La nozione di lavori in quota e la protezione dal rischio caduta dall’alto
L’altezza superiore a 2 m dal suolo, tale da richiedere le misure di prevenzione dell’art. 122 DLgs 81/08 va calcolata, afferma la Cassazione, in riferimento all’altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno e non al piano di calpestio.