
Obblighi di vigilanza del preposto sui luoghi di lavoro

1. Contesto normativo e giurisprudenziale
La questione dell'assiduità della presenza del preposto sui luoghi di lavoro e dei limiti del suo obbligo di vigilanza è stata oggetto di importante approfondimento giurisprudenziale, che ha contribuito a delineare con maggiore chiarezza l'estensione e i confini di tale obbligo.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, che delinea gli obblighi del preposto, tra cui quello fondamentale di "sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro".
La giurisprudenza ha fornito importanti chiarimenti, che a grandi linee andiamo a tratteggiare nel prosieguo.
Da decenni la Cassazione ha chiarito che ‘ compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro’ (Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti).
In particolare, come evidenziato dalla Cassazione Penale nella sentenza n. 49361/2015, non è configurabile in capo al preposto "un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro", specialmente quando si tratti di comportamenti del lavoratore "del tutto estranei alle quotidiane e abituali attività degli operai". È sufficiente, secondo la Corte, una "presenza comunque assidua sul cantiere", purché effettiva e verificabile.
Questo principio è stato ulteriormente sviluppato dalla giurisprudenza successiva.
La Cassazione Penale nella sentenza n. 20820/2019 ha precisato che il preposto deve "vigilare sull'attività del lavoratore, anche allo scopo di prevenire e correggere comportamenti negligenti e imprudenti", assumendo la veste di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro. Tuttavia, tale obbligo non si traduce in una sorveglianza ininterrotta.
La Cassazione Penale nella sentenza n. 2571/2013 ha ulteriormente chiarito che l'obbligo di vigilanza del preposto deve essere "continuo e accurato" ma finalizzato specificamente a "impedire l'impiego di mezzi manifestamente inidonei e pericolosi" per l'incolumità dei lavoratori.
È importante sottolineare che, come evidenziato dalla Cassazione Penale nella sentenza n. 26994/2015, la presenza di un preposto non comporta il trasferimento automatico in capo al medesimo di tutti gli obblighi e le responsabilità incombenti sul datore di lavoro. Il preposto ha lo specifico compito di vigilare affinché i lavoratori osservino le misure di sicurezza e utilizzino i dispositivi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.
In conclusione, l'obbligo di vigilanza del preposto deve essere interpretato in modo ragionevole e proporzionato: non si richiede una presenza fisica costante e ininterrotta, ma un'attività di supervisione assidua ed efficace, finalizzata a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e a prevenire comportamenti pericolosi dei lavoratori. Tale vigilanza deve essere particolarmente attenta nelle situazioni di maggior rischio o quando vengono utilizzate attrezzature potenzialmente pericolose, ma non può tradursi in un controllo continuo e ossessivo di ogni singola azione del lavoratore, che risulterebbe incompatibile con l'organizzazione del lavoro e con la stessa autonomia professionale dei lavoratori.
2. Indicazioni operative
Le aziende devono procedere all’individuazione formale del preposto con atto scritto, tracciabile e conservato, come previsto dall’art. 18, co. 1, lett. b-bis, D.Lgs. 81/2008 (mod. L. 215/2021). La nomina deve tener conto dell’effettiva possibilità di esercitare la vigilanza. Non basta un titolo, serve una presenza reale sul campo.
I compiti del preposto devono essere definiti in modo chiaro: sovraintendere, vigilare sull’osservanza delle regole, intervenire in caso di comportamenti non sicuri, interrompere l’attività pericolosa, segnalare tempestivamente al datore o al dirigente. Non è un ruolo teorico o simbolico, ma una funzione reale di garanzia dell’effettiva applicazione delle misure di sicurezza.
La formazione (e l'aggiornamento) dei preposti non può essere generica o approssimativa: il percorso formativo deve essere mirato e aggiornato, con contenuti coerenti con le previsioni dell’Accordo Stato-Regioni vigente. Serve formare persone che siano consapevoli della propria responsabilità giuridica e capaci di gestire situazioni di rischio, non meri controllori passivi.
La vigilanza del preposto deve essere assidua ed efficace, ma non ininterrotta: la Cassazione (tra le altre, sent. 49361/2015) ha escluso l’obbligo di presenza continua, sottolineando invece la necessità di una vigilanza effettiva, non fittizia. In altre parole, il preposto non è un guardiano fisso, ma deve presidiare attivamente le fasi di rischio, essere presente, osservare, correggere, intervenire.
È fondamentale non scaricare sul preposto compiti che restano in capo al datore di lavoro: la vigilanza del preposto non comporta un trasferimento delle responsabilità del datore, che resta titolare degli obblighi generali (Cass. pen. 26994/2015). Il preposto integra, non sostituisce.
Serve coordinamento: il preposto deve potersi confrontare con datore di lavoro, RSPP, dirigenti, e avere strumenti operativi per comunicare tempestivamente situazioni critiche. L’organizzazione deve prevedere momenti strutturati di verifica e condivisione.
Nelle situazioni complesse (più turni, più cantieri, ambienti dinamici), è necessaria una pianificazione della vigilanza che assicuri copertura reale delle attività a rischio: turnazione tra preposti, assegnazione per fasi o aree, verifica delle presenze effettive.
La vigilanza deve essere intensificata nelle attività pericolose, straordinarie o fuori routine: in questi casi serve una presenza attenta, documentata, finalizzata alla prevenzione concreta degli incidenti. Non basta la routine. Occorre visibilità, controllo effettivo, tracciabilità delle verifiche.
L’azienda deve evitare di distinguere tra preposto “produttivo” e preposto “per la sicurezza”: la vigilanza sulla sicurezza è parte integrante della funzione di preposto. Ogni separazione fittizia tra “caposquadra operativo” e “preposto alla sicurezza” è giuridicamente insostenibile e pericolosa.
Infine, è necessario prevedere un controllo sull’efficacia della vigilanza esercitata dai preposti: audit, verifiche interne, riscontri oggettivi. L’adeguatezza dell’assetto organizzativo richiede che l’obbligo di vigilanza non sia solo formalmente assegnato, ma sostanzialmente esercitato e periodicamente verificato. In caso contrario, il sistema è solo apparente.
Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

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Rispondi Autore: Luigi ![]() | 14/05/2025 (08:15:58) |
Benissimo, concordo su tutta la linea. Purtroppo ancora qualche OdV ritiene che la sola assenza temporanea del preposto su un cantiere (ad es.) possa essere sanzionata, contravvenendo a questi principi enunciati nell'articolo. |
Rispondi Autore: Giovanni Bersani ![]() | 14/05/2025 (11:13:54) |
Nulla di nuovo per quanto mi riguarda, ma articolo molto utile per avere una sintesi -e con riferimenti- sui punti essenziali. Anche alla luce dei pareri diversi di persone meno preparate... Grazie |
Rispondi Autore: Presario ![]() | 14/05/2025 (18:12:02) |
Vedo troppi preposti che non richiamano gli operai alla sicurezza ma con il tempo capiranno che produttività e sicurezza devono viaggiare insieme ma solo dopo alcune sentenze purtroppo. |
Rispondi Autore: Antonio ![]() | 15/05/2025 (07:13:39) |
La figura del preposto è solo una valvola di sfogo da parte di molte aziende |
Rispondi Autore: Lorenzo Sacchetta ![]() | 15/05/2025 (09:00:58) |
Il Preposto è il ruolo su cui "gravitano" e trovano applicazione pratica le impostazioni aziendali. Da come viene scelto e da come agisce il Preposto è possibile desumere il valore della sicurezza per l'azienda e anche per la committenza. E contraddittorio che, rispetto alle responsabilità assegnate, possa essere individuato "gratis" e senza nessun beneficio per la risorsa. |
Rispondi Autore: Giovanni Bersani ![]() | 15/05/2025 (21:33:44) |
Per il sig. Sacchetta: in teoria bisognerebbe già essere pagati in base alle proprie responsabilità (a parte altri aspetti quantitativi e qualitativi della prestazione) e lo stipendio di un preposto andrebbe riconosciuto in funzione del suo ruolo gerarchico ecc. così come per tutti gli altri livelli aziendali. Se si associa lo stipendio alla responsabilità "sicurezza" (così come purtroppo a fine 2021 e introdotto nell'art.18 D.Lgs. 81/08) si rende tutto fuorviante, come se la sicurezza fosse un'appendice in aggiunta da retribuire. La realtà è che ogni mestiere e mansione porta con sé (poche o tante) responsabilità per il funzionamento/produzione dell'azienda e a tali azioni/omissioni è correlata "anche" la responsabilità sulla sicurezza: non è una "faccenda in più" da pagare... né per il preposto né per altri. Altrimenti è fuorviante e si rischia di far pensare che la sicurezza è appunto una cosa a sé stante: pessima idea... Questo il mio (e di altri) parere. Saluti e grazie :) |
Autore: Alberto | 19/05/2025 (13:41:15) |
Esattamente |
Rispondi Autore: ESPOSITO LUIGI ![]() | 17/05/2025 (09:37:25) |
Vi sono attività come negozi, piccole officine, laboratori in non vi sono sostanze pericolose, uffici e tante altre con un numero di dipendenti inferiore a 10 nelle quali già il datore di lavoro che in alcuni casi assume anche la mansione di RSPP, esercita l'attività di vigilanza propria del preposto. E' necesssario individuare e formare un'altra figura sensibile? Il DdL/RSPP è stato formato al ruolo chr contempla già la vigilanza. Nel 2013 ed anche recentemente sono stati avanzate istanze di interpello a questo riguardo. Mi sembra che le risposte siano in linea col principio che se già c'è qualcuno che ha le funzioni di controllo, non c'è bisogno di nominarne un altro. Sto parlando di piccole aziende e serebbe bene che il legislatore definisse qualitativamene e qantitavimente le aziende per le quali il ruolo di preposto è assolutamente inutile. |