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Committente privato e infortunio: l’assoluzione del cittadino diligente
Un infortunio grave durante la potatura di alberi ad alto fusto nel giardino di casa, un committente privato privo di competenze tecniche, un'impresa risultata inadeguata. Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1193/2026 resa dal Giudice dott. Davide Rizzuti all'udienza predibattimentale del 26 marzo 2026, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti del committente, assistito dagli Avv.ti Erika Galati e Dubini Rolando del Foro di Milano, tracciando un perimetro nitido — e favorevole al cittadino — dei doveri prevenzionistici gravanti sul committente privato non professionale.
Il fatto
Il 4 marzo 2022, presso un'abitazione privata di Paderno Dugnano, un lavoratore impegnato in lavori di potatura di alberi ad alto fusto cadeva da una scala a pioli da un'altezza superiore ai dieci metri, riportando una frattura somatica mielica della vertebra D11 con contusione polmonare, cui conseguiva una paraplegia flaccida permanente degli arti inferiori, con un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per 180 giorni.
I lavori erano stati commissionati dal proprietario dell'immobile a un'impresa individuale, il cui titolare — giudicato separatamente e condannato con sentenza n. 2722/2025 del Tribunale di Monza — aveva assunto il lavoratore il giorno precedente l'infortunio, senza contratto, senza formazione sulla sicurezza e senza dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro in quota. Dagli accertamenti dell'A.T.S. della Città Metropolitana di Milano emergeva che la scala a pioli utilizzata era «del tutto inadeguata alla complessità e alla pericolosità delle lavorazioni da eseguire».
Il Pubblico Ministero contestava al committente il reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica (artt. 113, 590 commi 1 e 3 c.p., e plurime disposizioni del D.Lgs. 81/2008), addebitandogli di aver omesso di verificare il possesso, da parte dell'impresa, dei requisiti di sicurezza richiesti — incluso il documento di valutazione dei rischi e il DURC — e di non aver verificato l'utilizzo di adeguati sistemi di protezione collettiva.
La decisione del Tribunale
Il Giudice Rizzuti — all'esito dell'udienza predibattimentale e in accoglimento della memoria difensiva depositata dagli Avv.ti Galati e Dubini — ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 554-ter, comma 1, c.p.p., ritenendo che «gli elementi acquisiti nel fascicolo del Pubblico Ministero non consentano una ragionevole previsione di condanna».
La motivazione della sentenza si sviluppa su quattro piani argomentativi, sorretti da un esame puntuale della giurisprudenza di legittimità e delle risultanze istruttorie.
I principi della Cassazione sul committente privato non professionale
Il Tribunale ha ancorato la propria decisione ai principi affermati dalla Suprema Corte, e in particolare alla sentenza Cass. pen., Sez. IV, n. 26335 del 2021, che costituisce il leading case in materia. In quella pronuncia — espressamente richiamata dal G.U.P. nell'ordinanza di imputazione coatta — la Cassazione ha chiarito che «nell'ipotesi di conferimento di appalto domestico, non può, in generale, ritenersi che il committente non professionale sia tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale per evitare il verificarsi di infortuni», poiché «ciò implicherebbe una formazione del cittadino comune non prevista dall'ordinamento, che la pretende nei confronti del datore di lavoro e dei soggetti dal medesimo designati o comunque di soggetti professionalmente deputati ad assicurare la sicurezza delle lavorazioni».
Il principio è stato confermato da un indirizzo ormai consolidato, che trova riscontro anche nella giurisprudenza successiva. Tra le pronunce più significative richiamate dalla sentenza, Cass. pen., Sez. IV, n. 5946 del 2020 ha ribadito che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre «verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo». Nello stesso senso, Cass. pen., Sez. IV, n. 37761 del 2019 ha precisato che «la non idoneità dell'impresa non può essere valutata ex post solo in base alla dinamica dell'incidente», richiedendosi uno specifico accertamento del difetto di diligenza nella scelta.
Il punto di equilibrio tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, è il seguente: al committente privato non si chiede di conoscere né di vigilare sulle singole modalità esecutive del lavoro — che competono al datore di lavoro e ai soggetti professionalmente deputati alla sicurezza — ma si richiede una scelta diligente dell'impresa, da effettuarsi secondo criteri oggettivi. Come precisato dalla già citata Cass. pen., Sez. IV, n. 26335/2021, ciò che la legge pone a carico del committente privato per lavori di tipo domestico è «l'obbligo di scegliere adeguatamente l'impresa», onere che consiste nel verificare che la stessa «sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A., dimostri di essere dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/2008». Ove la scelta avvenga secondo tali criteri oggettivi, «non può ritenersi la mala electio da parte del committente non professionale», con conseguente esonero «da ulteriori controlli ed ingerenze nei lavori».
La culpa in eligendo: il committente aveva scelto con diligenza
Applicando queste coordinate ermeneutiche al caso concreto, il Tribunale ha ritenuto non ravvisabile alcuna culpa in eligendo. Dalla sentenza emerge che il committente — «pur essendo un committente privato privo di qualsivoglia competenza tecnica in materia di giardinaggio e di sicurezza sul lavoro» — aveva nondimeno posto in essere una condotta diligente nella selezione dell'impresa: aveva accertato l'iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, verificato attraverso ricerche su internet e sul sito ISTAT che la stessa si occupasse professionalmente e specificamente di lavori di giardinaggio, e controllato che l'attività fosse certificata.
Si tratta, osserva il Giudice, di verifiche che «in applicazione dei criteri dettati dalla Suprema Corte, integrano un adeguato adempimento dell'obbligo di scelta dell'impresa gravante sul committente non professionale».
La questione del documento di valutazione dei rischi
Uno snodo cruciale della motivazione riguarda il perimetro applicativo dell'art. 90 del D. Lgs. 81/2008. Il G.U.P., nell'ordinanza di imputazione coatta, aveva fondato il nucleo dell'accusa sulla mancata acquisizione, da parte del committente, del documento di valutazione dei rischi dell'impresa.
Il Tribunale ha tuttavia chiarito che l'art. 90, comma 9, D.Lgs. 81/2008, che disciplina gli obblighi del committente — ivi inclusa la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese — «si applica esclusivamente ai cantieri temporanei o mobili». Secondo la definizione di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), del medesimo decreto, per cantiere temporaneo o mobile si intende «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X». La sentenza osserva che i lavori di giardinaggio in un'abitazione privata non rientrano in tale nozione, e che «nessun'altra disposizione del decreto impone al committente privato, al di fuori dei cantieri, obblighi di verifica in materia di idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici».
Quanto all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 — che prescrive la verifica dell' idoneità tecnico-professionale e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di sicurezza — la sentenza rileva che tale norma «si riferisce alla sola figura del datore di lavoro», non al committente privato. In precedenza la ATS di Monza aveva segnalato alla Procura, proprio per tale motivo, l'impossibilità di configurare una responsabilità penale a carico del privato, inducendo il pubblico ministero a chiedere l'archiviazione. Ma la persona offesa si era opposta e il GIP aveva disposto l'imputazione coatta, di qui l'udienza e la sentenza oggetto della presente analisi.
In questo passaggio si coglie un'affermazione di principio di notevole portata: pretendere che il privato cittadino, privo di competenze tecniche, proceda alla verifica del documento di valutazione dei rischi equivarrebbe ad addossargli un onere che l'ordinamento non gli impone, «con il risultato paradossale, già stigmatizzato dalla Suprema Corte, di determinare una paralisi dei lavori di manutenzione domestica».
La presenza sul luogo dell'infortunio non è ingerenza
La sentenza affronta anche il tema della presenza del committente sul luogo al momento del sinistro — circostanza valorizzata dal G.U.P. nell'ordinanza di imputazione coatta. Sul punto, il Giudice Rizzuti è netto: «la mera presenza del committente privato nella propria abitazione — ove peraltro si trovava del tutto casualmente e non per esercitare funzioni di supervisione — non può di per sé fondare un obbligo di intervento correttivo sulle modalità esecutive del lavoro».
Il principio è coerente con l'insegnamento della Cassazione, secondo cui l'ingerenza postula un comportamento attivo di intromissione nella gestione del rischio, non una condotta meramente omissiva. Come affermato da Cass. pen., Sez. IV, n. 27296 del 2017, «non costituisce ingerenza la mera richiesta di esecuzione di attività rientranti nell'oggetto del contratto di appalto, né può essere ricondotta al concetto di ingerenza una condotta meramente omissiva, atteso che l'ingerenza postula necessariamente un comportamento attivo».
Il Tribunale osserva inoltre che «il committente che abbia diligentemente selezionato un'impresa professionale e specificamente operante nel settore di riferimento ha ragione di confidare che la stessa operi nel rispetto della normativa di sicurezza». Trasformare la presenza fisica in una fonte autonoma di posizione di garanzia, in assenza di ingerenza, «significherebbe trasformare la presenza fisica in una fonte autonoma di posizione di garanzia, in assenza del presupposto giuridico e fattuale dell'ingerenza nell'esecuzione dei lavori».
Il rapporto dell'A.T.S.: una conferma tecnica
Un elemento di particolare peso, valorizzato nella motivazione, è costituito dalle conclusioni del rapporto dell'A.T.S. — l'organo che ha materialmente condotto le indagini ispettive sull'infortunio. Il rapporto ha ritenuto «del tutto inesistenti eventuali responsabilità in capo al committente riguardo alla selezione dell'impresa individuale», precisando che, non essendo i lavori classificabili come cantiere temporaneo o mobile, non potevano sussistere in capo al committente privato gli obblighi di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008.
La sentenza qualifica questa valutazione come «una valutazione tecnica di particolare pregnanza», che corrobora le conclusioni autonomamente raggiunte dal Tribunale.
Sintesi
La sentenza del Tribunale di Monza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che distingue nettamente la posizione del committente professionale da quella del committente privato non professionale. Mentre il primo — specie nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili — è gravato da obblighi penetranti di verifica e coordinamento, il secondo è tenuto essenzialmente a un dovere di diligenza nella scelta dell'impresa, da assolversi secondo criteri oggettivi e proporzionati alle sue conoscenze e possibilità.
La decisione offre altresì un'importante precisazione sull'ambito applicativo dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008: gli obblighi ivi previsti — inclusa la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici — operano esclusivamente nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili. Al di fuori di tale perimetro, il committente privato risponde solo nei limiti della culpa in eligendo di diritto comune, secondo i principi generali in tema di responsabilità colposa.
L'impostazione accolta dal Giudice Rizzuti — e sostenuta in udienza dagli Avv.ti Galati e Dubini — appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, che con la sentenza n. 26335/2021 ha tracciato un equilibrio tra l'esigenza di tutela della sicurezza dei lavoratori e la ragionevolezza degli oneri esigibili dal cittadino comune. Equilibrio che, nel caso di specie, ha condotto a escludere la responsabilità penale di un committente che, pur nella drammaticità dell'evento, aveva fatto quanto ragionevolmente poteva per scegliere un'impresa affidabile.
Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista
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