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Manutenzione antincendio: chi risponderà dopo il D.M. 1 Settembre 2021?
Salvo ulteriori proroghe, il 25 settembre 2026 diverranno operativi i nuovi requisiti professionali dei tecnici manutentori antincendio previsti dal D.M. 1° settembre 2021, recante i “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” (G.U. Serie Generale n.230 del 25/9/2021).
Ciò è destinato a mutare in maniera piuttosto rilevante l’attuale assetto della distribuzione delle responsabilità penali e civili tra datore di lavoro (in relazione alla responsabilità in eligendo e in vigilando), manutentore - che ora diviene un soggetto qualificato ex lege - e progettisti e professionisti antincendio in relazione alle carenze legate alla manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro.
Inquadriamo, come sempre, la questione dal punto di vista normativo e poi andiamo ad approfondire sotto il profilo giurisprudenziale.
Il “tecnico manutentore qualificato” in materia antincendio è definito dalla nuova norma quale “persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto” (art.1 c.1 lett.b) D.M.1/09/2021).
L’art.4 del medesimo decreto, poi, avente ad oggetto la “ qualificazione dei tecnici manutentori”, prevede che “gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati” e che “la qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.”
Sul piano delle responsabilità, è proprio l’Allegato II al D.M. 1/09/2021 - cui rinviano le norme su citate - a darci la misura dell’entità della posizione di garanzia che si va strutturando in questo ambito, allorché esso specifica che “il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione.”
Trattandosi di una figura che dovrà essere qualificata dai più alti livelli di competenza del settore (ovvero, come vedremo, da parte dei Vigili del Fuoco a seguito di un articolato percorso), “il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio” e dunque, a tal fine, egli “deve effettuare un percorso di formazione” al termine del quale “deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti”.
Come già anticipato, infatti, è previsto dal decreto che “il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento”.
Inutile dire che, anche a seguito del rilascio di tale attestazione, “il tecnico manutentore qualificato, nel corso della sua attività, deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.”
Fermiamoci per il momento qui con l’analisi delle disposizioni del decreto e facciamo qualche riflessione in ordine a questo impianto normativo.
E’ evidente, anche solo alla luce di quanto visto finora, che da un lato la manutenzione antincendio cessa di essere una mera attività esecutiva e che, dall’altro, il tecnico manutentore antincendio diventa quello che potremmo definire un “garante tecnico qualificato”.
Ciò non è senza conseguenze e ricadute concrete per quel che riguarda la responsabilità penali e civili del datore di lavoro (oltre che, come vedremo oltre, del professionista antincendio) in quest’ambito.
Volendo azzardare qualche ipotesi, è ragionevole attendersi che l’orientamento della giurisprudenza in materia, che ha fino ad oggi addebitato principalmente al datore di lavoro le carenze relative alla manutenzione antincendio, subirà un’evoluzione significativa a seguito dell’entrata in vigore, il 25 settembre 2026, dei nuovi requisiti professionali del tecnico manutentore, estendendo in maniera proporzionale il perimetro delle responsabilità a quest’ultimo soggetto ormai qualificato.
Fino ad oggi, infatti, in assenza di un garante tecnico qualificato dalla legge quale è oggi il tecnico manutentore antincendio, il principale destinatario degli addebiti penali in materia di manutenzione antincendio è stato il datore di lavoro.
Basti pensare, ad esempio, a Cassazione Penale, Sez.III, 27 giugno 2006 n.28350, con cui è stata confermata la condanna di C. e G.G, quali soci ed amministratori di una Società bresciana, per aver omesso di assicurare, “il facile esodo degli stessi [lavoratori] in caso di incendio, o di altro pericolo grave ed immediato, consentendo che le uscite di sicurezza dei locali fossero ostruite da pneumatici (per circa cinquemila tonnellate) ammassati a ridosso di esse e che all’interno degli stessi fossero accatastati pneumatici e materiali in plastica ed alluminio (rispettivamente per circa mille tonnellate e trecento quintali), nonché di predisporre mezzi idonei di estinzione degli incendi, atteso che non vi erano idranti funzionanti, quattro estintori erano scarichi e sei erano scaduti”.
O, ancora, a Cassazione Penale, Sez.III, 7 agosto 2007 n.32236, con cui la Corte ha confermato la condanna di G.G., quale soggetto imputato “del reato di cui al D.Lgs.19 settembre 1994, n 626, art.12, comma 1, lett.d), e art.89, comma 2, lett.a, per non avere attivato e compilato in apposito registro, relativo alla programmazione degli interventi di verifica e manutenzione dei mezzi di estinzione, dei sistemi e/o dispositivi di sicurezza antincendio presenti nell’attività, necessari affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato si mettessero al sicuro abbandonando il luogo di lavoro”.
La sentenza specifica che “il G. ha asserito di non avere predisposto alcun registro di programmazione degli interventi di verifica e manutenzione dei mezzi di estinzione, ritenendo di non essere soggetto ad alcun obbligo essendo la sua attività classificata come "a basso rischio" di incendio; il magg. M., però, ha precisato che la violazione riscontrata non è consistita nella mancanza del piano di emergenza o di un certificato di prevenzione incendi, ma la mancanza di un registro, ovvero di un altro supporto, che documentasse il rispetto delle disposizione del D.Lgs.n.626 del 1994, art.12, cioè l’avere programmato gli interventi necessari in caso di pericolo per i dipendenti e l’avere istruito gli stessi sul comportamento da tenere al presentarsi di un simile pericolo”.
Venendo anche ai giorni nostri, l’anno scorso, con Cassazione Penale, Sez.III, 20 febbraio 2025 n.7038, la Corte ha confermato la condanna di A. “perché, in qualità di datore di lavoro, non aveva accertato che l’estintore fosse mantenuto in efficienza (art.63, 64, 68 D.Lgs.n.81 del 2008); non aveva effettuato la valutazione dei rischi né elaborato il relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (art.29, comma 1, 55, comma 1, lett.a, D.Lgs.n.81 del 2008); non aveva nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (art.17 e 55, comma 1, lett.b, D.Lgs.n.81 del 2008)”.
Nel caso di specie, per la Cassazione, “il fatto non è di lieve tenuità”.
Quelli riportati sopra sono solo singoli esempi, che si collocano però in un quadro giurisprudenziale più ampio che evidenzia come, nei decenni scorsi e fino ad oggi, le responsabilità legate alle carenze della manutenzione antincendio, anche quando questa veniva affidata in termini esecutivi a soggetti specifici, in mancanza della previsione da parte del legislatore dei requisiti professionali di questi ultimi, siano state per lo più ricondotte ai datori di lavoro.
Ciò premesso, vediamo dunque, a questo punto, come, sulla base dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è presumibile che muterà e si configurerà il perimetro delle responsabilità del datore di lavoro dopo l’entrata in vigore dei requisiti del tecnico manutentore previsti dal D.M.1° settembre 2021.
Anzitutto, dopo il 25 settembre 2026, il datore di lavoro sarà sì tenuto a scegliere un manutentore antincendio qualificato, ma, nel far ciò, potrà tenere conto di parametri ben definiti previsti dalla legge.
Sia che il manutentore sia interno che esterno all’azienda, il datore di lavoro - pena la culpa in eligendo - dovrà verificare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art.1 e dall’Allegato II al D.M.1/09/2021: ciò che, nel caso l’azienda si avvalga di soggetto esterno, equivarrà anche ad operare tale filtro in fase di selezione dell’idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art.26 c.1 del D.Lgs.81/08.
Si tenga conto che, secondo la giurisprudenza, “in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 12 settembre 2019 n.37761).
Una volta fatto ciò, tuttavia, il datore di lavoro potrà fare affidamento sul principio (da leggersi qui mutatis mutandis) secondo cui “non è responsabile ex art.2087 cod.civ. per i danni da lesioni personali causate da detto cattivo funzionamento il datore di lavoro che, dopo avere constatato il cattivo funzionamento, incarichi della riparazione un tecnico di sua fiducia e di capacità professionale non contestata dalle parti in causa, il quale compia la riparazione rivelatasi poi insufficiente per cause non accertate ma comunque non imputabili al datore” ( Cassazione Civile, 1° dicembre 2006 n.25599).
Tale legittimo affidamento emerge in maniera cristallina da una interessante sentenza di tre anni fa in materia di manutenzione antincendio ( Cassazione Penale, Sez.IV, 26 aprile 2023 n.17208), che anche in questo caso va letta cogliendone i principi generali e i criteri guida e trasponendoli concettualmente alla questione che ci occupa), con cui la Corte si è pronunciata su un caso in cui “A. è stato chiamato a rispondere del reato quale legale rappresentante della ditta “… Srl s.”.
Risultava accertato che “il punto di innesco dell’incendio” era “in corrispondenza della canna fumaria del camino esistente nell’appartamento di proprietà di B., posto all’ultimo piano” e che la sera dell’incendio, “dalle 19:00 alle 19:30, l’impresa aveva provveduto all’accensione e al collaudo di un camino in ghisa che aveva installato nell’appartamento di proprietà di B. inserendolo in un preesistente camino in muratura.”
A fronte di tale quadro, “secondo l’ipotesi accusatoria, A. avrebbe causato l’incendio perché l’installazione del camino in ghisa era avvenuta inserendo un tubo in acciaio nella preesistente canna fumaria in muratura senza aver controllato (come previsto dalla norma UNI EN 15287-1 in materia di progettazione, installazione e messa in servizio dei camini) che la distanza tra gli elementi caldi della canna fumaria e i materiali combustibili presenti nel soffitto e nel tetto non fosse inferiore ai 500 millimetri.”
Così, “a causa di ciò - e dell’elevata capacità di trasmissione del calore da parte del tubo in acciaio, in assenza di qualsiasi forma di isolamento dello stesso - un vecchio trave in legno del soffitto, a protezione del quale era stata posta una semplice piastra metallica, inidonea ad impedire il trasferimento del calore, aveva potuto infiammarsi ancorché la temperatura sviluppata dalla canna fumaria fosse inferiore ai 250 di regola necessari alla combustione del legno.”
Secondo quanto emerso, “si era verificato, quindi, un fenomeno di autoignizione del trave per semplice apporto di calore e, da quel trave, il fuoco si era propagato al tetto.”
La difesa di A. aveva fatto presente che egli “aveva nominato un “responsabile tecnico” preposto all’esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di riscaldamento per realizzare le quali la società era stata costituita”, sottolineando “che tale nomina era doverosa perché il legale rappresentante della società non era dotato delle necessarie competenze tecnico-professionali e l’impresa non avrebbe potuto essere abilitata a compiere le attività per le quali era nata senza la nomina del responsabile tecnico.”
La Cassazione ha giudicato fondato tale motivo di ricorso dell’imputato.
La Corte ha richiamato la L.n.46/1990 che “stabilisce all’art.2, comma 2, che l’esercizio di tali attività sia “subordinato al possesso”, da parte dell’imprenditore, dei necessari “requisiti tecnico-professionali”, chiarendo che tale legge “prevede, tuttavia, che, qualora l’imprenditore non abbia tali requisiti, possa nominare quale “preposto all’esercizio delle attività” di cui sopra “un responsabile tecnico” in possesso di quei requisiti.”
Inoltre - ha ricordato la Cassazione - “disposizioni di contenuto analogo sono state introdotte dal D.M. n.22 gennaio 2008 n.37”.
Secondo la Corte, in sostanza, “in questi casi, grava sul titolare dell’impresa l’obbligo di scegliere un preposto capace e di accertarsi che egli svolga il proprio compito, ma non può esigersi dal titolare dell’impresa la verifica del rispetto di regole tecniche per applicare le quali non ha la necessaria competenza e che non è giuridicamente obbligato a conoscere.”
La Cassazione ha così sancito il principio secondo cui, “quando la nomina del responsabile tecnico consegue all’inidoneità tecnico professionale del responsabile dell’impresa, questi non può essere chiamato a rispondere di errori che riguardano la progettazione dell’impianto o la sua realizzazione non essendo concretamente esigibile questo tipo di controllo da parte di chi non ne abbia le necessarie competenze.”
Ciò non toglie, al contempo, che, “in questi casi, al titolare dell’impresa può essere ascritta una “ culpa in eligendo”, per aver incaricato dell’esecuzione dei lavori maestranze non qualificate o per aver nominato un preposto privo dei necessari requisiti professionali; oppure una “culpa in vigilando”, per non aver verificato che i lavori siano stati eseguiti sotto la sorveglianza del responsabile tecnico, sulla base di un progetto da lui predisposto e con l’utilizzo di materiali dotati dei prescritti requisiti di sicurezza.”
Tornando al rapporto tra datore di lavoro e tecnico manutentore qualificato antincendio ai sensi del D.M. 1 settembre 2021, oltre alla responsabilità in eligendo, di cui abbiamo già detto, continuerà a gravare sul datore di lavoro anche un obbligo di vigilanza sull’attività del manutentore, ai sensi dell’art.18 c.3-bis del D.Lgs.81/08 secondo cui “il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”
Affinché il datore di lavoro possa effettuare tale necessaria vigilanza, l’Allegato II al D.M.1° settembre 2021 (Tabella) prevede che il tecnico manutentore antincendio debba possedere, tra le sua “abilità”, anche quella di “saper interagire con il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) nel relazionare le attività svolte, esporre le eventuali anomalie riscontrate e le relative soluzioni adottate” e che debba avere tra le sue “conoscenze” anche quelle necessarie “per relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell’attività)” e per “saper esporre al datore di lavoro (o responsabile dell’attività) le soluzioni che verranno intraprese per risolvere le anomalie pendenti.”
Chiudo sottolineando che l’entrata in vigore dei requisiti del tecnico manutentore antincendio è destinata anche ad impattare sulle responsabilità - in relazione all’attività di manutenzione - del professionista antincendio, quale soggetto “esercente una professione necessitante speciale autorizzazione dello Stato” e che può rispondere (anche) del “delitto previsto dall’articolo 481 cod. pen. [Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità]” (Cassazione Penale, Sez. III, 14 febbraio 2017 n.6873).
Tale impatto non si limita al fatto che anche i professionisti antincendio, così come i datori di lavoro, nella loro delicata e importante attività - anche asseverativa - dovranno necessariamente tener conto dei nuovi requisiti introdotti dal D.M. 1° settembre 2021 per i manutentori.
Anche con riferimento alla categoria dei professionisti antincendio, infatti, è lecito ipotizzare che, con l’introduzione di un nuovo garante tecnico qualificato quale è il manutentore antincendio, si determinerà un aumento della segmentazione specialistica nell’ambito della colpa professionale e tecnica tra più posizioni di garanzia (manutentore e progettista/professionista), con conseguente redistribuzione delle responsabilità.
In sostanza e in conclusione, la qualificazione legale del manutentore antincendio determinerà la costituzione di una nuova figura tecnica specialistica, titolare di un’autonoma sfera di responsabilità professionale, destinata inevitabilmente a incidere sui criteri di imputazione della colpa sia del datore di lavoro che del professionista antincendio in materia di manutenzione.
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
Corte di Cassazione Penale, Sez. 3 - Sentenza n. 28350 del 27 giugno 2006 - Misure antincendio.
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