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Il nuovo regolamento sulla sicurezza dei prodotti

Il nuovo regolamento sulla sicurezza dei prodotti
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

24/04/2024

La sostituzione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti con il regolamento sulla sicurezza dei prodotti (UE) 2023/988 del 10 maggio 2023. Quali sono gli obblighi degli operatori economici?

Pubblichiamo un articolo tratto dalla rivista pubblicata dal KAN (Commissione per la sicurezza sul lavoro e la standardizzazione Tedesco) che affronta il tema della sostituzione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti con il regolamento sulla sicurezza dei prodotti (UE) 2023/988 del 10 maggio 2023, avvenuta a partire dal 13 dicembre 2024. Trattandosi di un regolamento, il documento non avrà bisogno di essere trasposto in diritto nazionale ed sarà immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Il nuovo regolamento sulla sicurezza dei prodotti 

Il regolamento sulla sicurezza dei prodotti si basa sul Nuovo Quadro Giuridico, che unifica la sorveglianza del mercato, l’accreditamento, la valutazione della conformità e la marcatura CE dei prodotti. Per quanto riguarda definizioni, procedure ed elenchi di obblighi, il dispositivo risulta notevolmente ampliato. Ciò non di meno, la sostanza del diritto europeo in materia di sicurezza dei prodotti rimane invariata. 

Campo d’applicazione, definizioni e principio di sicurezza generale

Benché a prima vista l’articolo 2 del regolamento sulla sicurezza dei prodotti sembri suggerire altro, il campo d’applicazione non è cambiato: l’obiettivo dichiarato rimane quello di garantire un alto livello di sicurezza dei consumatori e realizzare un mercato interno senza confini. Nel documento trovano però posto per la prima volta definizioni di concetti come quelli di “rischio”, “importatore” e “fornitore di servizi di logistica”, che da tempo sono ormai radicati nella normativa europea sui prodotti. A queste si aggiungono le definizioni di vari concetti riguardanti la normazione, p. es. quelli di “norma europea” e di “organizzazione europea di normazione”. Rimandando alle definizioni del regolamento europeo sulla normazione, queste creano maggior chiarezza contestualmente all’applicazione. Diversamente da quanto avveniva in passato, ora tutti gli operatori economici sono esplicitamente tenuti a immettere o mettere a disposizione sul mercato esclusivamente prodotti sicuri. Per prodotto si continua a intendere ogni articolo destinato ai consumatori o da questi utilizzato in condizioni ragionevolmente prevedibili. 

Valutazione della sicurezza dei prodotti

La procedura di valutazione della sicurezza non è cambiata in modo sostanziale, tuttavia i nuovi articoli 6 e 8 del regolamento la disciplinano in maniera molto più dettagliata. Determinante è innanzitutto la presunzione di conformità di cui all’art. 7, paragrafo 1. In base a quest’ultimo un prodotto è da considerarsi sicuro se conforme alle norme europee applicabili i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE – o, in mancanza di dette norme, se soddisfa i requisiti di legge nazionali, a patto che non violino il diritto europeo. Per ragioni di armonizzazione la Commissione europea viene autorizzata a stabilire mediante atti esecutivi quali requisiti di sicurezza specifici debbano essere disciplinati tramite norme europee. 

L’articolo 6 elenca inoltre una serie di aspetti da tenere presenti nel quadro della procedura di valutazione. In tal senso rilevanti sono le caratteristiche di cibersicurezza che un prodotto deve possedere per risultare protetto da influenze esterne. A queste si aggiungono le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto, ossia l’intelligenza artificiale. Infine, laddove non sia data la presunzione di conformità, ai sensi dell’articolo 8 si può anche continuare a tenere conto di norme e standard subordinati alle leggi. 
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Obblighi degli operatori economici

Già dalla lunghezza del capo III del regolamento sulla sicurezza dei prodotti s’intuisce che il legislatore europeo era interessato a una disciplina esaustiva. Gli obblighi legali per quel che riguarda la sicurezza dei prodotti continuano a orientarsi al grado di vicinanza dell’operatore economico al prodotto. Primo destinatario di tali obblighi è pertanto il fabbricante. Anche chi distribuisce un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale è però ritenuto un fabbricante. Per la prima volta il testo stabilisce espressamente che è da considerarsi fabbricante anche colui che apporta una modifica sostanziale al prodotto. Nello stesso tempo viene definito il concetto di modifica. 

Il regolamento disciplina anche la figura del rappresentante autorizzato, di cui già si parlava nel regolamento sulla vigilanza del mercato. Il suo ruolo viene però modificato attraverso l’introduzione di obblighi supplementari come quello dell’esame della documentazione tecnica. Il fabbricante è tenuto a segnalare alle autorità competenti eventuali incidenti provocati da uno dei suoi prodotti. Importatori e distributori hanno l’obbligo di trasmettergli le informazioni del caso. 

Tutti gli operatori economici devono predisporre procedure interne volte a garantire il rispetto degli obblighi loro spettanti (articolo 14). Per alcuni prodotti o categorie di prodotti la Commissione può istituire un sistema di tracciabilità in cui vanno immessi dati che “permettono l’identificazione del prodotto, dei suoi componenti o degli operatori economici coinvolti nella sua catena di fornitura”. Questi obblighi interni di valutazione della conformità esistevano già, ma per la vigilanza del mercato non rivestivano un ruolo così centrale. Rafforzano perciò l’impressione che il legislatore europeo punti sempre più a dei sistemi, e non solo a prodotti conformi alla legislazione. 

Vendita a distanza, mercati online

Chi mette in vendita un prodotto a distanza deve rendere disponibili i dati di contatto del fabbricante o del responsabile del prodotto, un’immagine dell’articolo in questione e tutte le necessarie avvertenze e informazioni sulla sicurezza. In 12 paragrafi vengono disciplinati in modo esaustivo i nuovi obblighi spettanti ai fornitori di mercati online come da articolo 22 del regolamento sulla sicurezza dei prodotti. Tra detti obblighi figura p. es. l’istituzione di un punto di contatto per le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, regole per ordini delle autorità, richiami di prodotti e obblighi di cooperazione.

Vigilanza del mercato

La vigilanza del mercato si orienta al regolamento (UE) 2019/1020, di cui vengono dichiarate applicabili alcune parti. Gli Stati membri continuano a segnalare i prodotti non sicuri tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate (ex RAPEX). Viene inoltre istituito il Safety Business Gateway. Quest’ultimo è concepito per consentire una comunicazione agevole tra operatori commerciali e gestori di mercati online da un lato e autorità di vigilanza del mercato e consumatori dall’altro. 

Considerazioni finali

La collaborazione a livello europeo tra le varie autorità di vigilanza del mercato nonché tra queste e la Commissione s’intensifica. Ai fini della comunicazione e del coordinamento tra autorità viene istituita una rete per la sicurezza dei consumatori. Per alcuni prodotti o categorie di prodotti, inoltre, sono previste delle misure di controllo coordinate. In caso di rischi per la salute e sicurezza dei consumatori riconducibili a un prodotto anche la Commissione può, di propria iniziativa o dietro iniziativa di uno Stato membro, mettere in campo delle misure – divieti di messa in circolazione compresi – servendosi di atti esecutivi. 


Philipp Reusch 

Fonte: KanBrief 4/23



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