposto, n.d.r.], una sua eventuale responsabilità connessa alla posizione di garanzia di preposto, è tuttora da vagliare e comunque non esonera il datore di lavoro dalla propria responsabilità per il profilo di colpa specifica a lui ascritto.”
Passiamo ora a Cassazione Penale, Sez.IV, 30 gennaio 2015 n.4599, con cui la Corte ha confermato la condanna di un delegato alla sicurezza per non aver valutato i rischi legati ad un’operazione svolta da personale esterno che era coordinato da un preposto interno.
A parere della Corte, l’imputato, in qualità di delegato, “avrebbe dovuto valutare i rischi dell’operazione e non disinteressarsene lasciando tutte le determinazioni al C. [preposto, n.d.r.]”.
In particolare, all’imputato “era contestato di aver cagionato l’evento, costituito dalla morte del lavoratore G.S., per non aver adottato misure, usato attrezzature e disposto opere provvisionali nelle operazioni di rimontaggio di un pistone idraulico all’interno di un cilindro, tali da consentire l’effettuazione dei predetti lavori in condizioni di sicurezza”, oltre che per “non aver adeguatamente cooperato all’attuazione delle misure di prevenzione.”
Questi i fatti: nel corso di un’“attività di manutenzione straordinaria di una pressa orizzontale da 4500 tonnellate, la quale si presentava come un impianto di notevoli dimensioni caratterizzato da un organo lavoratore di considerevole diametro e peso […], mentre la prima parte dell’operazione si era svolta agevolmente, quasi solo con l’ausilio del carro ponte, l’inserimento del pistone era divenuto a un certo punto difficoltoso.”
Così, “la squadra di lavoratori impegnata nello svolgimento dell’operazione, sotto la direzione del responsabile del reparto manutenzione Co., aveva optato per l’utilizzo di una serie di martinetti idraulici posizionati fra due tubolari, uno in fila all’altro.”
Sotto il profilo organizzativo, la situazione era la seguente: “il G.S. era dipendente della ditta S. svolgente presso lo stabilimento G. attività di manutenzione in regime di appalto. Per quanto risultato dall’istruttoria, il personale S. non operava in completa autonomia ma piuttosto congiuntamente ai dipendenti G. e sotto la supervisione del C., responsabile del reparto manutenzione G.”
Dunque, “ritenevano i giudici che in tale quadro di sostanziale utilizzo congiunto da parte della G. di prestazioni di mano d’opera dei dipendenti S. non era possibile invocare l’esonero da responsabilità del soggetto appaltante, poiché spettava alla ditta che stava gestendo l’operazione di manutenzione assicurare che le attività fossero svolte in condizioni di sicurezza.”
La sentenza specifica che “alla scelta della procedura da utilizzare, rimessa alla valutazione del responsabile del reparto manutenzione, non aveva partecipato il C.M. [delegato, n.d.r.]. Ritenevano, tuttavia, i giudici del merito che l’imputato, nominato institore dello stabilimento con delega alla sicurezza, avesse assunto un ruolo di garanzia nei confronti del G.S. e fosse da ritenere responsabile dell’evento.”
Infatti, “egli avrebbe dovuto […] valutare i rischi dell’operazione e non disinteressarsene lasciando tutte le determinazioni al C. che non aveva alcuna delega in materia di sicurezza”, peraltro “non rilevando al riguardo la circostanza che al momento del fatto egli non fosse nello stabilimento”.
A nulla è valsa l’argomentazione difensiva del ricorrente, secondo cui il preposto “era persona di grande esperienza e capacità, che meglio di qualsiasi altro avrebbe potuto progettare e mettere a punto interventi manutentivi anche complessi presso i vari macchinari”.
Concludiamo questa breve rassegna con Cassazione Penale, Sez.IV, 29 aprile 2015 n.18085, con cui la Corte ha confermato la condanna di due preposti, il primo quale capo squadra dei dipendenti dell’appaltatrice operante all’interno dello stabilimento della s.p.a. committente ed il secondo quale preposto responsabile della manutenzione e dell’appalto per conto della committente.
Ai due imputati è stata contestata sia la colpa generica (negligenza, imprudenza o imperizia) che la colpa specifica (violazione di obblighi) in quanto, “omettendo di coordinare - mediante lo scambio di reciproche informazioni - gli interventi di protezione e prevenzione atti a scongiurare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione all’interno del suddetto stabilimento dell’opera complessiva”, così consentendo entrambi che la realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto fosse eseguita in assenza di un’effettiva concertazione sulle modalità operative da seguire, e non esercitando entrambi un’adeguata sorveglianza e vigilanza sull’esecuzione dei lavori stessi, avevano cooperato a cagionare lesioni colpose gravi a M.R.”, lavoratore dipendente dell’appaltatrice.
Questa la dinamica dell’infortunio: “M.R. stava eseguendo, […] unitamente a due colleghi, all’interno dello stabilimento I. di Taranto, il montaggio delle flange sulla tubazione del gas in prossimità della valvola a farfalla, su incarico di F.A., a sua volta informato da M.F., quale responsabile dell’appalto per conto della committente I.; quest’ultimo, previa ispezione del buon esito dell’operazione di sabbiatura della valvola compiuta dagli stessi operai della C., aveva informato il F.A. del fatto che poteva procedere al montaggio delle flange e, posto che per far ciò era necessario chiudere prima la valvola, aveva incaricato un tecnico dell’I. di procedere a tale operazione di chiusura; mentre il M.R. ed i suoi due colleghi iniziavano il lavoro di montaggio delle flange, il tecnico dell’I. contemporaneamente aveva azionato il comando di chiusura della valvola, determinando così la rotazione di una leva metallica lunga cm.60, che aveva schiacciato l’addome del M.R., nel frattempo addetto ad eseguire il montaggio delle flange; il lavoratore aveva riportato una gravissima ferita penetrante nell’addome.”
Nel rigettare i ricorsi dei due preposti, la Cassazione sottolinea - e questo è l’aspetto decisivo sul piano delle responsabilità - che “il mancato coordinamento fosse addebitabile ad entrambi gli imputati per avere, ciascuno nell’ambito dei propri compiti e competenze, impartito contemporaneamente ai rispettivi operai ordini tra loro incompatibili, tanto desumendo dalla struttura dell’impianto al quale i due operai erano addetti, visibile dai rilievi fotografici in atti, che non consentiva agli stessi di vedersi reciprocamente mentre eseguivano gli ordini loro impartiti.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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