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Quando i dirigenti di funzione rispondono anche senza delega: sentenze
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “le figure dei garanti hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall’investitura o dal fatto” ( Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 settembre 2014 n.38343, caso Thyssenkrupp).
Nel caso del dirigente così come definito dall’art.2 c.1 lett.d) del D.Lgs.81/08, tale “investitura” consiste sostanzialmente nell’incarico aziendale (es. Responsabile produzione, logistica, acquisti e così via).
Sotto il profilo delle responsabilità penali in cui può incorrere tale soggetto in caso di infortunio o malattia professionale, occorre partire dal presupposto che “il dirigente costituisce il livello di responsabilità intermedio”, per cui egli, “nell’ambito del suo elevato ruolo nell’organizzazione delle attività, è tenuto a cooperare con il datore di lavoro nell’assicurare l’osservanza della disciplina legale nel suo complesso; e, quindi, nell’attuazione degli adempimenti che l’ordinamento demanda al datore di lavoro. Tale ruolo, naturalmente, è conformato ai poteri gestionali di cui dispone concretamente” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 15 maggio 2019 n.20817).
Sebbene tutto ciò sia noto agli operatori del settore e assolutamente consolidato sul piano giuridico, a volte è dato riscontrare che, quando nell’ambito dei vari confronti e dibattiti si fa riferimento alle responsabilità penali dei dirigenti legate alla commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione di norme prevenzionali, di solito si citano sentenze nelle quali l’imputato è principalmente - per non dire esclusivamente - il direttore di stabilimento (ovviamente ove questi sia qualificabile dirigente e non datore di lavoro nell’unità produttiva).
O ancora, anche fuori da questo caso, non è infrequente imbattersi nell’opinione diffusa secondo cui, pur essendo astrattamente configurabile una responsabilità dei dirigenti delle varie funzioni aziendali per reati di evento, poi in concreto, in sede giudiziale, vengano essenzialmente condannati per infortunio o tecnopatia solo i soggetti i quali siano, oltre che appunto dirigenti iure proprio, anche destinatari di una delega di funzione ai sensi dell’art.16 del D.Lgs.81/08 (in qualità, quindi, di garanti a titolo derivativo e non originario).
Un’accurata analisi giurisprudenziale in materia, in realtà, smentisce queste idee prive di fondamento, dal momento che esistono diverse sentenze di Cassazione Penale che, negli anni, hanno condannato dei dirigenti per aver cagionato degli infortuni mediante la violazione degli obblighi su di loro gravanti a titolo originario, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze e quindi in relazione al proprio incarico aziendale.
Vediamo dunque di seguito una selezione di sentenze con le quali la Suprema Corte si è pronunciata in tal senso.
Il Responsabile Manutenzione
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 21 ottobre 2021 n.37803, la Corte ha confermato le condanne di “D.B., in qualità di amministratore delegato di S. s.p.a. e, quindi, datore di lavoro, e V.P., in qualità di responsabile del servizio di manutenzione dei dispositivi di sicurezza di S. s.p.a., […] per avere cagionato lesioni al lavoratore E.C., consistenti nella perdita di sostanza al 3°, 4° e 5° raggio della mano sinistra”.
Al datore di lavoro è stato contestato di non aver “messo a disposizione del lavoratore adeguate attrezzature” e di non aver “assicurato l’uso degli impianti in modo sicuro - in particolare l’accoppiatrice Duplex Combi Horizontal, messa in funzione ed utilizzata in assenza di griglia di protezione tra rullo e pressore e priva di meccanismi idonei a rallentarne o interromperne il funzionamento in assenza delle griglie di protezione - e non avendo vigilato sull’operato del responsabile del servizio di manutenzione”.
All’imputato V.P., quale Responsabile della manutenzione, sono state contestate le “violazioni degli artt.70, 71, 4 lett.a, n.1 e 2, ed, inoltre, dell’art.18, comma 3, d.lgs.n.81 del 2008, non avendo vigilato sul comportamento dei lavoratori, sicché E.C., dopo aver rimosso la griglia di protezione, avendo notato il residuo di un foglio di alluminio nel rullo, cercava di rimuoverlo con la mano sinistra, senza disattivare la macchina, così procurandosi lesioni”.
Quanto al macchinario, risulta accertato che esso “fosse privo, sul lato ribobinatore (lato su cui si è verificato l’infortunio), del micro-interruttore di sicurezza, collocato, invece, dal produttore sull’opposto lato sbobinatore”.
Infatti, “sul lato ribobinatore l’unico dispositivo di sicurezza era la griglia che, anziché essere facilmente rimuovibile, come sul lato opposto, poteva essere abbassata solo con appositi attrezzi, presumibilmente perché le operazioni di pulizia erano meno frequenti e dovevano essere eseguite secondo uno specifico protocollo di sicurezza, le cui istruzioni imponevano di intervenire sulla macchina solo se ferma ed inoperante.”
A seguito degli accertamenti, “la Corte territoriale ha, però, precisato che la macchina, “così come uscita dalla fabbrica produttrice, doveva considerarsi intrinsecamente pericolosa” e che il rischio di contatto (volontario o accidentale) dell’operatore con i rulli era tale da non poter essere idoneamente arginato da una mera disposizione operativa, risultando, al contrario, indispensabile, ai fini della sicurezza, intervenire sulla macchina mediante installazione di apposito micro interruttore anche sul lato ribobinatore.”
Inoltre “si è, anche, evidenziato che il manuale di istruzione del macchinario Combi, riporta al punto 3.2. le soluzioni di sicurezza, espressamente menzionando le protezioni mobili dotate eventualmente di microinterruttori di sicurezza su parti pericolose, che devono intendersi proprio come quelle misure necessarie ad implemento dell’allestimento originario in considerazione dell’uso specifico del macchinario.”
Per quanto riguarda la posizione del Responsabile della manutenzione V.P., “va sottolineato che i giudici di merito l’hanno collegata alle mansioni effettivamente attribuitegli ed esplicate all’interno dell’impresa, tra cui rientrava anche quella di verificare l’esistenza e l’adeguatezza dei dispositivi di sicurezza e, pur non disponendo direttamente dei poteri per superare le eventuali problematiche riscontrate, di segnalarne l’eventuale carenza, condotta che, deve ribadirsi, è ricompresa in quella più ampia contestata, consistente nell’aver consentito, senza alcuna efficace reazione, l’uso del macchinario in condizioni di pericolo.”
Sul tema dei poteri, o meglio dei limiti dei poteri detenuti da ciascun dirigente, la Corte ricorda che, “ad esempio, può rinviarsi a Sez.4, n.38009 del 10/07/2008, Pennacchietti, Rv.242118, in materia di infortuni sul lavoro, [secondo cui] il direttore di stabilimento, pur se privo di autonomia di spesa, conserva poteri di segnalazione e di blocco dei macchinari pericolosi, ed in caso di inerzia è responsabile dell’infortunio occorso ad un lavoratore addetto ad un macchinario operante in condizioni di pericolo.”
Il Responsabile Produzione
Veniamo ora a Cassazione Penale, Sez.IV, 24 maggio 2011 n.20576, con cui la Suprema Corte ha confermato le responsabilità per il reato di omicidio colposo di B.G., B.G.D., E.I., V.M. e M.L “nelle qualità, il G. di Direttore Generale, il B. di Amministratore Delegato, l’E. di Responsabile della Produzione, il V. di Capo Macchina Linea Filatura, il M. di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, tutti appartenenti alla s.p.a. Ma. F., per colpa, imprudenza ed imperizia, consentendo e comunque non impedendo che all’interno dello stabilimento della Ma. F. S.p.a. sito in (…), fosse installato ed utilizzato un impianto di produzione identificato come 1266/DAR-AB2 - Struttura 371 - anno di costruzione 1999, composto da più macchine per la produzione di film trasparente (propilene ad uso alimentare)”.
Un prodotto, questo, che - come specificato dalla sentenza - “viene raccolto da un “gruppo avvolgitore” quale ultimo macchinario della linea, su grosse anime in acciaio aventi il diametro di circa m.0,50 e lunghe circa m.8,40 gruppo avvolgitore privo dei dispositivi di sicurezza imposti dalla legge al fine di evitare contatti accidentali tra parti del corpo dei lavoratori addetti al macchinario e gli organi in movimento”.
Secondo i Giudici, gli imputati avevano commesso tale reato “utilizzando normalmente l’impianto descritto senza aver seguito le procedure standard di sicurezza ed in particolare senza essersi accertati preventivamente della presenza o meno di operai (come nell’infortunio di specie) nei pressi dell’avvolgitore e senza attendere il posizionamento del secondo rullo omettendo di presidiare le aree a rischio nei pressi del macchinario al fine di evitare contatti accidentali tra i lavoratori e gli organi in movimento”.
Dunque era accaduto che “il lavoratore C.E., che si trovava nei pressi del rullo avvolgitore per rimuovere residui di film, […] rimaneva impigliato con il braccio destro e poi schiacciato in parte del torace tra l’anima in rotazione posta nel gruppo avvolgitore lato interno ed il rullo di contatto posteriore, lesioni che ne procuravano il decesso”.
La Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati, dal momento che “la Corte d’Appello ha correttamente motivato in merito alla responsabilità di Ba., B. ed E., dirigenti diretti destinatari della normativa antinfortunistica, che non possono essere considerati esenti dalla responsabilità per la delega [nomina, n.d.r.] conferita all’ing.V. per la redazione del documento aziendale sulla valutazione dei rischi, in quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte opportunamente richiamata nella sentenza impugnata, la responsabilità penale diretta del datore di lavoro, e dei dirigenti ad esso assimilati, non è affatto esclusa per la sola designazione di un responsabile per la sicurezza [RSPP, n.d.r.]”.
Infine, la Corte ha ritenuto “irrilevante il dedotto comportamento della vittima che avrebbe rotto il nesso di causalità fra il comportamento dell’imputato e l’evento, in quanto è motivatamente ritenuta decisiva l’inadeguatezza del piano di sicurezza, la valutazione dei rischi e la mancanza delle condizioni di sicurezza della macchina.”
E “riguardo alla delega [nomina, n.d.r.] al M., la sentenza impugnata chiarisce abbondantemente che essa non riguarda tutti i compiti per la sicurezza, essendo questi solo il responsabile del servizio prevenzione e protezione.”
Il Direttore Tecnico e il Responsabile Produzione
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 21 gennaio 2016 n.2525, la Corte ha confermato la condanna di DR.M., DR.C. e B.M., “nelle rispettive qualità - DR.C. quale amministratore unico della E. COSTRUZIONI S.r.l., DR.M. di direttore tecnico e B.M. di responsabile di produzione dell’officina - […] alla pena ritenuta di giustizia (nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili) per rispondere del reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, in danno di Br., dipendente della prefata E. COSTRUZIONI”.
In particolare, “il sinistro in cui ha perso la vita il Br., lavoratore che eseguiva presso la officina della E., unitamente ad altro dipendente, A.L., la prova di funzionamento di un motore LOMBARDINI LDA 450, si è verificato a causa del contatto con il suolo dell’albero di trasmissione che, per la forza dell’urto, veniva proiettato a fortissima velocità verso l’operaio, colpendolo mortalmente al capo.”
La Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando l’impostazione della Corte d’Appello, la quale aveva accertato “l’assoluto disprezzo di ogni regola antinfortunistica”, con “riferimento alla omessa valutazione degli specifici rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell’unità produttiva relativa alla officina dove si svolgevano attività di riparazione e manutenzione ordinaria di piccole macchine ed alla omessa predisposizione del relativo documento di valutazione” e, per quanto attiene in particolare ai due dirigenti, “alla omessa fornitura ai lavoratori dell’officina di un’idonea attrezzatura alla prova motori (banco di lavoro dotato di ganasce idonee a trattenere stabilmente il motore durante le prove di funzionamento), alla omessa corretta informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici in relazione alla attività svolta.”
Il Responsabile Logistica
Concludiamo questa rassegna, che come sempre non si propone di essere esaustiva sull’argomento, con Cassazione Penale, Sez.IV, 28 aprile 2017 n.20333, con cui la Suprema Corte ha confermato la condanna di “L.M., nella qualità di capo area logistica di T. spa, ad anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art.589, commi 1, e 2 cod pen [omicidio colposo con violazione di norme prevenzionistiche, n.d.r.] commesso in danno del dipendente C.L.”
Si era verificato che quest’ultimo, “addetto ai lavori di manutenzione all’interno del capannone di una autofficina, a seguito del verificarsi di un difettoso funzionamento del gancio di un carroponte da sette tonnellate, al fine di accertarsi delle cause del suddetto malfunzionamento, utilizzando un diverso carroponte da “60”, presente su altra campata, si portava, attraverso la via cd “di corsia”, sul pianerottolo predisposto per la manutenzione del carroponte oggetto di verifica.”
A questo punto il lavoratore, “individuato il guasto, aveva chiesto al collega M., con il quale stava lavorando e che seguiva le operazioni da terra, di “traslare” il carroponte sino alla posizione cd di ricovero, in modo da scendere.”
Dunque, “così facendo, restava sulla passerella di manutenzione, e, durante il movimento, a causa della esiguità dello spazio tra la trave della capriata del soffitto del capannone e la passerella su cui era salito, rimaneva incastrato tra trave e la ringhiera, subendo un urto che lo aveva spinto all’esterno del carroponte così precipitando da una altezza di dieci metri, riportando lesioni mortali”.
All’imputato L.M., quale capo area logistica, veniva contestato l’aver “omesso di curare l’adozione di misure di sicurezza imposte dalla lavorazione con macchine in movimento, di controllare l’adozione, da parte dei lavoratori, dei mezzi di protezione individuale, poiché la vittima non aveva fatto uso di cinture di sicurezza; di fornire ai dipendenti attrezzature tali da consentire l’accesso ai carroponte in condizioni di sicurezza.”
In particolare, ad L.M. veniva addebitata “la colpa consistita nella omessa adozione di misure di sicurezza e, in particolare, nella assenza di predisposizione di specifiche procedure da seguire in caso di attività manutentiva rischiosa quale quella eseguita, il che aveva consentito ai due operai di agire autonomamente e di decidere l’intervento di riparazione attuato con le modalità rischiose che avevano condotto alla morte del C.L.”.
In aggiunta a ciò, secondo i Giudici, “l’imputato, inoltre, non aveva predisposto alcun provvedimento atto a garantire l’osservanza dei dispositivi di protezione individuale, pur disponibili in cantiere”.
Di conseguenza, “anche se sussisteva il concorso colposo della vittima, che non aveva indossato la cintura di sicurezza per eseguire l’operazione, la violazione delle norme antinfortunistiche […] consentiva di affermare la penale responsabilità dell’imputato, escludibile solo in caso di condotta abnorme, esulante dal caso di specie.”
A parere della Corte, “era inoltre irrilevante l’assenza dell’imputato il giorno del sinistro mortale, atteso che la responsabilità di quest’ultimo risiedeva nella colpa di organizzazione; infine, la Corte ribadiva il giudizio del primo giudice in termini di negazione della attenuanti generiche, poiché non era rilevabile, né era stato dedotto, alcun elemento dotato di valenza attenuante.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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