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Quando la “data certa” del DVR non è così certa: una recente sentenza
Il tema della cosiddetta “data certa”, con cui gli operatori del settore della prevenzione sui luoghi di lavoro si confrontano soprattutto con riferimento al documento di valutazione dei rischi (DVR) e alla delega di funzioni prevista dall’art.16 del D.Lgs.81/08, è regolato dall’art.2704 c.1 del codice civile (“Data della scrittura privata nei confronti dei terzi”), ai sensi del quale “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”.
In applicazione dei criteri contenuti in tale disposizione, l’art.28 c.2 del D.Lgs.81/08, a seguito delle modifiche apportate a tale norma nel 2009 dal decreto correttivo 106, prevede che il DVR “deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato”.
Molti ricorderanno, infatti, che la Relazione di accompagnamento al D.Lgs.106/09 aveva avuto modo di sottolineare, a suo tempo, con riferimento all’art.28 del D.Lgs.81/08, che “al comma 2, in relazione alle ripetute segnalazioni ricevute in ordine alla complessità della procedura necessaria ad ottenere la “certezza” della data, al duplice fine di non gravare sulle imprese con un onere amministrativo piuttosto pesante in termini gestionali e di ribadire che il documento di valutazione del rischio è il frutto di una azione sinergica e condivisa dei soggetti delle sicurezza in azienda, si introduce […] il principio per il quale, in concreto, può essere sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro (il quale solo, beninteso, ne assume la giuridica responsabilità), del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, in alternativa alle procedure più complesse - quali, ad esempio, la ratifica da parte di un Notaio o l’utilizzo di un sistema di posta certificata - per conferire al documento la “certezza” della data.”
In ogni caso, è evidente che, nel biennio 2008-2009, il legislatore ha, con l’introduzione di tale disposizione, inteso rispondere all’esigenza - sentita da più parti - di far cessare la prassi illegittima rappresentata dall’aggiornamento del DVR e dalla sua retrodatazione subito dopo la verificazione dell’eventuale infortunio, esigendo dai datori di lavoro la dimostrazione del fatto di aver redatto il documento di valutazione dei rischi prima di tale evento.
Un’importante e davvero significativa applicazione di tale disposizione è rappresentata da Cassazione Penale, Sez.IV, 21 aprile 2026 n.14579, con cui, circa due settimane fa, la Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro A., titolare dell’omonima ditta individuale, per il reato di omicidio colposo in danno del lavoratore B., per avere “omesso di effettuare la valutazione dei rischi relativi all’attività svolta (lavorazioni agricole con utilizzo di trattori) e di elaborare il relativo documento di valutazione dei rischi”, nonché “per aver omesso di fornire ai lavoratori dipendenti B. e C. adeguata e sufficiente formazione ed informazione sui rischi dell’attività svolta (rispettivamente, di autista di mezzi meccanici e di operaio agricolo)”.
Ancora, all’imputato era contestata la violazione “dell’art.71, comma 7, D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, per aver consentito al lavoratore B. di utilizzare una attrezzatura di lavoro (trattore cingolato collegato nella parte posteriore ad un attrezzo “frangistoppie”) che richiedeva, per il suo impiego, conoscenze particolari ed apposita formazione ed informazione.”
In particolare, era accaduto che “B., dipendente irregolare con mansioni di autista di mezzi meccanici, impegnato nell’esecuzione di lavori di pulitura di un terreno agricolo … mediante l’uso di un trattore cingolato marca Goldoni C45M che era collegato nella parte posteriore ad un attrezzo “frangistoppie” attraverso un giunto cardanico, mentre effettuava la pulizia di una porzione del terreno in pendenza, nei pressi del torrente C., con il cingolo sinistro toccava il bordo sinistro del torrente e, ribaltandosi, cadeva nel greto dello stesso rimanendo schiacciato dal mezzo meccanico a causa del mancato utilizzo del dispositivo di protezione “Roll bar” di cui il trattore era dotato e dell’assenza di cintura di sicurezza.”
Nel ricorrere in Cassazione, l’imputato, tra i vari motivi di ricorso, ha fatto presente quanto segue: “1) non sussisteva alcun obbligo di formazione e informazione, contestualmente all’avvio del rapporto di lavoro, del lavoratore chiamato a svolgere attività agricola; 2) aveva provveduto alla valutazione del rischio specifico da ribaltamento e aveva aggiornato, prima dell’incidente, il relativo DVR”.
Secondo il datore di lavoro ricorrente, “il rischio specifico da ribaltamento del mezzo meccanico era stato valutato prima dell’incidente”, dal momento che egli “aveva proceduto in data 12.09.2013 ad aggiornare il DVR redatto, nella sua forma originaria, il 28.05.2013.”
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di A., confermando la condanna alla pena di 4 anni di reclusione.
Occorre premettere che, dagli accertamenti condotti dai Giudici di merito, era emerso che “la persona deceduta era stata assunta “in nero” nel mese di ottobre e che non aveva ricevuto alcuna formazione sull’uso del trattore, non avendo mai partecipato ad alcun corso. Infatti, nonostante le richieste ricevute, il A. non aveva fornito documenti attestanti l’avvenuta formazione.”
Il dipendente C., poi, sentito nel corso delle indagini, ha aggiunto che “neanche lui aveva mai frequentato corsi di formazione né ricevuto informazioni sui rischi” e che “egli, inoltre, non conosceva il responsabile del servizio di protezione e prevenzione, né il medico competente, non essendo mai stato sottoposto a visita, né il responsabile [rappresentante, n.d.r.] dei lavoratori per la sicurezza.”
In contrasto con tali dichiarazioni, peraltro, “nel febbraio 2014, invece, il C. aveva riferito all’ispettore del lavoro di essere stato sottoposto regolarmente a visita medica e di aver ricevuto un corso di formazione sull’uso degli strumenti agricoli.”
Riguardo al DVR, la sentenza precisa che “nel corso del processo la difesa depositava un aggiornamento al documento di valutazione dei rischi precedentemente datato 28.5.2013, che appariva formato in data 12.9.2013 e che presentava anche il rischio da schiacciamento per l’utilizzo della trattrice.” Ma tale “documento non presentava, tuttavia, alcuna data certa, con ciò dovendosi ritenere inverosimile la sua compilazione prima dell’infortunio avvenuto il 24.10.2013.”
Tra l’altro, “se fosse stato effettivamente presente l’aggiornamento al momento dell’ispezione non si comprende, invero, perché non sia stato immediatamente esibito all’ispettore durante le indagini, evitando la contestazione.”
Vediamo a questo punto da quali indici concreti la Corte ha desunto la mancanza della data certa del DVR.
Secondo la Cassazione, “a conferma di tale assunto è emblematica la deposizione del E., responsabile della sicurezza [RSPP, n.d.r.]”, che “dimostra chiaramente che l’aggiornamento del DVR era stato deciso dopo la morte del lavoratore.”
Infatti, “dopo che il difensore esibiva al testimone il DVR del … e il suo aggiornamento, il E. spiegava, probabilmente senza rendersi conto delle conseguenze di quanto affermato e del tutto spontaneamente, che l’aggiornamento era stato fatto dopo l’infortunio mortale, visto che era un suo preciso obbligo di legge aggiornarlo.”
In particolare, questo è “lo stralcio della deposizione:
TESTIMONE, E. - Sì. E soprattutto in questo caso la legge prevede che l’aggiornamento venga fatto anche qualora avvenga un semplice infortunio.
TESTIMONE, E. - Nel senso che, se accade un infortunio, il documento di valutazione rischi deve essere aggiornato, bisogna valutare la causa che ha determinato quell’infortunio e quindi aggiornarlo di volta in volta.
TESTIMONE, E. - Venuto a conoscenza dell’infortunio, in questo caso mortale, ho l’obbligo di aggiornarlo.”
Di conseguenza, la Corte osserva che, “non essendo emersa la prova di un nuovo aggiornamento subito dopo l’infortunio, è evidente come l’aggiornamento al DVR successivo all’infortunio al quale si riferiva il E. fosse proprio quello esibito in udienza allo stesso, nonostante recasse come data il …”.
E, ad ulteriore riprova di ciò, è stata ritenuta rilevante “proprio la fattura prodotta dalla difesa e presentata dal E. al A. per la redazione dei due DVR, fattura che veniva rilasciata soltanto […] dopo l’infortunio mortale”.
Inoltre, “a definitiva conferma della falsità della data indicata nell’aggiornamento al DVR”, viene addotta dalla Corte la circostanza “che nel verbale della riunione periodica asseritamente avvenuta il 12.9.2013, per l’esame dell’aggiornamento del documento dei rischi, il A. allegava anche le firme di tutti i lavoratori, compreso il C., che dichiaravano di aver partecipato ai corsi di formazione sulle specifiche mansioni.”
Ma “tale attestazione risulta tuttavia falsa, scontrandosi con le sit [sommarie informazioni testimoniali, n.d.r.] rilasciate dal C. il 25.10.2013 ai Carabinieri di F. quando, il giorno dopo l’infortunio del collega, sosteneva senza margini di dubbio, di non aver mai frequentato alcun corso di formazione e informazione sui rischi legati alla sua professione.”
Peraltro, “nelle stesse sit, inoltre, il C. dichiarava ai Carabinieri di non essere a conoscenza del responsabile [rappresentante, n.d.r.] dei lavoratori per la sicurezza, affermazione che si scontra, anch’essa, con il verbale della riunione apparentemente datato 12.9.2013, che conteneva anche il verbale di elezione di tale figura, firmato dai lavoratori, compreso il C.”.
A ciò si aggiunga, sempre con riferimento all’RLS, “che la conferma della verità di quanto spontaneamente dichiarato dal C. il 25.10.2013 e della falsità della data del 12.9.2013 è evidente se si osservano le date del corso di formazione diretto dal E. e seguito dall’F., per far conseguire a quest’ultimo l’attestazione di Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”, laddove “tale corso, invero, veniva tenuto nelle date dal 7 al 10 ottobre 2013 (v. doc. aff.184), date successive, quindi, alla sua asserita nomina del 12.9.2013.”
L’attestato veniva, inoltre, “rilasciato all’F. [RLS, n.d.r.] soltanto il 28.10.2013, data questa volta certa a differenza delle altre sopra riportate, in quanto attestata da un ente terzo, ovvero l’organismo paritetico provinciale, in questo caso successiva, di pochi giorni, rispetto all’infortunio”.
Dunque, “avendo conseguito l’attestato soltanto il 28.10.2013, non si comprende come l’F. possa essere stato eletto dai lavoratori come responsabile [RLS, n.d.r.] il 12.9.2013 e comparire con tale qualifica nel documento di aggiornamento al DVR.”
In definitiva, “tutte le circostanze sopra indicate consentono, pertanto, di ritenere provato che al momento dell’infortunio mortale occorso al B., nel DVR non fosse stato previsto il pericolo specifico derivante dall’utilizzo di trattori e che, invece, l’aggiornamento del DVR sia stato effettuato successivamente, indicando falsamente la data del 12.9.2013, nell’estremo tentativo del datore di lavoro di andare esente da responsabilità penale in seguito alla morte del dipendente, comportamento che non potrà non essere tenuto in considerazione nell’individuazione del trattamento sanzionatorio.”
Riassumendo, in conclusione, questi - di seguito elencati - sono stati gli elementi decisivi che hanno portato la Cassazione a ritenere che la data indicata nel DVR fosse falsa:
1) “La mancata esibizione del DVR citato all’ispettore del lavoro”, quale “elemento che contribuisce a fondare un legittimo dubbio sulla sua valenza probatoria”;
2) “Le dichiarazioni di E., responsabile per la prevenzione e la protezione e dunque destinatario di compiti specifici concernenti l’elaborazione del DVR”, le quali “non forniscono elementi di granitico supporto alla tesi difensiva” ma, anzi, sollevano “ulteriori dubbi sull’attendibilità del predetto documento”;
3) “La considerazione, che ne assorbe ogni altra, che non sussistono le condizioni per ritenere che il DVR in parola abbia data certa” dal momento che esso “non era sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Su questo punto, la Corte specifica che “l’affermazione per cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non aveva ancora ricevuto la formazione necessaria affinché potesse figurare tra i sottoscrittori spiega la ragione per la quale questi non aveva apposto la sua firma” ma, in ogni caso, resta il fatto “che il documento, quale che ne sia stata la ragione, non presentava i requisiti perché la data risultasse certa.”
E ciò - precisa la Cassazione - “a maggior ragione laddove si consideri che la certezza della data avrebbe potuto essere assicurata anche per via diversa dalla sottoscrizione (tra gli altri) del rappresentante.”
4) Il fatto che “vi è una evidente differenza tra i diversi DVR prodotti e, che si tratti o meno di una casualità, solo il DVR datato 12-9-2013, che dovrebbe attestare la valutazione del rischio specifico in epoca antecedente al sinistro, non è corredato da indici esteriori conferenti certezza alla data.”
Facendo un confronto tra i vari documenti di quell’impresa, infatti, emerge che, “rispetto al DVR del 28-5-2013 la certezza della data è fornita dalla marca da bollo ivi apposta, emessa in pari data, mentre rispetto al DVR del 17-5-2014, la certezza della data è fornita dalla sottoscrizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.”
Dunque, “la sottoscrizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non era quindi ostativa a che la certezza della data venisse garantita, poiché essa poteva essere conferita al documento attraverso strumenti diversi, per esempio attraverso apposizione di marca da bollo, trasmissione a mezzo pec, o raccomandata.”
In conclusione, il DVR redatto dall’imputato “non è idoneo a dimostrare che lo stesso sia stato prodotto prima della data del sinistro e tale profilo è dirimente rispetto ad ogni altra considerazione concernente la falsità del documento."
E’ interessante, poi, anche il passaggio della sentenza dedicato alla contestazione mossa al ricorrente in ordine alla mancata formazione e informazione del lavoratore infortunatosi.
Su questo, l’imputato “aveva sostenuto che aveva adempiuto agli obblighi relativi alla formazione ed informazione del lavoratore B. e che peraltro il lavoratore B. era dotato di specifiche competenze, in ragione del suo bagaglio personale di esperienza - poiché aveva svolto a lungo attività presso una cava di inerti - e, quindi, non avrebbe dovuto essere formato, anche in forza dell’accordo Stato -Regioni del 22 febbraio 2012.”
Ma la Cassazione replica che la formazione prevista dall’Accordo da ultimo citato (oggi abrogato), “essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs.n.81/2008”.
Un eventuale corso di formazione svolto alla luce di tale Accordo Stato-Regioni, dunque, “non eliminava l’obbligo di informazione e formazione generica, non adempiuto nel caso di specie”.
La Suprema Corte ha così confermato la decisione della Corte d’Appello, richiamando anche la scelta del Tribunale di negare il riconoscimento delle attenuanti generiche, “anche in considerazione della scorrettezza complessiva della condotta dell’imputato, che dopo l’infortunio predisponeva un aggiornamento al DVR, retrodatandolo falsamente”.
Merita a questo punto un rapido cenno, quale precedente giurisprudenziale sul tema della data certa della documentazione di salute e sicurezza (da inquadrarsi come un’esigenza che può porsi, sul piano probatorio, anche al di fuori dei casi previsti dalla legge), la sentenza Cassazione Penale, Sez.III, 25 novembre 2008 n.43840, con cui la Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro S. per “omessa designazione da parte del legale rappresentante della ditta degli addetti al servizio, interno ed esterno, di prevenzione e di protezione dell’azienda.”
L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione facendo presente che, “essendo la designazione degli addetti al servizio un atto interno che il datore di lavoro può compiere senza alcuna formalità e senza apporre una data certa, l’effettuazione dell’adempimento poteva essere provata con l’esibizione del documento originale, come avvenuto in udienza, anche dopo l’accertamento eseguito in data… oppure con prove testimoniali.”
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che “l’esecuzione dell’adempimento sarebbe potuta essere dimostrata, come correttamente osservato, soltanto con la produzione di un documento avente data certa anteriore a quella dell’accertamento, mentre quello depositato dall’imputato è privo di data certa, donde la sua inidoneità, al pari della dedotta prova testimoniale, a provare a essere stato formato prima dell’accertamento.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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