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Se il DVR è inadeguato il lavoratore non risponde per lesioni ad altri
Come noto, l’art.590 del codice penale (“lesioni personali colpose”) punisce “chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale”.
Anche quando il lavoratore sopravviva all’evento infortunistico, dunque, egli non potrà mai rispondere penalmente di lesioni personali colpose a se stesso.
Tuttavia, ogni lavoratore può essere responsabile del reato di lesioni colpose, così come di quello di omicidio colposo previsto e punito dall’art.589 del codice penale, per infortuni causati “ad altri” o, per meglio dire richiamando la norma sugli obblighi del lavoratore contenuta nel Testo Unico, alle “altre persone presenti sul luogo di lavoro” (un tema sul quale rinvio, per approfondimenti, al precedente articolo “ Le responsabilità del lavoratore per infortuni causati ad altri”, pubblicato su Puntosicuro del 22 novembre 2018 n.4356).
Non va dunque dimenticato che anche il lavoratore può rispondere penalmente sia in via contravvenzionale, potendo egli commettere i reati di pericolo previsti in caso di violazione dell’art.20 del D.Lgs.81/08, sia per reati di evento, potendo essere imputabile per lesioni personali colpose (art.590 c.p.) e omicidio colposo (art.589 c.p.) con violazione di norme prevenzionistiche per aver causato ad altri un infortunio.
In quest’ultimo caso, ovvero nell’ipotesi in cui il lavoratore commetta un reato colposo di evento, la “colpa” nella quale egli può incorrere può essere sia colpa “specifica” (per violazione degli obblighi su di lui gravanti) sia colpa “generica”, cioè negligenza, imprudenza o imperizia.
Riassumendo, dunque, la giurisprudenza ha costantemente affermato che:
- il lavoratore infortunato non è imputabile per lesioni a sé stesso;
- l’eventuale negligenza, imprudenza o imperizia o l’inosservanza di norme di salute e sicurezza da parte del lavoratore può rilevare ai fini dell’accertamento delle responsabilità di altri soggetti garanti (datore di lavoro, dirigenti, preposti, etc.), ad esempio ai fini della valutazione del nesso causale o del concorso di cause;
- il lavoratore può invece essere chiamato a rispondere penalmente se la sua condotta colposa ha provocato delle lesioni o il decesso di altri soggetti (colleghi o terzi).
Ciò premesso, due settimane fa, con Cassazione Penale, Sez.IV, 10 giugno 2026 n.21473, la Corte si è pronunciata sulle responsabilità del lavoratore A., che era stato condannato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello per il “delitto di cui agli artt.590, commi 2 e 3, cod. pen., per avere, per negligenza, imprudenza e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionato a B. una lesione personale grave.”
Inoltre l’imputato è stato giudicato penalmente responsabile “della contravvenzione di cui all’art.20, comma 2, lett.g), D.Lgs.n.81 del 2008, per avere, nella medesima qualità e nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, compiuto di propria iniziativa manovre atte a compromettere la sicurezza di altri lavoratori, in particolare effettuando una manovra di virata verso il mare con il carico sospeso, in presenza di B., che veniva schiacciato contro i containers fissi lato mare.”
In particolare, “il procedimento trae origine dall’incidente sul lavoro verificatosi il … 2021 presso il porto di Trieste, nel corso delle operazioni di scarico dei containers dalla nave Spirit of Tokyo, ormeggiata al molo settimo.”
La vittima dell’infortunio B., “dipendente della Trieste M. Terminal Spa al pari dell’imputato, svolgeva le funzioni di mantiere, ovvero di secondo gruista o segnalatore, mentre A. operava come gruista principale alla conduzione della gru S5.”
Ciò premesso, l’imputato, “quale lavoratore dipendente della Trieste M. Terminal Spa, addetto alla conduzione della gru di banchina S5 durante le operazioni di scarico dei containers, violava l’art.20, comma 2, lett.g), D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, compiendo di propria iniziativa manovre idonee a compromettere la sicurezza di altri lavoratori.”
Ricordo infatti che, ai sensi di tale norma, i lavoratori hanno l’obbligo di “non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori” (pena la sanzione alternativa dell’arresto o dell’ammenda).
Nello specifico, il lavoratore A., “mentre movimentava un carico costituito da due containers da 20 piedi, per un peso complessivo di circa 54 tonnellate, poneva in essere una manovra che determinava prima l’oscillazione e poi la caduta del carico, con conseguente schiacciamento di B. contro i containers fissi sul lato mare, cagionandogli lesioni personali da cui derivava una malattia di durata superiore a quaranta giorni.”
Ovviamente, il reato commesso da A. era ritenuto dal Tribunale - come sempre in questi casi - un “fatto aggravato dall’essere stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.”
Secondo la ricostruzione del Giudice, “durante tali operazioni alcuni containers - normalmente sollevati in coppia mediante uno spreader dotato di quattro lati e bloccati da otto twist lock (dispositivi che assicurano il fissaggio dei containers al ponte della nave) - non si erano sganciati correttamente [e] lo sblocco automatico si era verificato solo dal lato terra.”
Quindi, “per tale ragione, e in accordo con il gruista, il B. era salito a bordo della nave al fine di verificare visivamente la causa dell’impedimento.”
Così, “nel corso delle manovre effettuate dal A. nel tentativo di ottenere lo sblocco dei twist lock, si era verificato lo sganciamento improvviso di tutti i dispositivi di bloccaggio” e “il carico aveva colpito il B., il quale, assumendo istintivamente una posizione di difesa, era riuscito a evitare di rimanere schiacciato in modo più grave.” Poi, “contestualmente, il A. era arretrato rapidamente, evitando un ulteriore impatto.”
Il lavoratore A. ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo - tra le varie argomentazioni difensive - che, “pur avendo i giudici di merito riconosciuto che il datore di lavoro aveva completamente omesso di considerare il rischio elevato connesso all’attività di sollevamento dei container, non ne avrebbero tratto la necessaria conseguenza dell’esclusione della responsabilità dell’imputato, la cui attività lavorativa non risultava né prevista né disciplinata nel DVR aziendale.”
Su questo punto, la difesa ha richiamato “la giurisprudenza di legittimità secondo cui non può configurarsi una responsabilità, neppure concorrente, del lavoratore laddove il sistema di sicurezza predisposto dal datore di lavoro presenti gravi criticità.”
Con riferimento al caso di specie, l’imputato ha fatto presente come “non solo la lavorazione non fosse stata oggetto di valutazione preventiva, ma anche come i gruisti e gli addetti fossero formati a svolgere le lavorazioni attraverso prassi non codificate e non regolamentate.”
In definitiva, “secondo la difesa, risulterebbe pertanto che l’imputato si sia limitato ad attenersi alle direttive impartitegli” e, di conseguenza, da ciò “deriverebbe un’evidente illogicità della motivazione, non essendo sostenibile l’affermazione di responsabilità del lavoratore dipendente a fronte delle macroscopiche omissioni riscontrate nel DVR e nel modus operandi insegnato e tollerato in azienda, a fronte di una manovra compiuta sotto le direttive del responsabile delle operazioni a bordo nave, nonché responsabile della sicurezza e del mantiere.”
Sostanzialmente, dunque, “si sostiene che, una volta accertate la mancata valutazione del rischio connesso al sollevamento dei carichi mediante gru da parte del datore di lavoro e l’assenza di una condotta eccentrica dell’imputato, in quanto rientrante nell’area di rischio governata dal sistema prevenzionale, avrebbe dovuto essere esclusa la responsabilità penale di quest’ultimo.”
La Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore A., annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Nel pronunciarsi in tal senso, la Suprema Corte si è così soffermata sul tema del “rapporto tra negligenza del datore di lavoro e responsabilità dei lavoratori nei reciproci rapporti”, ritenendo fondato il motivo di ricorso dell’imputato A. secondo cui le carenze nel DVR rappresentavano, nel caso di specie, un vizio all’origine tale da influire deterministicamente sulla condotta del lavoratore stesso.
In un caso come quello esaminato, caratterizzato da negligenze già accertate dal Tribunale in capo al datore di lavoro in relazione al DVR, la Corte ha applicato un approccio ispirato alla valorizzazione delle responsabilità collocate ai livelli apicali della piramide dei ruoli.
Secondo la Cassazione, infatti, “occorre muovere dal presupposto che, nel sistema prevenzionistico delineato dal D.Lgs.n.81/2008, il datore di lavoro è il garante principale dell’incolumità dei lavoratori, come si desume dal primario e non delegabile obbligo di valutazione di tutti i rischi e di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi degli artt.17 e 28 D.Lgs.n.81/2008.”
Sotto il profilo del collegamento tra la valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro ed i comportamenti concreti dei lavoratori, la Cassazione sottolinea che “il DVR non costituisce un mero adempimento formale, ma è il perno dell’intero sistema di prevenzione, in quanto individua i rischi concretamente presenti, ne consente la conoscibilità per lavoratori e dirigenti e concorre a delimitare le regole cautelari esigibili ex ante.”
In tal senso, la sentenza specifica che “il datore di lavoro è tenuto a indicare, all’interno di tale documento, in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e le misure precauzionali e i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e, trattandosi di un dovere fondamentale del sistema prevenzionistico, il conferimento a terzi della delega [incarico, n.d.r.] relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente e adeguata”.
A questo punto la Corte precisa che “anche il lavoratore è destinatario di obblighi di diligenza (art.20 D.Lgs.81/2008), ma resta, in via ordinaria, soggetto tutelato e non garante dell’altrui incolumità.”
Richiamando i principi giurisprudenziali in materia, la Cassazione ricorda che “secondo l’art.20 D.Lgs.n.81/2008 ogni lavoratore deve prendersi cura anche dell’altrui incolumità conformemente alla sua formazione e alle istruzioni fornite dal datore di lavoro” e che “per Sez.4, n.36452 del 15/05/2014, Rizzolo, Rv.262090-01 il lavoratore diventa garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri compagni di lavoro o di altre persone presenti, quando si trovi nella condizione, in ragione di una posizione di maggiore esperienza lavorativa, di intervenire onde rimuovere le possibili cause di infortuni sul lavoro.”
Peraltro, “questo principio è stato ribadito da Sez.4, n.49885 del 2/11/2018, Tarantino, non mass., nella quale la Corte ha riconosciuto la responsabilità di un lavoratore che, violando l’art.20 D.Lgs.n.81/2008 e sfruttando una posizione di maggiore esperienza, aveva posto in essere una manovra pericolosa, del tutto autonoma, cagionando lesioni a un collega.”
In quest’ultimo caso, “la colpa del lavoratore è stata ancorata non alla carenza organizzativa, bensì alla violazione di una regola cautelare immediatamente percepibile ed esigibile.”
Tutto ciò premesso, il principio generale al quale occorre attenersi - alla luce del caso preso in esame - è quello secondo cui “se, dunque, è possibile identificare un’area di rischio della quale il singolo lavoratore sia autonomamente eletto garante, è però altrettanto necessario rimarcare che la responsabilità del lavoratore nei confronti dei suoi colleghi o di terzi non sussiste a fronte dell’omessa o inadeguata valutazione del rischio concretizzatosi nel DVR.”
Di conseguenza, da ciò deriva che, “in tema di responsabilità colposa, essendo la colpa calibrata sulla violazione di regole cautelari, l’utile criterio è quello di stabilire se la regola cautelare violata dal lavoratore abbia trovato o meno, o avrebbe dovuto trovare o meno, la sua fonte in tale documento; non potrebbe, infatti, pretendersi dal lavoratore l’osservanza di regole operative che non siano state previamente individuate, formalizzate e portate a sua conoscenza mediante il DVR e la formazione (Sez.4, n.3336 del 28/01/2026, N., non mass.; Sez.4, n.34696 del 24/10/2025, Piras, non mass.).”
Con riferimento al caso specifico oggetto del giudizio della Corte, “il blocco dei twist lock e la correlata difficoltà di manovra di sganciamento dei containers erano eventi che accadevano “non di rado””.
Pertanto, “i giudici di merito si sarebbero dovuti, dunque, chiedere se il rischio derivante dal difficoltoso sblocco dei twist lock, in quanto accertato come frequente, concreto e non eliminabile, dovesse essere valutato dal datore di lavoro nel Documento di Valutazione dei Rischi e adottando le misure preventive idonee a fronteggiarlo o almeno a ridurlo, anziché essere lasciato a iniziative autonome ed estemporanee degli stessi lavoratori, trattandosi di rischio connaturato alla lavorazione svolta dai dipendenti che rimanda agli obblighi datoriali di procedimentalizzazione dell’attività lavorativa piuttosto che a regole tecniche specifiche delle mansioni del singolo.”
In conclusione, la Cassazione ha annullato (con rinvio per un nuovo giudizio) la sentenza della Corte d’Appello, la quale “invece, pur condividendo l’argomento difensivo secondo il quale il rischio connaturato alla lavorazione che il gruista stava svolgendo avrebbe dovuto essere previsto e procedimentalizzato nel DVR anziché essere rimesso a “prassi aziendali tramandate a voce” ovvero al modus operandi che ne lasciava la gestione ai soli lavoratori (pag.7), ha ritenuto, errando in diritto, che la responsabilità dell’imputato non fosse esclusa da quella del datore di lavoro in quanto il A. avrebbe “agito in modo negligente omettendo ogni forma di prudenza”.”
Il medesimo principio affermato dalla Corte nella sentenza esaminata, seppur con riferimento ad un caso in cui la responsabilità del lavoratore è stata oggetto di analisi in relazione a quella del datore di lavoro ai fini della ricostruzione del nesso causale (e non per infortuni causati dal lavoratore ad altri), è stato applicato da un’interessante sentenza di tre anni fa.
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 7 marzo 2023 n.9450, infatti, la Corte ha confermato la condanna di V.G., quale amministratore unico di P. Carpenterie s.r.l. per il reato di lesioni personali gravi in offesa di un lavoratore subordinato.
Era accaduto che L.S., “intento a espletare le proprie mansioni di stoccaggio di materiale, ha provveduto a spacchettare un pacco di travi eliminando le relative fascette mediante un profilo in ferro, in luogo delle apposite forbici, assumendo, rispetto al pacco in oggetto, una posizione non di sicurezza.”
Così, “caduta una trave dopo l’eliminazione di una delle due fascette e per il non corretto posizionamento della seconda fascetta, il lavoratore ha riportato la frattura del piede con conseguente accertamento della responsabilità in capo all’imputato in ragione della mancata specifica previsione del relativo rischio nel DVR, cui ha provveduto solo all’esito delle successive prescrizioni impartitegli.”
Dovendosi la Corte pronunciare sulle responsabilità del datore di lavoro in relazione a quelle del lavoratore, essa ha affermato il principio secondo cui “le principali disposizioni di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (in particolare artt.6, 15, 18, comma 1, lett.c), 28, commi 1 e 2, e 29, comma 3, d.lgs.n.81 del 2008) consentono di argomentare nel senso per cui “La condotta colposa del lavoratore è idonea a interrompere il nesso di causalità tra condotta ed evento se tale da determinare un “rischio eccentrico” in quanto esorbitante dall’“area di rischio” governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione.”
In tale ottica, quindi, “la delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura, quindi da gestire, necessita di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell’attività lavorativa (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite)”.
Secondo la Cassazione, in definitiva, la Corte d’Appello si è correttamente attenuta a tale principio, “la cui rilevanza invece il ricorrente sostanzialmente vorrebbe negare in maniera assertiva facendo perno oltre che su una condotta colposa del lavoratore, peraltro consistente nel non aver adottato le cautele che un idoneo DVR avrebbe dovuto prevedere, sul fattore ritenuto occulto, quale l’inidoneo imballaggio del pacco di travi eseguito dal fornitore.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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