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L’individuazione dei preposti non è un obbligo meramente “documentale”
Anche se sono passati pochi anni da quando la Legge n.215 del 2021 ha introdotto l’obbligo del datore di lavoro e del dirigente di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19” (art.18 c.1 lett.b-bis) primo periodo D.Lgs.81/08), si inizia ad assistere in giurisprudenza all’emanazione delle prime sentenze di Cassazione che hanno già applicato questa norma di recente introduzione.
Ad esempio, l’anno scorso ha fatto riferimento a tale nuovo obbligo la sentenza Cassazione Penale, Sez.IV, 23 gennaio 2025 n.2768, con riferimento peraltro alla responsabilità amministrativa dell’azienda ai sensi del D.Lgs.231/01 a seguito di infortunio.
Con tale pronuncia, la Corte ha confermato la condanna di A. (quale persona fisica) e della E.M. INOX Srl (quale persona giuridica) “per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche ai danni del lavoratore B. e per l’illecito amministrativo di cui agli artt.5, comma 1, lett.a) e 6, in relazione all’art.25 septies comma 3, D.Lgs.231/2001”.
L’infortunio si era verificato “nel corso di una lavorazione consistita nello spostamento di un serbatoio dall’interno all’esterno di un capannone della società”.
In particolare, “il B., intento a trasferire un serbatoio mediante utilizzo di un carrello elevatore condotto dal collega C., veniva colpito e fatto cadere a terra dal serbatoio che si ribaltava sul lato destro”.
Riguardo alla responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.Lgs.231/01, essa “è stata ritenuta attraverso l’elemento imputativo dell’interesse e vantaggio conseguito in assenza di un modello gestionale sulla sicurezza ai sensi dell’art.30, D.Lgs.81/2008.”
Secondo la Suprema Corte, “l’area di rischio non regolamentata era rilevante, […] laddove la Corte territoriale ha affermato che la movimentazione delle cisterne era l’oggetto precipuo dell’attività produttiva.”
Ed “inoltre, era mancata la formale investitura del C. quale preposto, soggetto al quale l’omissione dell’imputato ha sostanzialmente trasferito la valutazione della procedura lavorativa da adottarsi di volta in volta e anche tale omissione è stata ricondotta a un risparmio di spesa.”
La sentenza specifica che “la difesa ha espressamente contestato l’inclusione di tale voce nel vantaggio ottenuto dall’ente, alla stregua del fatto che solo con l’art.13, comma 1, lett. d bis) del D.I. 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2021, n.215, è stata introdotta, al comma 1 dell’art.18 del D.Lgs.n.81/2008 la lett.b-bis) che prevede l’individuazione del preposto e la possibilità di stabilirne l’emolumento per lo svolgimento dell’attività di vigilanza.”
Tuttavia, a parere della Corte, “la doglianza non è idonea a minare il complessivo ragionamento svolto dai giudici del merito che hanno ricavato la non esiguità del vantaggio conseguito anche alla stregua del dato temporale (trattandosi di violazione risalente) e della natura della stessa, tale da aver comportato l’omessa valutazione di un’intera area di rischio.”
Inoltre, “la Corte del merito ha specificamente dato conto della generale trascuratezza dell’azienda in ordine al tema della sicurezza”.
Ma la più significativa pronuncia sul tema dell’obbligo di individuazione formale dei preposti, che ha tecnicamente applicato il nuovo art.18 c.1 lett.b-bis) del D.Lgs.81/08 anche sotto il profilo sanzionatorio, è stata emanata due settimane fa circa dalla Suprema Corte.
Con Cassazione Penale, Sez.III, 30 giugno 2026 n.23909, infatti, la Corte si è pronunciata su tale nuovo obbligo introdotto dalla legge 215/2021, annullando con rinvio - direttamente al Tribunale per nuovo giudizio, essendo la pena applicata solo di natura pecuniaria - la sentenza con cui il Giudice di primo grado aveva “dichiarato non luogo a procedere nei confronti di C.R. [datore di lavoro, n.d.r.] in ordine ai reati in materia di prevenzione infortuni (d.lgs.n.81 del 2008) a lui ascritti per non essere l’imputato punibile per particolare tenuità del fatto.”
Nello specifico, “il procedimento trae origine da un controllo ispettivo effettuato il … 2023 dal personale dello SPRESAL di Alessandria presso un cantiere edile sito in …, dove operavano tre lavoratori moldavi dipendenti della … s.r.l., società di cui l’imputato C.R. era legale rappresentante e datore di lavoro.”
A seguito di tale sopralluogo ispettivo, “all’imputato sono state contestate tre contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs.n.81 del 2008, e in particolare: capo a) omessa verifica dell’idoneità sanitaria dei lavoratori, ai sensi degli artt.18, comma 1, lett.c), e 159, comma 2, lett.a), d.lgs.81 del 2008; capo b) omessa formazione generale e specifica dei lavoratori, ai sensi degli artt.37, comma 1,e 55, comma 5, lett.c), d.lgs.81 del 2008; capo c) omessa nomina del preposto, ai sensi degli artt.18, comma 1, lett.b‑bis), e 55, comma 5, lett.e), d.lgs.81 del 2008.”
Tutte violazioni - queste - che, “pur astrattamente suscettibili di estinzione in via amministrativa ai sensi del d.lgs.n.758 del 1994, sono approdate alla sede penale a causa del mancato pagamento delle sanzioni in misura ridotta da parte dell’imputato.”
Il Tribunale aveva applicato l’art.131-bis c.1 del codice penale (“esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”), ai sensi del quale, “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
La sentenza precisa, infatti, che, “nel corso del sopralluogo, gli ispettori non riscontravano violazioni sostanziali delle misure di prevenzione e sicurezza in cantiere”, dal momento che “non emergevano situazioni di pericolo attuale o specifico per l’incolumità dei lavoratori.”
In tal senso, secondo l’impostazione del Tribunale - che verrà poi sconfessata dalla Cassazione - “le irregolarità contestate erano esclusivamente documentali e organizzative, riguardando: (i) la mancata esibizione della documentazione relativa all’idoneità sanitaria; (ii) la mancata prova dell’avvenuta formazione dei lavoratori; (iii) l’assenza di formale individuazione del preposto.”
Sul piano procedurale, occorre poi ricordare che, “a fronte delle richieste avanzate dallo SPRESAL, l’imputato rimaneva inerte e, in un’unica occasione, riferiva telefonicamente che la documentazione sarebbe stata trattenuta da ex consulenti della società.”
Tuttavia, “tale giustificazione non era seguita da alcuna produzione documentale” e, di conseguenza, “venivano impartite le prescrizioni previste dal d.lgs.n.758 del 1994.”
Ma, “a seguito di un successivo controllo del … 2023, veniva accertato che: a) i lavori non erano più proseguiti; b) la società aveva sciolto i propri vincoli contrattuali; c) non era possibile ottenere un’ulteriore ottemperanza alle prescrizioni.”
Da qui, era stata concessa “l’ammissione al pagamento in misura ridotta, rimasta però ineseguita, con conseguente formulazione dell’imputazione penale.”
A questo punto, il Giudice di primo grado ha da un lato ritenuto che “il materiale di indagine consente di ritenere provata l’esistenza delle contravvenzioni”, ma, dall’altro, che “è remota la probabilità di una condanna, poiché il fatto sarebbe verosimilmente destinato a essere dichiarato non punibile per particolare tenuità.”
Da parte del Tribunale “a fondamento di tale conclusione vengono valorizzati plurimi elementi: (i) le violazioni non attengono a condotte concretamente pericolose, ma a profili formali; (ii) gli ispettori hanno accertato l’assenza di violazioni sostanziali in materia di sicurezza; (iii) non emerge una situazione di sistematica inosservanza della normativa prevenzionistica; (iv) l’attività di cantiere non è proseguita nei mesi successivi; (v) la società ha cessato i rapporti contrattuali; (vi) non risultano ulteriori cantieri, altre violazioni o prosecuzione dell’attività imprenditoriale; (vii) la condotta non è abituale, essendo gravata da una sola precedente condanna, peraltro per reato eterogeneo (insolvenza fraudolenta).”
A fronte di tali valutazioni, “il giudice ritiene quindi integrati tutti i presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, trattandosi di offesa di particolare tenuità, desunta dalla natura meramente documentale delle violazioni e dall’assenza di pericolo concreto; in secondo luogo, per l’assenza di abitualità del comportamento, non ricorrendo le ipotesi ostative previste dal comma 3 dell’art. 131‑bis cod pen.; infine, per la mancanza di elementi sintomatici di una professionalità o reiterazione della condotta antigiuridica.”
Quindi, “in ragione di ciò, escludendo una ragionevole previsione di condanna, il Tribunale ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere ex art.554‑ter cod. proc. pen., dichiarando l’imputato non punibile ai sensi dell’art.131‑bis cod. pen.”
Avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal Giudice di primo grado, aveva proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso Corte d’Appello di Torino, facendo presente, tra le varie argomentazioni, che “il giudice di merito - secondo il ricorrente - avrebbe applicato la causa di non punibilità senza rispettarne i presupposti così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e senza coordinare la valutazione con la logica del sistema speciale delle contravvenzioni prevenzionistiche (d.lgs.758 del 1994).”
Come già anticipato, la Cassazione ha ritenuto fondate le ragioni del ricorrente P.G. ed ha annullato con rinvio la sentenza di non luogo a procedere del Tribunale.
Vediamo nel dettaglio perché.
Anzitutto, a parere della Corte, “è condivisibile - e idoneo a sorreggere il ricorso - l’assunto secondo cui, nel giudizio ex art.131-bis cod. pen., il giudice deve misurare il pericolo concreto derivante dalla violazione prevenzionistica e non può arrestarsi alla constatazione che, al momento dell’accesso, non vi fossero ulteriori inosservanze; infatti, l’omessa formazione, l’omessa verifica dell’idoneità sanitaria e l’omessa nomina del preposto, pur avendo componente documentale, si proiettano sul bene giuridico della sicurezza e possono implicare un rischio intrinseco che non si esaurisce nell’assenza di infortuni o nell’assenza di violazioni “materiali” contestuali.”
Pertanto, “la censura del PG, nella parte in cui addebita al Tribunale di non essersi realmente confrontato con l’offensività in concreto, è dunque fondata.”
Detto ciò, secondo la Cassazione, “la sentenza impugnata fonda la particolare tenuità, in larga misura, sulla circostanza che gli ispettori non avrebbero riscontrato “violazioni in materia di prevenzione e sicurezza” durante l’accesso in cantiere, qualificando le omissioni contestate come meri profili “documentali/organizzativi” e negando un “marcato disvalore” in assenza di una “sistematica violazione” del testo unico.”
Ma “tale argomentazione è giuridicamente insufficiente perché non affronta il nucleo normativo del giudizio di tenuità: nelle contravvenzioni prevenzionistiche l’offesa si declina, tipicamente, come pericolo (anche potenziale) per la sicurezza dei lavoratori; conseguentemente, la tenuità richiede una valutazione concreta dell’esiguità del pericolo e delle modalità della condotta, non la sola constatazione dell’assenza di ulteriori infrazioni “materiali” contestuali o di eventi lesivi.”
La Corte aggiunge che “il metodo imposto dalle Sezioni Unite esclude infatti che l’offesa tenue (o grave) sia predicabile “in astratto”: è la concreta manifestazione del reato - valutata congiuntamente per condotta, pericolo/danno e colpevolezza - a segnare il disvalore.”
Nel caso di specie, “le omissioni riguardano formazione, idoneità sanitaria e preposto: tre presidi essenziali dell’assetto prevenzionistico, la cui mancanza non può essere svalutata come “puramente documentale” senza verificare: (i) se e in che misura la mancanza di tali presidi abbia generato una situazione di esposizione al rischio per più lavoratori; (ii) quale fosse l’assetto organizzativo concreto; (iii) quale fosse il grado della colpa; (iv) se vi fosse stata regolarizzazione o, al contrario, persistente omissione.”
Infatti, a parere della Corte, “in difetto di tale analisi, il giudizio di “tenuità” resta assertivo e non conforme alla struttura dell’art.131-bis cod. pen., letta secondo le Sezioni Unite “Tushaj”.”
In conclusione, “nella vicenda in esame, la motivazione impugnata […] afferma che non vi è “marcato disvalore” perché non emerge “sistematica violazione”, ma non spiega perché tre omissioni che incidono su formazione, idoneità sanitaria e organizzazione della vigilanza interna (preposto) - e che riguardano più lavoratori - abbiano determinato un pericolo “esiguo”.”
Detto “in altri termini, il Tribunale ha sostituito il giudizio sull’esiguità del pericolo con una valutazione di “non sistematicità”, che non è parametro dell’art.131-bis cod. pen. (se non indirettamente) e non vale, da sola, a integrare l’esame richiesto dall’art.133 cod. pen.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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