Aumento dell’età media dei lavoratori e lavori usuranti
Il costante aumento dell’età media della forza lavoro ha imposto il permanere nelle occupazioni anche a persone che hanno svolto durante la loro attività anche o in prevalenza mansioni particolarmente gravose e condizionanti il benessere psico-fisico.
Con la Legge di Bilancio 2017 sono state quindi riviste alcune regole di tutela previdenziale per i cosiddetti LAVORI USURANTI, sia per quelli già previsti dall’art.24 della Legge 214/2011 sia per altri di cui è stata riconosciuta l’incidenza negativa sul benessere fisico e psichico dei lavoratori.
L’azione di queste attività sulla psiche e/o sulle capacità funzionali fisiche dei lavoratori può manifestarsi per condizioni fisiche ed ambientali precarie, per ritmi lavorativi imposti ed uguali a sè stessi nel tempo, per un impegno psico-fisico intenso e continuativo, per gli orari di svolgimento del lavoro ed altresì in tutte le mansioni che potessero comprendere più di una di queste caratteristiche.
L’elenco dei LAVORI USURANTI comprende:
- Lavori in galleria, cava o miniera; tra questi sono inseriti anche gli addetti alle cave di materiale di pietra ed ornamentale
- Lavori di scavo in gallerie, in particolare per gli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e/o continuità
- Lavori nei cassoni ad aria compressa, per lavori di fondazioni idrauliche nelle costruzioni subacquee
- Lavori svolti dai palombari
- Lavori ad alte temperature, ove le misure di prevenzione e tutela non riescano ad essere esimenti il rischio (fonderie di seconda fusione, addetti a colate manuali, ecc)
- Lavori del vetro cavo (a mano ed a soffio)
- Lavori in spazi ristretti (intercapedini, cisterne, cunicoli, ecc)
- Lavori di asportazione amianto
A questo elenco deve aggiungersi il LAVORO NOTTURNO, purchè NON SALTUARIO, e quindi
- Per almeno 6 ore continuative, dalle 24 alle 5 del mattino, con un minimo di giorni lavorativi/anno compreso tra 64 e 79;
- Per almeno 3 ore tra le 24 e le 5 del mattino per uno o più anni continuativi.
Sono ora considerati USURANTI, e quindi ricompresi nelle maggiori tutele previdenziali,
- Lavori in catena di montaggio per produzione di serie, con misurazione di tempi e metodi ed attività monotona e ripetitiva
- Guida di veicoli trasporto persone, almeno 9 posti, compreso il conducente
Saranno poi considerati LAVORI GRAVOSI, e ricompresi in un anticipo pensionistico (APE) sociale, NON PENALIZZATO ECONOMICAMENTE, anche
-Operai di industrie estrattive e di edilizia
-Conduttori di gru e macchinari mobili per escavazioni edili
-Conciatori di pelli e pellicce
-Conduttori e personale viaggiante ferroviario
-Autisti di trasporti pesanti e camion
-Professioni infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con svolgimento a turni
-Addetti alle persone non autosufficienti
-Professori di scuole pre-primarie
-Addetti a facchinaggio
-Addetti, senza qualifiche specifiche, a pulizie
-Operatori ecologici e raccoglitori/smaltitori di rifiuti
Rimandando ai competenti uffici INPS l’esame dei singoli casi, più o meno particolari, i requisiti fondamentali per ottenere la PENSIONE ANTICIPATA, sono:
-Anzianità contributiva di almeno 35 anni
-Avere 61 anni e 7 mesi
Si deve cioè superare la “quota 97,6”,anticipando la quiescenza lavorativa da uno a due anni rispetto alla scadenza naturale.
Altri due requisiti sono poi richiesti:
-Almeno 7 anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, per le pensioni con decorrenza 31/12/2017
-Almeno la metà della vita lavorativa per le pensioni con decorrenza dal 01/01/2018 in poi.
Particolare importanza riveste poi la tutela dei lavoratori portatori di PATOLOGIE INVALIDANTI (es. INPS > 75%) e che rientrano o sono prossimi ai parametri suddetti; in questi casi gli anni di anticipo pensionistico possono aumentare in rapporto al grado di invalidità riconosciuta.
Viviamo in un momento sociale del mondo lavorativo che ha grande difficoltà a procedere con un progressivo ricambio generazionale e con molti lavoratori con carriere risalenti ad anni a bassa tutela dei luoghi di lavoro; questi provvedimenti possono sicuramente rappresentare una valida opportunità di miglioramento delle condizioni dei lavoratori ed una diminuzione delle problematiche legate alle molte limitazioni e prescrizioni che i Medici Competenti devono assegnare e che le aziende, coi loro Servizi di Prevenzione e Protezione, faticano spesso a rispettare per l’attuale contrazione del lavoro e la necessità cogente di una sempre maggiore polivalenza.
Luigi Dal Cason
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Rispondi Autore: abele carnovali - likes: 0 | 17/02/2017 (10:22:33) |
chiedo scusa, cosa si intende per:"Saranno poi considerati LAVORI GRAVOSI, e ricompresi in un anticipo pensionistico (APE) sociale, NON PENALIZZATO ECONOMICAMENTE". è gia previsto che lo siano? Quando lo saranno? cordiali saluti |
Rispondi Autore: abele carnovali - likes: 0 | 17/02/2017 (10:44:55) |
chiedo scusa, cosa si intende per:"Saranno poi considerati LAVORI GRAVOSI, e ricompresi in un anticipo pensionistico (APE) sociale, NON PENALIZZATO ECONOMICAMENTE". è gia previsto che lo siano? Quando lo saranno? cordiali saluti |
Rispondi Autore: Laura Brena - likes: 0 | 18/02/2017 (07:28:05) |
Cosa significa: "Si deve cioè superare la “quota 97,6”,anticipando la quiescenza lavorativa da uno a due anni rispetto alla scadenza naturale" Se é la quota da superare sommando anni contributivi ed età, c'è qualcosa che non torna, perché dovrebbe essere 96,7. É un errore di battitura? |