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ImpresaSicura: scelta e uso dei dispositivi di protezione individuale

ImpresaSicura: scelta e uso dei dispositivi di protezione individuale
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: DPI

05/09/2014

Un progetto multimediale si sofferma sui dispositivi di protezione individuale utilizzabili nei luoghi di lavoro. La valutazione dei rischi, la normativa, la progettazione e i fattori di comfort e di efficacia. I DPI: quando usarli e come sceglierli.

Roma, 5 Sett – I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono essere considerati un importante strumento per la prevenzione e la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
E si deve ricorrere dei DPI quando, dopo aver adottato le misure generali di tutela quali misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, i “rischi residui” non possono essere ulteriormente evitati o sufficientemente ridotti.
 
Per parlare dell’importanza e delle caratteristiche dei DPI possiamo fare riferimento a Impresa Sicura, il progetto multimediale - elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail - che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.
Il progetto non ha prodotto solo materiale relativo alla prevenzione in diversi comparti lavorativi (metalmeccanica, cantieristica navale, lavorazione del legno, calzature, ...), ma anche materiale informativo specifico e dettagliato sui Dispositivi di Protezione Individuale.
 
Nel corso della navigazione nel progetto multimediale e sfogliando il documento “ImpresaSicura_DPI” (oltre 1100 pagine!) viene sottolineata più volte innanzitutto l’importanza della valutazione del rischio come “elemento cardine” del sistema di prevenzione aziendale, una valutazione finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
 


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Dispositivi di Protezione Individuale in DVD
Formazione sui rischi specifici per chi utilizza i dispositivi di protezione individuale (Art. 37 D.Lgs. 81/08) in DVD
 
 
E, come disposto dall’art. 77 del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro, ai fini della scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI):
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall’uso degli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
 
La parola “individuale” di DPI significa che “l’indumento, al momento dell’uso, protegge la singola persona. Il DPI copre o sostituisce l’abbigliamento personale ed essendo un articolo di abbigliamento è ‘indossato’, come nel caso del copricapo ovvero dei guanti ovvero degli indumenti di protezione, ma può essere anche ‘tenuto’ in mano, come nel caso dello scherma facciale a protezione del viso e del volto, richiedendo, quindi, una azione attiva da parte del lavoratore il DPI”.
 
Il documento, che riporta anche un utile “Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale”, ricorda che la completezza, concretezza e correttezza della valutazione dei rischi lavorativi “deve essere specifica non solo per attività svolta, ma anche per la collocazione del lavoratore. Pertanto nella stessa viene esplicitata anche la corretta attribuzione ed uso appropriato dei DPI, cioè cosa utilizzare e chi utilizza cosa e quando”.
 
Con riferimento all’Allegato VIII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., viene riportato nel dettaglio un elenco indicativo e non esauriente dei DPI.
L’Allegato riporta, tra l’altro, anche le attività e i settori di attività per i quali, a seguito di analisi e valutazione, può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.
 
Riprendiamo dall’allegato alcune indicazioni a carattere generale per l’uso dei DPI:
- protezione dei capelli: i lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo;
- protezione del capo: i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole;
- protezione degli occhi: i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati;
- protezione delle mani: nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione;
- protezione dei piedi: per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente;
- protezione delle altre parti del corpo: qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, I lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose (ghette basse che proteggono la caviglia);
- cinture di sicurezza: i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza;
- maschere respiratorie: i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori.
 
Mentre si ricorda che non costituiscono DPI:
a) “gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico (caschi, scudi, ecc);
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
A questi si devono aggiungere i dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro:
- le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);
- l’umidità, l’acqua (guanti per rigovernare, ecc.);
- il calore (guanti, ecc.)”.
 
Sottolineando che è oramai presente sul mercato un indefinito numero di DPI che si differenziano per costi, grado di protezione, comfort, peso, il documento si sofferma poi sulla scelta dei DPI.
Si ricorda che la normativa “dà grande importanza alla consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS, RLST,...) nella scelta del modello del DPI, che sarà fatta in base alle caratteristiche individuali, in modo da coinvolgerli attivamente e prevenire il non utilizzo. Non solo i preposti, ma anche i dirigenti e il datore di lavoro devono utilizzare i DPI adottati, sia per dare ‘il buon esempio’ sia per dimostrare la ‘condivisione’ della scelta, e quindi anche del ‘disagio’. Si consiglia, laddove sia possibile e/o fattibile, un uso graduale del DPI, specialmente se è previsto un utilizzo continuativo, al fine di ridurre il senso di disagio collegato al primo utilizzo. Qualora il senso di disagio non sparisca né si riduca sensibilmente, sarà utile verificare se il DPI adottato è effettivamente adatto al lavoro espletato o alle caratteristiche del lavoratore”.
 
Dopo aver ricordato la divisione in tre categorie (ad esempio rientrano nella terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente), il documento – che vi invitiamo a visionare integralmente – si sofferma sugli obblighi di utilizzo, sulla segnaletica necessaria, sui requisiti normativi e sulla nota informativa del fabbricante.
 
Concludiamo rimandando a futuri approfondimenti del giornale la trattazione di singole tipologie di dispositivi e riportando alcune indicazioni su alcuni aspetti di cui tener conto nella scelta e progettazione dei DPI:
- principi di progettazione: “i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni d’impiego cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata”. In particolare il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all’atto della progettazione “è quello al di là dal quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l’esposizione al rischio o il normale svolgimento dell’attività”.
Qualora “le diverse condizioni d’impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all’atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate”;
- innocuità dei DPI: “ovvero assenza di rischi e altri fattori di disturbo ‘autogeni’. I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili d’impegno”. Il documento riporta specifiche indicazioni relative a:  materiali costitutivi appropriati; stato di superficie adeguato (ad esempio senza asperità, spigoli vivi, sporgenze, ...) di ogni parte di un DPI a contatto con l’utilizzatore; ostacoli massimi ammissibili per l’utilizzatore”;
- fattori di comfort e di efficacia: i DPI devono “essere progettati e fabbricati in modo tale che l’utilizzatore li possa indossare nel modo più comodo, nella posizione appropriata, e devono essere adeguati al periodo necessario e prevedibile dell’impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. Infatti, l’indumento non deve essere stretto da ostacolare il flusso sanguigno, né tanto largo da interferire con i movimenti. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell’utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri”. Inoltre i DPI “devono essere i più possibili leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia” e i modelli di DPI immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo “devono essere tra loro compatibili, anche se di categoria o tipo o di modello diverso”.
Si segnala che è assolutamente necessaria la valutazione dell’idoneità ovvero non idoneità all’utilizzo da parte del lavoratori dei DPI in particolare con:
- “uso di maschere facciali o di autorespiratori in presenza problemi respiratori;
- reazione cutanea a guanti, indumenti protettivi, maschere facciali per potenziali allergie;
- uso di calzature rigide per incompatibilità motoria”.
E in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, “questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti”.
 
 
Riportiamo, per concludere, l’indice generale del documento:
 
Capitolo 1 DPI specifici
1.1 Dispositivi di protezione
1.2 Attribuzione e uso appropriato dei DPI
1.3 Quando sono necessari i DPI
1.4 Non costituiscono DPI
1.5 La scelta dei DPI
 
Capitolo 2 Parte generale comune a tutte le lavorazioni
2.1 Definizione
2.2 Obbligo di uso
2.3 Requisiti
2.4 Scelta
2.5 Regole interne di approvvigionamento
2.6 Informazione, formazione, addestramento
2.7 Consegna
2.8 Utilizzo e vigilanza
2.9 Pulizia e manutenzione
2.10 Normativa di riferimento
Appendice 1 D. Lgs. 81/08, Articoli 74-79
Appendice 2 D. Lgs. 81/2008 - All. VIII
Appendice 3 D. Lgs. 475/92 - Dispositivi di Protezione Individuale
Appendice 4 D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10
Appendice 5 D.M. 2 maggio 2001
 
Capitolo 3 Dispositivi di protezione della testa
3.1 Elmetto
3.2 Cuffia
3.3 Cappuccio
Appendice 1 Elenco Norme UNI EN - Dispositivi di protezione della testa per l’attività lavorativa
Appendice 2 Elenco Norme UNI EN - Dispositivi di protezione della testa per discipline sportive e attività di tempo libero
 
Capitolo 4 Dispositivi di protezione dell’udito
4.1 Introduzione
4.2 Classificazione
4.3 Selezione
4.4 Uso
4.5 Cura e manutenzione
Appendice 1 Protettori dell’udito
 
Capitolo 5 Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
5.1 Descrizione
5.2 Caratteristiche
5.3 Utilizzo
5.4 Marcatura
Appendice 1 Allegato 3 - Protezione personale degli occhi
 
Capitolo 6 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
6.1 Descrizione
6.2 Caratteristiche
6.3 Utilizzo
6.4 Marcatura
6.5 Atmosfere dei luoghi di lavoro
Appendice 1 Allegato 2 - Protezione delle vie respiratorie
Appendice 2 Filtri antipolvere
Appendice 3 Semimaschera filtrante contro particelle
Appendice 4 Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione
 
Capitolo 7 DPI delle mani e delle braccia
7.1 Descrizione
7.2 Utilizzo
7.3 Classificazione
7.4 Marcatura ed informazioni
 
Capitolo 8 Dispositivi di protezione dei piedi
8.1 Introduzione
8.2 Classificazione e caratteristiche
8.3 Marcatura e nota informativa
8.4 Manutenzione
8.5 Utilizzo e criteri generali di scelta
8.6 Norme di riferimento
 
Capitolo 9 Dispositivi di protezione del corpo
9.1 Descrizione
9.2 Caratteristiche
9.3 Classificazione
9.4 Marcatura
9.5 Uso e manutenzione
9.6 Informazioni fornite dal fabbricante
Appendice 1 Allegato 4 - Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi
Appendice 2 Linee Guida, Microclima
Appendice 3 Linee Guida Commissione 99-92 CEE
Appendice 4 Linee Guida per l’individuazione degli indumenti di protezione contro i rischi meccanici nell’uso di coltelli a mano
Appendice 5 Linee Guida per l’uso in sicurezza delle motoseghe portatili per potatura
Appendice 6 Linee Guida per l’individuazione degli indumenti di protezione contro i rischi meccanici nell’uso di motoseghe
a catena portatili
Appendice 7 La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali
 
Capitolo 10 DPI di protezione contro la caduta dall’alto
10.1 Descrizione
10.2 Caratteristiche
10.3 Utilizzo
10.4 Marcatura
10.5 Nota informativa fornita dal fabbricante
 
Capitolo 11 Protezione della pelle
11.1 C rema protettiva/pomata
Appendice 1 Classificazione del fototipo secondo Fitzpatrick
Appendice 2 Elenco Norme UNI
 
 
 
 
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Tiziano Menduto
 


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