Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Check list: sorveglianza del rischio incendio nelle strutture sanitarie

Check list: sorveglianza del rischio incendio nelle strutture sanitarie

Autore:

Categoria: Prevenzione incendi

02/05/2024

Proposta di una check list per sorvegliare periodicamente, nei luoghi di lavoro, presidi, materiali e locali potenzialmente pericolosi nell’ambito del rischio incendio. Focus su realtà complesse come le strutture sanitarie.

Con l’obiettivo di diventare, come giornale, uno strumento per la condivisione della documentazione utile al miglioramento delle strategie di prevenzione, pubblichiamo il contributo di un nostro lettore, Lara Fileccia, Tecnico della Prevenzione presso il Servizio di Prevenzione e Protezione AsFO (Azienda sanitaria Friuli Occidentale).

Il documento presentato dal lettore, e allegato all’articolo, è una check list per la sorveglianza antincendio.


Pubblicità
Incendio - Prevenzione e protezione - 1,5 ore
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 - Prevenzione e gestione degli incendi.

 

Check list per la sorveglianza interna del rischio incendio: esperienza nelle strutture sanitarie

 

L’attività prevenzionistica in materia antincendio comprende una grande quantità di fattori e di situazioni da monitorare costantemente.

 

Inquadramento legislativo

L’ex DM 10 marzo 1998Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” abrogato dal DM 1 settembre 2021, Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio” definisce come sorveglianza dei presidi antincendio, un insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni (art. 1).

 

Tale attività è secondaria a quelle della manutenzione e del controllo definito dalla legislazione.

 

Inoltre nell’allegato 1 del DM 1 settembre 2021, punto 2) Sorveglianza cita “Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo”.

 

Per le strutture sanitarie si applicano altre normative oltre quella sopracitata (utilizzata soprattutto per i servizi amministrativi del contesto sanitario o altre realtà minori e dove non è costante l’attività prettamente sanitaria), per il restante vengono applicati il D.M. 29 marzo 2021 (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq), il D.M. 18 settembre 2002 e il decreto 19 marzo 2015 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.

 

La cultura che sta comunque dietro a queste normative è l’istituzione di un governo del rischio incendio tramite l’applicazione di un Sistema di Gestione Antincendio. In tale Sistema il Datore di lavoro definisce anche la modalità di sorveglianza (con le caratteristiche citate nel DM 01/09/2021), nei suoi luoghi di lavoro.

 

Contesto di applicazione della lista di controllo o check list e modalità di informazione

In realtà complesse come le strutture sanitarie, la sorveglianza di alcuni fattori prevenzionistici, come le vie di fuga libere o la conservazione delle sostanze infiammabili è spesso lasciata alla buona volontà degli operatori o dei preposti.

 

C’è da considerare che l’elevato turnover di operatori sanitari cui stiamo assistendo in questi ultimi anni, nelle varie strutture sanitarie, non aiuta a gestire bene il controllo e la sorveglianza dei livelli di sicurezza nel luogo di lavoro come, ad esempio, la conoscenza di tutte le vie di uscita presenti in quella struttura, l’immagazzinamento corretto dei prodotti infiammabili nei vari magazzini di reparto, o la fruibilità degli estintori, ecc. Una delle conseguenze del turnover, applicata alla sicurezza antincendio, è il continuo movimento di lavoratori, inteso come neoassunti, operatori cessati, spostamenti interni, che non permette un chiaro passaggio di consegne e di informazioni, né una stabilità conoscitiva all’interno del luogo e quindi della sua gestione.

 

L’altra motivazione che ha spinto affinché si creasse uno strumento condiviso è che le questioni relative all’antincendio in un reparto spesso vanno in coda ad una miriade di problematiche ritenute più importanti sia dai preposti che dagli stessi dirigenti.

 

Nel 2017 è stata realizzata una lista di controllo per responsabilizzare ed aiutare gli operatori a conoscere meglio la struttura dove operano in un’ottica di gestione delle emergenze.

 

La check list nasce per essere utilizzata da tutti in modo sistematico e non solo per essere in capo, come le tante altre cose, al preposto, anche perché in caso di emergenza, il preposto potrebbe non esserci, quindi si è ritenuto opportuno che tutti gli operatori debbano essere a conoscenza del proprio luogo di lavoro in un’ottica di gestione delle emergenze in maniera più efficace, pertanto questo strumento è a supporto delle esercitazioni antincendio, come rinforzo costante di tali conoscenze.

 

Abbiamo iniziato a costruire la scheda e a testarla come progetto pilota su pochi servizi, per valutare l’utilità e la fattibilità della stessa, visti poi i buoni risultati è successivamente illustrata durante i corsi antincendio per il personale e durante i corsi specifici per dirigenti e preposti. Questo al fine di allargare la cerchia delle persone informate.

 

La scelta comunicativa è stata di non “calarla dall’alto” come l’ennesima cosa da fare al fine di evitare un ostruzionismo nella prima fase, ma soprattutto per spiegare direttamente ai lavoratori il motivo per cui è stata creata, la compilazione ed il suo corretto utilizzo.

 

L’altra informazione data è che lo strumento sopra citato non è obbligatorio, ma fa parte di quelle modalità che l’azienda adotta per migliorare il proprio livello di prevenzione; pertanto se si nota che la check list non viene utilizzata nel tempo, si cercheranno nuovi metodi per gestire il processo di controllo e sorveglianza relativo all’antincendio.

 

Strutturazione della lista di controllo o check list

La check list riporta 11 items da verificare, riportati di seguito. I destinatari di questa lista di controllo sono tutti gli operatori di un servizio specifico. Tale strumento dovrà esser compilato, non da un solo operatore individuato, ma da tutto il gruppo di lavoro, alternandosi con cadenza mensile.

 

Prima dell’utilizzo della scheda, il SPP indice una riunione con il personale per illustrare le modalità di compilazione, il commento di ogni singola voce, le modalità di archiviazione della stessa e le aree di competenza per ogni servizio dove si consiglia l’utilizzo della scheda.

 

Il modulo è presente nell’Intranet aziendale. Una volta scaricata la scheda, l’operatore responsabile per quel mese, dovrà effettuare un sopralluogo nella struttura di sua competenza (nelle realtà di un reparto di degenza, il tempo medio per la rilevazione è di circa 10 minuti).

 

La scheda consiste nel controllare gli 11 items. Per ogni item andrà segnato se la condizione è coerente con la realtà (colonna del SI) o se la situazione reale non è conforme a quella indicata sulla scheda (colonna del NO) oppure NON APPLICABILE, laddove quella condizione non esiste o non è contemplata per quella struttura. L’operatore potrà altresì inserire delle note a sua discrezione per perfezionare il controllo.

 

Nel caso in cui, per gli items n° 1, 5, 6, 7, 8, 9 dove la voce non è contrassegnata con * e la condizione non è conforme a quella indicata (croce sulla colonna NO) es. Item 1: Le vie di esodo sono tenute sgombre da depositi (materiali, sedie, tappeti, ecc..) che potrebbero causare ostruzione alla percorribilità delle stesse, deve essere cura dell’operatore ripristinare le condizioni di sicurezza (ad es. rimuovendo l’ostacolo…).

 

Nel caso in cui per gli items n° 2, 3, 4, 10, 11 dove la voce è contrassegnata con * e la condizione non è quella indicata (croce sulla colonna NO) es. Item 2: Le porte delle uscite di emergenza sono facilmente apribili nel verso dell'esodo *, l’operatore od il suo preposto invierà la scheda all’Ufficio Tecnico alla quale spetterà il compito di ripristinare la condizione di sicurezza.

 

Terminato il sopralluogo ed eventuali coinvolgimenti di altre strutture, l’operatore dovrà scannerizzare la scheda, inviarla a chi di competenza ed archiviarla.

 

Gli items individuati sono:

  1. Le vie di esodo sono tenute sgombre da depositi (materiali, sedie, tappeti, ecc.) che potrebbero causare ostruzione alla percorribilità delle stesse
  2. Le porte delle uscite di emergenza sono facilmente apribili nel verso dell'esodo *
  3. Le porte delle uscite di emergenza si richiudono correttamente *
  4. In caso di porta REI tenuta aperta dal magnete, al suo sblocco la porta si chiude correttamente *
  5. Le sostanze/preparati pericolosi sono conservati in luoghi non accessibili a persone estranee (custoditi sotto chiave)
  6. Le prese di corrente sono libere da materiale cartaceo e/o infiammabile
  7. I depositi /magazzini sono ordinati e liberi da ostacoli nel movimento
  8. I vani tecnici sono liberi da materiali depositati
  9. Gli estintori e/o gli armadi antincendio presenti sono ubicati in posizione accessibile e visibile
  10. Gli estintori sono presenti e sono accompagnati dal cartellino/etichetta che certifica l'avvenuta manutenzione semestrale *
  11. Il manometro degli estintori a polvere hanno l'ago sulla zona verde *

 

Dati di monitoraggio

La check list è stata attivata su 51 strutture dell’azienda sanitaria di Pordenone, dal 2017. Successivamente all’incontro iniziale di presentazione della lista di controllo, abbiamo deciso come SPP di lasciare ad ogni servizio la libertà nell’applicare la scheda, proprio per evitare che gli operatori si sentissero controllati in questa attività, si riportano sotto i dati sull’andamento della rilevazione:

 

 

Dal 2017 al 2021 si è registrato nei 51 servizi analizzati una costanza nell’applicazione della lista di controllo, nonostante l’evento pandemico.

 

I dati raccolti spiegano quanto segue:

  1. 6 servizi su 51 hanno smesso di utilizzare la lista di controllo nel 2021,
  2. 7 servizi su 51 hanno smesso nel 2022,
  3. 10 servizi su 51 hanno smesso nel 2023.
  4. 28 servizi continuano, senza “pressioni” da parte del SPP, a monitorare gli items mensilmente, segnalando le anomalie quando vengono riscontrate.

 

Conclusioni

Le motivazioni per l’abbandono dello strumento sono prevalentemente riconducibili al cambio del preposto ed al mancato passaggio delle consegne e a dimenticanza.

 

Le motivazioni per il proseguo nell’applicazione della lista sono riconducibili al senso di responsabilizzazione del singolo operatore ed all’importanza del compito assegnato a ciascuno durante un’eventuale situazione di emergenza in quanto, ovviamente, non è noto chi sarà presente in quel contesto ed avere piena conoscenza del luogo di lavoro supportato dalle esercitazioni antincendio e dalla scheda aiuta l’operatore ad essere più efficiente ed efficace.

 

La scheda viene illustrata anche ai corsi di TIPO 1 – FOR secondo DM 2 settembre 2021, per aumentare la sensibilità degli operatori ad applicarla costantemente, visti inoltre i risultati ottenuti con il proseguo autonomo da parte degli operatori, la stessa verrà illustrata ed allargata a tutta l’azienda.

 

I ripristini delle anomalie sono stati celeri e la lista di controllo compilata viene trattata come segnalazione da parte del preposto o lavoratore ai sensi degli artt. 19 e 20 D.Lgs. 81/2008.

 

A seguito dei corsi specifici per dirigenti e preposti, effettuati secondo l’Accordo Stato Regioni 2011, con l’illustrazione del metodo e la sua rilevanza in merito al suo grado di prevenzione, sono aumentate le richieste per l’applicazione della check list nei servizi ancora scoperti.

 

 

Fileccia Lara

Tecnico della Prevenzione presso Servizio di Prevenzione e Protezione AsFO

 

 

 

Scarica il documento presentato nell'articolo:

“Check list mensile - Sorveglianza antincendio”, edizione 2024.

 


Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!