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Lombardia: la revisione normativa e le novità in materia di sicurezza
Milano, 17 Lug – Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) è stata recentemente pubblicata la Legge Regionale 30 giugno 2026, n. 17 “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026”, una normativa conseguente alla legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 che prevede che il Presidente della Giunta regionale presenti, due volte l’anno, un progetto di legge di revisione normativa ordinamentale.
La prima legge di revisione normativa ordinamentale per il 2026 della Regione Lombardia contiene diverse modifiche, integrazioni o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative in materia economica, sociale e territoriale che riguardano, ad esempio, temi come l'edilizia, il trasporto pubblico, l'ambiente e, per alcuni aspetti, anche il tema della salute e sicurezza sul lavoro.
Ci soffermiamo brevemente su alcune delle novità, in materia di salute e sicurezza, connesse alla nuova legge 17/2026 con riferimento ai seguenti argomenti:
- Legge 17/2026 e formazione: modifiche alla legge 4/2026
- Legge 17/2026 e DPI: modifiche alla legge 5/2026
- Legge 17/2026 e impianti aeraulici: modifiche alla legge 33/2009
Legge 17/2026 e formazione: modifiche alla legge 4/2026
Alcune novità/modifiche sono contenute nell’articolo 19 della nuova legge regionale. Articolo 19 contenente “Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Abrogazione degli articoli 1 e 21 della l.r. 18/2025 e conseguente abrogazione del comma 4 ter dell’articolo 59 della l.r. 31/2008 nonché dell’articolo 19 bis della l.r. 26/2003. Modifica agli articoli 1, 3, 24 quater e 57 della l.r. 6/2012 come modificata dalla l.r. 2/2026. Modifica dell’articolo 2 della l.r. 3/2026. Modifica dell’articolo 8 della l.r. 7/2026. Modifica agli articoli 3 e 4 della l.r. 4/2026. Modifica agli articoli 2 e 5 della l.r. 5/2026”.
Partiamo dalle novità in materia di formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro.
Come indicato sopra, sono modificati gli articoli 3 e 4 della Legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4 recante “Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’articolo 60 quater della l.r. 33/2009”.
Come indicato nella presentazione del progetto di legge n. 177 di iniziativa del Presidente della Giunta regionale relativo alla revisione normativa ordinamentale, le modifiche apportate alla legge regionale 4/2026 sono volte ad “onorare l’impegno assunto con il Governo a seguito di osservazioni formulate dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l’inserimento delle precisazioni nei suddetti articoli già condivise dal predetto Ministero”.
Riprendiamo integralmente le parti modificate della LR 4/2026 evidenziando in grassetto le modifiche/integrazioni della LR 17/2026:
- Comma 1 dell’articolo 3 della LR 4/2026: “Per le finalità istituzionali relative alle funzioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione e di aggiornamento è realizzata presso la struttura regionale competente in materia di sanità un'apposita piattaforma informatica, interoperabile con la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 37, comma 14, del d.lgs. 81/2008, nella quale sono riportate le informazioni relative ai medesimi corsi. Le ATS hanno accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Analoga facoltà d'accesso è riconosciuta, previa intesa, all'Ispettorato nazionale del lavoro”.
- Comma 3 dell’articolo 4 della LR 4/2026: “Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti formatori e i datori di lavoro di cui al comma 2 che rilasciano attestati non generati dalla piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni attestato. Gli attestati di cui al primo periodo non sono validi ai soli fini della presente legge”.
Legge 17/2026 e DPI: modifiche alla legge 5/2026
Un’altra modifica connessa all’articolo 19 riguarda la modifica agli articoli 2 e 5 della legge regionale 5/2026 recante “Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto”.
Riprendiamo, anche in questo caso, le parti modificate in materia di DPI evidenziando in grassetto le modifiche/integrazioni della LR 17/2026:
- Comma 1 dell’articolo 2 (sono state soppresse le parole «o sufficientemente limitati»): “In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti all'esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) per le vie respiratorie, apparecchi di protezione delle vie respiratorie o respiratori, così come previsto dall'articolo 251, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008”.
- Comma 1 dell’articolo 5 (qui cambia la parte iniziale del comma che introduce un elenco): “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, per rispettare il valore limite di cui all’articolo 254, comma 1, del d.lgs. 81/2008, il lavoratore deve essere dotato, sulla base della valutazione dei rischi, di almeno un dispositivo tra i seguenti:
- polvere di primo livello:
- una semimaschera filtrante FFP3 monouso, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 149:2009, il cui smaltimento deve essere debitamente indicato nella sezione annotazioni del 'Formulario di identificazione dei rifiuti' (FIR); o un respiratore filtrante con semimaschera o maschera a pieno facciale dotato di filtri P3, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 143:2021;
- un respiratore a ventilazione motorizzata TM2P con semimaschera, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2024;
- un respiratore a ventilazione motorizzata TH3P con cappuccio o casco, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2024;
- un respiratore filtrante a ventilazione alimentata TM3P con maschera a pieno facciale, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12492:2024.
L'uso delle semimaschere filtranti monouso FFP3 è limitato agli interventi con esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'articolo 249, commi 2 e 4, del d.lgs 81/2008 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ad una durata inferiore ai quindici minuti;
- polvere di secondo livello:
- un respiratore filtrante a ventilazione alimentata TM3P con maschera a pieno facciale, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2024, per garantire una sovrapressione permanente all'interno della maschera e una portata minima di 160 l/min;
- un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile di classe 4, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14594:2018, che garantisce una portata minima di 300 l/min, con maschera a pieno facciale;
- un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile con alimentazione di aria compressa a pressione positiva con maschera a pieno facciale, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14593-1:2018, che consenta, se necessario, di raggiungere una portata superiore a 300 l/min;
- polvere di terzo livello:
- un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile di classe 4, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14594:2018, che garantisce una portata minima di 300 l/min, con maschera a pieno facciale;
- un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile a pressione positiva, con maschera a pieno facciale, la cui definizione e identificazione è conforme alla norma UNI EN 14593-1:2018, per raggiungere una portata superiore a 300 l/min, se necessario;
- indumenti protettivi ventilati e a tenuta di particelle”.
Anche queste modifiche sono a seguito di osservazioni formulate dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con conseguenti proposte di riformulazione.
Legge 17/2026 e impianti aeraulici: modifiche alla legge 33/2009
Concludiamo questa presentazione inserendo anche le conseguenze dell’articolo 15 della LR 17/2026. Articolo che contiene le “Modifiche agli articoli 12, 70 e 72 e inserimento degli articoli 59 bis e 73 bis nella l.r. 33/2009”.
Stiamo parlando della L.R. 33/2009 recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” e ci soffermiamo sull’aggiunta dell'articolo 59 bis che, come indicato nella presentazione del progetto di legge, introduce un “cambio di paradigma nei controlli relativi agli impianti aeraulici, passando da verifiche impostate in modo empirico a un approccio basato sulla prevenzione e sul controllo del rischio, prevedendo l’obbligo di ispezione periodica, le frequenze differenziate per settore e il riconoscimento delle qualifiche professionali”.
Riportiamo integralmente il nuovo Art. 59 bis (Misure di prevenzione e controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici per la salute collettiva)
- Il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor, compresi gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione, sia di nuova installazione sia già in esercizio, è tenuto ad adottare ogni misura tecnica necessaria a garantire la salubrità dell’aria trattata, sottoponendo l’impianto a ispezioni tecniche periodiche atte a verificare le condizioni igieniche delle superfici interne degli impianti in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.
- Il titolare dell’impianto è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio igienico-sanitario connesso all’esercizio dell’impianto aeraulico, in relazione alla tipologia di attività svolta, il livello di affollamento, alle caratteristiche dell’impianto stesso e alla normativa vigente. Sulla base della valutazione del rischio il titolare garantisce l’adozione e l’esecuzione di idonei controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica, assicurandone adeguata tracciabilità secondo le vigenti disposizioni di legge.»
Segnaliamo, in conclusione, l’articolato integrale della Legge Regionale 30 giugno 2026, n. 17 della Regione Lombardia:
- Articolo 1 (Modifiche agli articoli 4 quater, 42, 134, 139, 149 e introduzione dell’articolo 146 bis della l.r. 31/2008)
- Articolo 2 (Modifiche agli articoli 31, 32, 34, 40, 43 e 51 della l.r. 26/1993)
- Articolo 3 (Modifiche alla l.r. 3/2012 e abrogazione della l.r. 48/1989)
- Articolo 4 (Modifica all'articolo 81 della l.r. 6/2010)
- Articolo 5 (Modifiche agli articoli 9 e 10 della l.r. 13/2021 )
- Articolo 6 (Modifica all'articolo 42 della l.r. 27/2015)
- Articolo 7 (Modifiche agli articoli 5, 6 e 8 della l.r. 4/2025)
- Articolo 8 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 25/2007)
- Articolo 9 (Modifiche agli articoli 7, 24, 25 e 40 della l.r. 6/2012)
- Articolo 10 (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 31/2014 e all’articolo 10 bis della l.r. 12/2005)
- Articolo 11 (Modifica all'articolo 6 della l.r. 15/2024)
- Articolo 12 (Modifiche agli articoli 1 e 5 della l.r. 12/2022)
- Articolo 13 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 3/2008)
- Articolo 14 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 3/2024)
- Articolo 15 (Modifiche agli articoli 12, 70 e 72 e inserimento degli articoli 59 bis e 73 bis nella l.r. 33/2009)
- Articolo 16 (Modifica dell'articolo 3 della l.r. 9/2025)
- Articolo 17 (Soppressione di disposizioni istitutive di alcuni organismi e comitati non più operativi)
- Articolo 18 (Modifica all'allegato 'Prescrizioni tecniche di attuazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche' della l.r. 6/1989)
- Articolo 19 (Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Abrogazione degli articoli 1 e 21 della l.r. 18/2025 e conseguente abrogazione del comma 4 ter dell’articolo 59 della l.r. 31/2008 nonché dell’articolo 19 bis della l.r. 26/2003. Modifica agli articoli 1, 3, 24 quater e 57 della l.r. 6/2012 come modificata dalla l.r. 2/2026. Modifica dell’articolo 2 della l.r. 3/2026. Modifica dell’articolo 8 della l.r. 7/2026. Modifica agli articoli 3 e 4 della l.r. 4/2026. Modifica agli articoli 2 e 5 della l.r. 5/2026)
- Articolo 20 (Clausola di neutralità finanziaria)
- Articolo 21 (Entrata in vigore)
Tiziano Menduto
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