Ponteggi e sicurezza: piano di posa, ancoraggi e ruolo del preposto
Genova, 3 Mag – Per migliorare la prevenzione degli infortuni in edilizia, con particolare riferimento ai lavori in quota e ai ponteggi, è necessario aumentare la conoscenza non solo delle norme correlate, ma anche dei pericoli e delle misure di prevenzione più adeguate alle specifiche situazioni ambientali.
Proprio per rafforzare le iniziative di tutela delle condizioni di sicurezza dei cantieri edili è stato presentato nel mese di giugno 2023 un vademecum realizzato da Regione Liguria e Prefettura di Genova, attraverso l’operato di un tavolo tecnico in materia edile con varie realtà del territorio. Il “ Vademecum tecnico – Lavori in quota”, come ricordato in un precedente articolo, ha l’obiettivo di diffondere sul territorio “informazioni e conoscenze utili a promuovere l’adozione di misure di prevenzione e protezione, anche attraverso l’autovalutazione e l’autocontrollo”.
Con particolare attenzione alla sicurezza sui ponteggi - il documento affronta anche vari altri argomenti (trabattelli, reti, parapetti, piattaforme, …) - ci soffermiamo oggi su quanto indicato in relazione a:
- Vademecum tecnico e ponteggi: il montaggio e il ruolo del preposto
- Vademecum tecnico e ponteggi: la verifica del piano di posa
- Vademecum tecnico e ponteggi: la stabilità dei ponteggi e gli ancoraggi
Vademecum tecnico e ponteggi: il montaggio e il ruolo del preposto
All’interno del capitolo dedicato ai ponteggi (capitolo 1) ci si sofferma sul Piano di montaggio uso e smontaggio (PiMUS), sulla squadra di montaggio e sul ruolo del preposto.
Riguardo a questi temi si indica che la composizione della squadra di montaggio del ponteggio “deve essere definita in sede di PiMUS” e che le linee guida ex ISPESL parlano di una “composizione di almeno tre lavoratori di cui uno con funzioni di preposto in accordo all’art. 123 D.Lgs. 81/2008”.
Si segnala poi che:
- “tutti i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio e smontaggio devono aver ricevuto la formazione prevista dall’allegato XXI D. Lgs. 81/2008”;
- “il lavoratore, che, a terra, fosse impiegato in mere attività di carico, scarico e trasporto dei materiali occorrenti può non aver ricevuto la formazione come addetto. In tal caso lo stesso non può essere impegnato nell’attività di trasformazione/assemblaggio a terra”.
Riguardo al ruolo del preposto si indica poi che questo importante attore della sicurezza di cantiere “sorveglia direttamente tutte le fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, affinché le operazioni procedano secondo il PiMUS, perciò la sua presenza in cantiere è indispensabile durante i lavori”. E il datore di lavoro “individua quale preposto un soggetto, gerarchicamente sovraordinato agli altri lavoratori, in possesso di adeguate competenze professionali, e ne prevede l’eventuale assenza, disponendo la sostituzione ovvero l’interruzione dei lavori. Il preposto deve disporre e conoscere tutta la documentazione a corredo dell'opera provvisionale (progetto, disegno esecutivo, ecc.) e deve essere in possesso, oltreché della formazione da addetto (allegato XXI), anche della formazione prevista dall'art. 37 c. 7 D.lgs. 81/2008, come chiarito dall'interpello n. 16/2015”.
Vademecum tecnico e ponteggi: la verifica del piano di posa
Sempre riguardo alla sicurezza dei lavori in quota e dei ponteggi, il documento fa riferimento anche al piano di posa.
Infatti il datore di lavoro dell’impresa incaricata del montaggio del ponteggio, “sulla base della configurazione dell’opera provvisionale, deve provvedere alla verifica del piano di posa, ovvero assicurarsi che le azioni trasmesse dai montanti siano sopportabili, con adeguato margine di sicurezza, dal piano di appoggio degli stessi”.
E per fare questo è necessario:
- conoscere le azioni massime trasmesse dai montanti al piano di appoggio, desumendone il valore dal libretto o dalla relazione di calcolo del ponteggio;
- conoscere la resistenza del piano di appoggio. A tal riguardo è necessario che sia effettuata una preliminare ricognizione finalizzata a verificare eventuali condizioni di posa particolari (presenza di solette a copertura di intercapedini; presenza di griglie e tombini; posa su balconi, poggioli e terrazzi; presenza di materiali incoerenti, pendenza del terreno che potrebbe ridurre il piano di appoggio ecc.), per le quali può essere necessario l’intervento di un professionista abilitato che attesti la capacità portante delle superfici e del terreno;
- stabilire le eventuali modalità di ripartizione del carico (ad es. con uso di tavoloni, ecc.)”.
Chiaramente la presenza di eventuali condizioni di posa particolari “deve essere fatta oggetto di valutazione già in sede di progetto, in modo da individuare le migliori soluzioni per la stabilità dell’opera provvisionale. Gli esiti di tale verifica e le considerazioni condotte devono essere riportate nel PiMUS (p.to 7.2 all. XXII D. Lgs. 81/2008)”.
Vademecum tecnico e ponteggi: la stabilità dei ponteggi e gli ancoraggi
Infine, sempre attraverso il contenuto del vademecum regionale, ci soffermiamo sulla stabilità dei ponteggi e sugli ancoraggi.
Si indica che la stabilità dei ponteggi metallici fissi “dipende in misura essenziale dal numero, dalla distribuzione e dalle caratteristiche degli ancoraggi, che li vincolano agli edifici serviti (cfr. Circ. Min. Lavoro n. 149/85)”.
A questo proposito il datore di lavoro dell’impresa incaricata del montaggio del ponteggio “individua nel PiMUS tipologia e modalità di realizzazione degli ancoraggi, in conformità al libretto ed alle eventuali previsioni di progetto”. E nella scelta “devono essere considerate, preliminarmente, anche le caratteristiche dell’opera servita alla quale si intende ancorare il ponteggio (geometria, materiale base, ecc.)”.
Il documento riporta alcuni casi particolari.
Ad esempio, quando si fa ricorso a tassello con golfare (anello, ndR) fissato nella muratura “è necessario:
- conoscere le caratteristiche tipologiche e di resistenza della struttura di supporto (calcestruzzo, pietrame, laterizio, ecc.);
- scegliere un ancorante adatto alla struttura di supporto;
- determinare mediante valutazioni analitiche (secondo norma tecnica ed istruzioni del fabbricante) e/o mediante prove di estrazione in campo la resistenza dell’ancoraggio, verificando, conseguentemente, la capacità dello stesso a sopportare, con adeguato margine di sicurezza, le azioni previste, come desumibili dal libretto o dal progetto del ponteggio”.
Gli eventuali casi in cui non sia possibile l’ancoraggio all’opera servita (ad es. nel caso di demolizioni, ecc.), “dovranno essere fatti oggetto di specifica progettazione, ai sensi dell’art. 133 D. Lgs. 81/2008, finalizzata ad individuare le migliori soluzioni per la stabilità del ponteggio (vincoli a puntone, zavorre, ecc.)”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori dettagli, i riferimenti bibliografici e si sofferma, riguardo ai ponteggi, anche sui seguenti argomenti:
- autorizzazione ministeriale e configurazioni fuori schema e miste
- piano di Montaggio Uso e Smontaggio e disegno esecutivo
- parapetto dell’ultimo impalcato con funzione anti-caduta dalla copertura
- distanza dalla muratura servita e rimozione temporanea dei parapetti
- presenza di ascensori e piattaforme vincolati al ponteggio
- castello di tiro
- mantovana parasassi.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Regione Liguria, Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo, “Vademecum tecnico – Lavori in quota”, documento curato dalle varie realtà componenti il Tavolo Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova, Piano regionale della prevenzione 2021-2025, edizione dicembre 2022.
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