Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
La scelta dei DPI per la protezione delle mani: sentenze di Cassazione
Si potrebbe pensare che le sentenze di condanna dei datori di lavoro per carenze legate alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale ai lavoratori siano per lo più legate alla totale omissione di tale fornitura.
Nella realtà, esaminando la giurisprudenza della Cassazione Penale, si riscontra che le responsabilità delle figure apicali (e a volte anche di quelle consulenziali) in materia di DPI sono molto spesso legate all’inidoneità o all’inadeguatezza dei DPI scelti e poi forniti ai lavoratori.
In sostanza, spesso alla base degli infortuni vi è una cattiva scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione dei lavoratori in relazione alle operazioni che questi sono chiamati ad effettuare e quindi ai rischi specifici a cui sono esposti.
Ciò è ancor più vero, come vedremo, quando si esaminano le sentenze che hanno accertato le responsabilità penali legate ad infortuni occorsi a causa dell’inidoneità dei guanti di protezione forniti ai lavoratori: guanti in lattice al posto di guanti antitaglio, guanti in gomma invece che guanti ad alta protezione termica, guanti privi di bracciali antitaglio e così via.
Un primo esempio in tal senso è rappresentato da Cassazione Penale, Sez.IV, 28 marzo 2022 n.11037, con cui la Corte, quattro anni fa, ha confermato la condanna di S.M., “nella sua qualità di Dirigente con procura speciale della Soc. S. ITALIA S.P.A.”, per avere “cagionato alla dipendente P.L. gravi lesioni personali […] da cui derivava una malattia con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo pari a gg.192 con l’indebolimento permanente dell’organo dell’apprensione valutato in misura del 6%”.
In particolare, era accaduto che, mentre l’aiuto cuoco P.L., “indossando dei semplici guanti in lattice, svolgeva l’operazione di apertura di una pesante latta di tonno e svuotamento del contenuto della predetta latta (del peso di Kg 1,7 circa) in un altro contenitore, a causa dello scivolamento della latta dalle mani, si procurava le gravi lesioni personali”.
Ad S.M. è stata imputata la “violazione di cui all’art.18 co.1 lett.F e art.77 co.4 lett.D del D.lgs nr.81/08 per non aver rispettato le disposizioni ivi imposte (art.18 co.I. lettera F del D.lgs nr.81/08) secondo cui “il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere ai singoli lavoratori l’osservanza sull’uso dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale (in questo caso i guanti anti-taglio) messi a loro disposizione” e l’obbligo, altresì, per il datore di lavoro di fornire ai lavoratori i necessari ed idonei DPI ad uso personale (art.77 co.4 lettera D del D.lgs nr.81/08) “precisando che “ciascun lavoratore deve indossare solo i guanti a lui consegnati (art.18 co.I. lett.D)”.”
Nella fattispecie, “la tabella relativa alla valutazione rischi sulla apparecchiatura in uso alla lavoratrice (vedasi all.15-lettera k della relazione tecnica di infortunio), segnatamente un apriscatole elettrico, indica che la misura di prevenzione e protezione da attuare nell’uso della predetta apparecchiatura sia l’utilizzo di guanti di protezione contro il rischio da taglio, che dovevano essere forniti dal datore di lavoro in forma individuale e non collettiva (vedasi all.18 - scheda di consegna dei DPI di ciascun lavoratore) con l’obbligo da parte del predetto di vigilare affinché tali DPI venissero effettivamente utilizzati da ciascun lavoratore.”
La Cassazione rigetta il ricorso di S.M., valorizzando “due importanti circostanze di fatto: a. che la lavoratrice (aiuto cuoco) ebbe a tagliarsi le mani, riportando le lesioni di cui all’imputazione, mentre era intenta ad aprire una grossa latta di tonno, in quanto eseguì tale operazione con dei normali guanti in lattice; b. che i guanti antitaglio erano stati messi a disposizione collettivamente e non singolarmente.”
Infatti, “il teste G. ha riferito in dibattimento che i guanti antitaglio erano presenti nel Centro Cottura di … ma non forniti in modo individuale ai lavoratori bensì collettivo.”
La Corte chiarisce che già la sentenza d’appello “avalla chiaramente l’interpretazione difensiva secondo cui l’art.77 co.4 lett.d) D.L.vo 81/2008 prevede in effetti che “qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone” i DPI possano essere messi a disposizione in modo collettivo.”
Secondo la Suprema Corte, “la circostanza, tuttavia, che ha portato concordemente i giudici del merito a ritenere provata la penale responsabilità dell’imputato è individuabile in ciò che ha dichiarato il medesimo teste G., ovvero che fosse del tutto “diffuso” l’utilizzo di guanti in lattice per l’effettuazione di operazioni con lame taglienti (come quella di apertura delle scatole di tonno).”
Vi era, “dunque, una pericolosa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che non era frutto di un’estemporanea scelta del singolo lavoratore, ma che era prassi operativa”.
A fronte di tale quadro, l’argomentazione difensiva secondo cui “l’imputato non sarebbe stato messo a conoscenza di problematiche attinenti il mancato utilizzo dei DPI, non appare dirimente proprio in considerazione del fatto che, come riferito dal teste G., la condotta pericolosa posta in essere dalla P.L. (l’apertura delle latte di tonno con utilizzo di soli guanti di lattice) lungi dall’essere attività estemporanea costituiva una prassi diffusa.”
Infatti, “lo stesso era tenuto a verificare che, indipendentemente dall’esistenza di un preposto al controllo delle lavorazioni, sul luogo di lavoro non fossero in atto prassi operative elusive dell’uso dei presidi antinfortunistici pur forniti.”
Dunque, “legittima o meno che fosse la messa a disposizione collettiva dei DPI, se n’era evidentemente dimostrata l’inadeguatezza, visto che, come ricorda la sentenza impugnata, successivamente al verificarsi dell’infortunio, i guanti antitaglio furono forniti in modo individuale.”
Del resto, “non risultano controlli effettivi da parte del responsabile di unità sull’effettivo e costante utilizzo dei DPI da parte dei singoli lavoratori” e “non risultano protocolli di controllo, nemmeno a campione richiesti dal direttore generale né verifiche effettive da parte dell’imputato”.
Di conseguenza, “la conclusione è che i responsabili di Area e di Unità non controllavano, S.M. non esigeva report né aggiornamenti sicché l’utilizzo dei guanti di lattice, in dispregio dei dispositivi di protezione individuale era, con riferimento alla vicenda per cui vi è processo, una prassi diffusa.”
Due anni prima, con Cassazione Penale, Sez.IV, 5 maggio 2020 n.13575, la Corte ha confermato la condanna non solo del datore di lavoro M.D. per il reato di lesioni personali colpose, ma anche della persona giuridica M.D. S.p.a., “dichiarata responsabile dell’illecito amministrativo ex art.25-septies, comma 3, d.lvo n.231 del 2001” e “condannata [quest’ultima] al pagamento della sanzione di euro trentamila, con la sanzione interdittiva di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di mesi tre.”
In particolare, “M.D. è stato condannato per lesioni colpose, perché nella sua qualità di amministratore unico della M.D. s.p.a., per colpa generica e per violazione degli artt.29, comma 3 (non aggiornata valutazione dei rischi in relazione all’operazione di sbloccaggio della plastica di seguito descritta, considerato il frequente numero degli infortuni per la medesima causa verificatasi nel corso degli anni), e 77, comma 3 (omessa fornitura di guanti ad alta protezione termica), d.lvo n.81 del 2008, cagionava al dipendente S.F., con mansioni di attrezzista, un trauma alla mano sinistra con ferite ed ustioni.”
Era accaduto che, “a seguito del blocco della presa ad iniezione n.24 dovuto all’intasamento di uno degli iniettori con del materiale plastico, l’operaio, senza indossare idonei guanti ad alta protezione termica, senza attendere che la camera calda si raffreddasse prima di procedere e con l’ausilio di una bacchetta di rame, rimuoveva la plastica che ostruiva l’iniettore: durante tali operazioni un getto di plastica liquida lo colpiva alla mano sinistra, cagionandogli le lesioni sopra descritte.”
Come già anticipato, la Corte ha ritenuto responsabile, oltre all’amministratore unico M.D. quale persona fisica, anche la M.D. S.p.a., che “è stata condannata per l’adozione di un modello organizzativo insufficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione contro i rischi derivanti dalla rimozione della plastica e per il vantaggio economico consistito in un risparmio di spesa per il mancato acquisto dei guanti di protezione nonché maggior guadagno determinato dal non rallentamento della produzione dovuta all’attesa del raffreddamento del materiale plastico nei casi frequenti (3 o 4 volte per turno di lavoro) di intasamento delle presse.”
La Cassazione ha annullato la sentenza di condanna dell’imputato M.D. “perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione”, mentre ha confermato la condanna della M.D. S.p.a. ai sensi del D.Lgs.231/01.
Nonostante il reato a carico della persona fisica fosse prescritto, la Corte ha esaminato comunque i suoi motivi di ricorso, in quanto, “in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi dell’art.8, comma 1, lett.b), D.lgs.n.231 del 2001, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato”.
Ciò detto, i Giudici di merito avevano accertato l’“inadeguatezza dei guanti in gomma in dotazione, utili a proteggere dal rischio di taglio ma non dalle ustioni, e della loro pericolosità, in quanto si incollavano alle mani del lavoratore aumentando la probabilità di verificarsi di eventi lesivi.”
Peraltro, oltre alla Corte d’Appello, “anche il Tribunale ha illustrato l’insufficienza dei predetti guanti diversi da quelli specifici occorrenti per l’intervento sul macchinario.”
In sostanza, “essendo stato dato atto dell’assoluta indispensabilità dei guanti ad alta protezione per prevenire il rischio di bruciature, non occorreva fornire ulteriori specificazioni relativamente all’inutilità di quelli di cuoio.”
Infatti, “il rischio era stato individuato nel DVR, ma l’imputato non aveva fornito ai lavoratori gli strumenti idonei, i quali erano stati consegnati solo successivamente all’incidente e dopo le disposizioni dell’USL al riguardo”.
Per quanto riguarda, infine, la responsabilità della persona giuridica M.D. S.p.a., quest’ultima “aveva risparmiato il danaro necessario all’acquisto di guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi e si era avvantaggiata per l’imposizione di ritmi di lavoro, che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, tramite il raffreddamento della stessa, prima dell’intervento riparatore, in tal modo conseguendo, a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività.”
Passiamo ora a Cassazione Penale, Sez.IV, 12 marzo 2019 n.10840, con cui la Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro M.A., esercente un’attività nel settore della lavorazione, del taglio e della installazione del vetro, per l’infortunio occorso a R.D.D., operaio serramentista, che “era stato incaricato della sostituzione di alcune lastre di vetro dai serramenti montati nell’abitazione di tal V.G.”.
In particolare, era accaduto che “l’operaio, intento a smontare il vetro dall’infisso, avvalendosi di un taglierino per favorire il distacco del vetro dall’anta, in seguito alla improvvisa rottura della lastra, si procurava una lesione grave, consistita nella lesione all’arteria ulnare destra ed una lesione tendinea da cui derivava una malattia della durata di 609 giorni.”
I Giudici di merito “hanno addebitato al ricorrente la violazione dell’art.17, comma 1, d.lvo 81/08 in relazione all’art.28 del medesimo decreto legislativo, per non avere il ricorrente valutato tutti i rischi relativi all’esecuzione dei lavori di sostituzione delle lastre di vetro e per non aver individuato le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare”.
Era stato accertato che “il dipendente non era stato formato adeguatamente in merito ai rischi derivanti dalla lavorazione che andava ad eseguire e che non era stato munito di guanti idonei, dotati di specifici “bracciali antitaglio” che avrebbero sicuramente evitato l’evento”.
Nel rigettare il ricorso di M.A., la Corte ha ritenuto che, “ove il lavoratore fosse stato adeguatamente informato e fosse stato dotato di guanti con polsiere, esistenti da tempo in commercio, l’infortunio non si sarebbe verificato.”
Concludiamo, infine, questa analisi (che come sempre non si pone la pretesa di essere esaustiva sull’argomento), con Cassazione Penale, Sez.IV, 5 ottobre 2017 n.45842, con cui la Corte si è pronunciata sulle responsabilità del datore di lavoro G.T. per il reato di lesioni personali colpose cagionate al suo dipendente S.EM., giudicate guaribili in 68 giorni.
In particolare, “l’episodio per cui è processo si verificava mentre la persona offesa stava imparando da un operaio più esperto, tale G.C., una lavorazione su una macchina utensile a tornio parallelo, che serviva per la tornitura di cilindretti in plastica, che per essere lavorati dovevano essere avvitati su un perno filettato montato su un mandrino che, quindi, si muoveva in orizzontale verso la lama montata sul portattrezzi.”
Era stato accertato che “la macchina era dotata di opportune sicurezze che bloccavano ogni possibilità di movimento meccanico nelle fasi di montaggio e smontaggio del cilindretto; tuttavia il S.EM., che aveva provato a lavorare il suo primo pezzo (dopo alcune lavorazioni mostrategli dal G.C.), a fine lavorazione si accingeva a estrarre il cilindretto dal perno, tirandolo con la mano destra; ma il cilindro si staccava improvvisamente e così, per forza d’inerzia, la mano dell’operaio andava ad urtare contro la lama collocata sul portattrezzi” e “ne derivavano le lesioni di cui in atti.”
All’imputato, quale datore di lavoro, è stato addebitato di “non avere disposto e preteso che il dipendente indossasse il necessario dispositivo di protezione individuale (guanti in pelle idonei a prevenire il contatto delle mani con parti taglienti) e di non avere preteso che i preposti al reparto esigessero che i lavoratori osservassero tale misura di sicurezza.”
Era emerso che “in azienda, come accertato dall’ASL, erano presenti due tipologie di guanti: un tipo di guanti in lattice (che la vittima indossava al momento dell’infortunio) e uno in pelle, modello che a differenza del precedente poteva essere teoricamente idoneo a proteggere le mani degli operai dalle parti taglienti e abrasive, ma che a sua volta neppure era in concreto adatto a tale funzione protettiva, secondo il funzionario ASL che aveva eseguito gli accertamenti.”
Inoltre, “la mano del lavoratore impegnato nell’asportazione del cilindretto lavorato veniva a trovarsi a una distanza di appena 20-30 cm. dalla lama, e ciò rendeva ulteriormente pericolosa la manovra, specie per chi, come il S.EM., stava imparando a eseguirla e non era quindi ancora padrone della corretta procedura di lavorazione.”
Secondo la Corte, “è risultato pacificamente che i guanti in lattice indossati dal S.EM. al momento dell’infortunio erano del tutto inidonei a prevenire o ridurre il rischio di infortuni del tipo di quello verificatosi.”
Infatti, “l’operazione che egli stava imparando a eseguire (con l’assistenza del più anziano operaio G.C.) comportava sicuramente il rischio che, al termine della sagomatura del cilindretto, in fase di estrazione dello stesso, la persona offesa agisse con la mano in prossimità della lama e che la urtasse nel caso di manovre poco attente o troppo energiche, come avvenuto nel caso di specie.”
A parere della Cassazione, “si trattava però di un rischio che il G.T., nella sua posizione datoriale, ben doveva conoscere e che invece ignorò, a causa di un’evidente sottovalutazione di detto rischio, pur già concretizzatosi in passato: tant’è che, nel deporre in primo grado, lo stesso G.C., nel qualificare come inutile l’impiego di protezioni individuali più efficaci nell’esecuzione di tale operazione, ha tuttavia riferito di incidenti analoghi in epoca precedente (pp.3-4 sentenza impugnata) e ha così dimostrato, nonostante la sua esperienza, di non essere stato debitamente informato e formato in ordine allo specifico rischio e a come fronteggiarlo.”
La Corte ha, infine, ricordato l’importante principio giuridico secondo cui “l’art.18, comma primo, lett.d), del D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, che impone di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art.28 dello stesso decreto.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
