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Le sentenze più significative sul preposto del primo semestre del 2026
Ritengo interessante, prima della pausa estiva, fare il punto sugli orientamenti giurisprudenziali della Cassazione ad oggi consolidati sulla figura del preposto, così come fotografati da una selezione di pronunce emanate nei primi sei mesi del 2026, scelte in base al loro interesse e alla loro significatività.
Partiamo con Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2026 n.5357, con cui la Corte ha confermato la condanna dell’Acciaieria A. S.p.a., quale persona giuridica, ai sensi del D.Lgs.231/01, per l’illecito amministrativo derivante dal reato presupposto di lesioni personali colpose commesso da un preposto dell’azienda ai danni di un operaio rettificatore mentre lavorava all’impianto di filtrazione automatica Ap.
Era stato accertato che “tale impianto presentava problemi di riavvolgimento automatico del nastro per cui, onde intervenire con maggiore rapidità per riallinearlo, erano state rimosse le protezioni antinfortunistiche e il braccio del lavoratore era stato trascinato dal rullo durante il riavvolgimento del nastro.”
Più nello specifico, “il malfunzionamento dell’impianto Ap. determinava l’arresto delle macchine rettificatrici; il problema di disallineamento del nastro si verificava da diversi giorni e ne erano a conoscenza tutti i responsabili del reparto; a ogni verificarsi del blocco dell’impianto Ap. gli addetti intervenivano manualmente e, in ragione dei frequenti interventi necessari a ovviare al problema, le protezioni erano state rimosse da alcuni giorni dai meccanici, su specifica disposizione del capo reparto.”
La sentenza specifica che “di tale fatto era a conoscenza anche il direttore di laminazione e non erano state impartite agli addetti disposizioni o procedure da seguire per la pulizia o manutenzione del nastro dopo la rimozione delle protezioni.”
La Corte ha confermato la condanna dell’acciaieria quale persona giuridica, in quanto risultava accertato che “i preposti avessero agito con l’obiettivo di far conseguire all’ente un potenziale vantaggio”.
Sotto questo profilo, “l’aver consentito agli operatori di ovviare al malfunzionamento dell’impianto con un intervento estemporaneo di rimozione delle protezioni antinfortunistiche, anziché interrompere la produzione in attesa dell’intervento dei manutentori, è stato considerato […] frutto di una precisa strategia dei preposti finalizzata a evitare l’interruzione nel funzionamento della macchina, gli inutili tempi morti correlati all’eventuale disattivazione della stessa e le inefficienze anche prolungate nell’impiego del personale addetto alla macchina, oltre che a evitare eventuali costi di intervento di una squadra di manutentori in tempo di notte.”
Passiamo a Cassazione Penale, Sez.IV, 19 febbraio 2026 n.6799, con cui la Corte ha annullato con rinvio - per nuovo giudizio - la sentenza di primo grado che aveva assolto il caposquadra A. dal reato di lesioni personali colpose (“perché il fatto non sussiste”) ai danni di B., laddove le lesioni erano “consistite nello schiacciamento e successiva amputazione parziale del secondo dito della mano sinistra.”
In particolare, “si contesta al A., quale caposquadra e, dunque, preposto della società Impresa C. Srl, di aver omesso di vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e di intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie informazioni di sicurezza, interrompendo ove necessario l’attività dei lavoratori”.
Secondo l’imputazione, tale omissione veniva posta in essere da A. “in considerazione i) dell’utilizzo del caricatore idraulico strada-rotaia marca Vaia Car mod. RF8, con benna per attività diverse dalla movimentazione e dal carico/scarico del pietrisco, ii) della mancanza di abilitazione (nonché di formazione e addestramento) all’utilizzo del detto caricatore da parte di D., iii) della situazione di pericolo durante l’avvicinamento del B. alla benna, anche tenuto conto di quanto prescritto dal manuale di uso del caricatore sulla necessità che le movimentazioni dovessero avvenire senza persone nelle vicinanze. “
Secondo la Pubblica Accusa, dunque, il caposquadra A. “avrebbe cagionato le predette lesioni al B., che, mentre stava lavorando presso la Stazione L. di Torino alla sostituzione delle traverse dei binari (operazione che prevedeva la sbullonatura e la rimozione dei binari, con la raccolta dei residui ferrosi, depositati in aree a ciò dedicate e la loro sistemazione all’interno di appositi sacchi, denominati big bags, che poi venivano spostati con un caricatore strada-rotaia, sul quale era stato installato un gancio compatibile con le asole dei sacchi da movimentare), durante l’ancoraggio di un big bag alla benna, il D. azionava il meccanismo di chiusura della pala dentata, all’interno del quale rimaneva incastrato il dito indice della mano sinistra.”
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Procura.
Secondo la Cassazione, “la sentenza assolutoria si fonda sulla individuazione della prassi lavorativa aziendale relativa alla movimentazione dei big bags, sulla equiparazione dell’addestramento del D. ad opera di un collega di lavoro alla sua formazione, sulla inesigibilità di una diversa condotta da parte del A. e sulla abnormità della condotta di entrambi i lavoratori impegnati nell’agganciamento del big bag, il D. ed il B.”
Con riferimento alla contestazione relativa alla formazione del lavoratore, a parere della Corte, la sentenza di primo grado è viziata “nella parte in cui, preso atto della mancata abilitazione del D. all’utilizzo del caricatore idraulico al momento dell’infortunio (abilitazione obbligatoria per l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012), equipara le istruzioni sul funzionamento del mezzo fornite al D. da altro lavoratore alla sua formazione.”
Infatti, “l’equiparazione delle istruzioni relative all’uso di un macchinario, ricevute da un collega di lavoro, all’addestramento o addirittura alla completa formazione del lavoratore è errata in diritto.”
Ricorda la Corte, in tal senso, che “occorre distinguere tra informazione, formazione e addestramento, il cui significato è definito dall’art.2, lettere aa), bb) e cc), D.Lgs.n.81 del 2008, per cui i) la “formazione” è il “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”; ii) l’“informazione” è il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”; iii) l’“addestramento”, infine, è il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.
La Cassazione prosegue sottolineando che “anche il successivo art.37 distingue l’attività di formazione e informazione dall’addestramento, stabilendo che l’addestramento, ove previsto, si accompagni alla formazione e specificando al comma 5 in cosa detta attività si concretizzi (“L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”).
Dunque, “l’addestramento non sostituisce la formazione, ma, ove previsto, si aggiunge ad essa, con la conseguenza che il lavoratore non può ritenersi correttamente formato, ma nemmeno compiutamente addestrato, qualora - come nel caso di specie - abbia ricevuto da un collega di lavoro istruzioni relative all’uso di un macchinario.”
In altri termini, “non è adeguata “una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo giacché questa, sebbene a sua volta importante, non può sostituire ex se quel bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, elaborate attraverso continue acquisizioni, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato”.” (Per un approfondimento su questo tema, rinvio al precedente articolo “ Perché la formazione non può sostituire l’addestramento e viceversa”, pubblicato su PuntoSicuro del 6 marzo 2025 n.5803.)
Per quanto riguarda, poi, il comportamento tenuto dal caposquadra A., “il Tribunale evidenzia che l’imputato avrebbe pienamente assolto ai propri doveri di garanzia, in quanto - quale semplice caposquadra - non avrebbe potuto tenere una condotta in totale opposizione alle valutazioni e decisioni dei suoi superiori, che erano a conoscenza delle prassi lavorative seguite nel cantiere ed avevano confermato l’assoluta idoneità del D. all’utilizzo del caricatore idraulico.”
Ma la Cassazione - come già anticipato - dissente dall’impostazione del Tribunale, precisando che “il capo squadra, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, dunque, ha il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative “contra legem”, dovendo vigilare affinché i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.”
Inoltre, la Corte evidenzia, in relazione al rapporto tra l’obbligo di vigilanza del preposto e le scelte negligenti dei superiori, che “gli obblighi impeditivi e di controllo che derivano dalla posizione di garanzia non vengono meno per il solo fatto che vi siano altri soggetti gravati da autonomi e concorrenti analoghi obblighi”. (Per un approfondimento su questo tema, rinvio al precedente articolo “ Il preposto non deve uniformarsi alle scelte imprudenti dei superiori”, pubblicato su PuntoSicuro del 27 marzo 2025 n.5818).
Analizziamo a questo punto Cassazione Penale, Sez.IV, 2 aprile 2026 n.12349, con cui la Corte si è pronunciata sul tema dell’obbligatorietà - in capo al datore di lavoro - della sostituzione del preposto quando assente.
In particolare, la Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro A. per “avere - in cooperazione con i coimputati B., C. e D. - nella propria qualità di titolare della ditta L. s.c.a.r.l., cagionato colposamente il decesso di E.”
Era accaduto che, “contrariamente a quanto previsto dal POS in ordine alle operazioni di sollevamento, trasporto e posa in opera della centina durante la fase di avanzamento, i lavoratori avevano provveduto a inserire le catene di collegamento in modalità errata, determinando un disallineamento del piedritto sinistro, in riferimento al quale avevano utilizzato un martello demolitore collegato all’escavatare”.
A causa di tale manovra, “il piedritto si era mosso di qualche centimetro verso la centina precedente, mentre il martello demolitore aveva perso il contatto con la superficie del piedritto continuando il suo movimento verso il E., che era stato attinto al lato destro del capo riportando lesioni cranioencefaliche risultate mortali.”
Nella sua ricostruzione, la Corte d’Appello aveva ritenuto che “l’addebito colposo ravvisato nei confronti del A. fosse quello di non avere provveduto alla sostituzione del capocantiere”, quale soggetto incaricato della “vigilanza sul rispetto delle procedure previste dal POS”.
Con riferimento alla posizione dell’imputato, la sentenza specifica che la contestazione non aveva ad oggetto la “sua assenza dal cantiere, […] quanto l’avere omesso di controllare che i lavori proseguissero sotto la vigilanza di un capocantiere o di un responsabile per la sicurezza”.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, facendo presente che le contestazioni “non avrebbero tenuto conto del fatto che al datore di lavoro non competeva alcuna vigilanza sulla fase esecutiva, in quanto devoluta ai preposti ai sensi dell’art.19 del TUSL” e che, quanto “alla mancata sostituzione del capocantiere B.”, la difesa riteneva che “tale figura non fosse destinataria di obblighi prevenzionali sulla base della normativa vigente, trattandosi di soggetto avente le mere funzioni di preposto e risultando che, al momento dell’evento, erano comunque presenti sul cantiere altri due preposti, ovvero la persona offesa e il C.”
La Cassazione ha rigettato il ricorso.
Nelle sue motivazioni, la Corte ricorda anzitutto che la giurisprudenza ritiene, con riferimento al capocantiere, che, “una volta individuata tale figura da parte del datore di lavoro, lo stesso assuma - in concreto - la veste di un preposto, cui deve ritenersi affidata la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contra legem”.
Partendo da tale premessa, la Cassazione chiarisce che, qualora il capocantiere “sia assente, deve essere ascritta a colpa del legale rappresentante della società, datrice di lavoro, la mancata previsione della supplenza di tale soggetto, eventualmente anche con la diretta e personale assunzione del suddetto compito, anche quando l’infortunio sia eventualmente riconducibile alla omessa adozione, da parte del lavoratore, delle misure di sicurezza obbligatoriamente prescritte”.
E “né ad escludere la responsabilità del legale rappresentante della società varrebbe l’eventuale ignoranza dell’assenza dal luogo di lavoro della persona addetta al compito in questione, atteso che egli, quale destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha l’obbligo di accertarsi della relativa presenza in cantiere”.
Concludo questa sintetica disamina - che come sempre non pretende di essere esaustiva sull’argomento - con Cassazione Penale, Sez.III, 23 febbraio 2026 n.7096, che si è pronunciata sulle responsabilità del preposto A. per la mancata segnalazione di una situazione di pericolo in un contesto in cui erano presenti rischi interferenziali.
Era stato accertato dai Giudici che, all’interno del DUVRI redatto dal committente, si dava atto della presenza di “possibili rischi interferenziali, a fronte di plurime distinte ditte o imprese coinvolte nei lavori riguardanti una imbarcazione, tra cui rientrava sia la Yacht P. con compiti di verniciatura e per la quale era stato individuato il A. quale responsabile dei lavori e preposto e responsabile in materia di sicurezza […] sia la Metal Meccanico F. presso cui prestava attività lavorativa il lavoratore caduto attraverso l’apertura del ponteggio, che si contesta come non fatta oggetto di comunicazioni e avvisi da parte del ricorrente.”
Nell’estratto del DUVRI “dedicato alle “figure coinvolte in attività di coordinamento”, si individuava, quale responsabile del controllo dell’attuazione delle prescrizioni contenute nel medesimo documento per la ditta in appalto, subappalto, e lavoratore autonomo il “responsabile della ditta presso il cantiere individuato dal datore di lavoro della ditta stessa”.
Sempre all’interno del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, “tra le prescrizioni si individuava anche l’adozione di misure atte a impedire la caduta di persone per aperture con profondità superiore a 0,50 mt, e il divieto di impedire la vista delle aperture come ad esempio con tessuto in nylon”, quale materiale che “era stato apposto proprio dal personale della società dell’imputato, durante i lavori di verniciatura, lungo tutto il ponteggio e, quindi, anche sulla apertura attraverso cui il lavoratore poi addetto alle successive saldature cadeva.”
In tale contesto, era stata ritenuta rilevante “la mancata segnalazione, da parte del ricorrente, della non conformità del ponteggio con riguardo al pericolo costituito dalla assenza di porzione del piano di calpestio in corrispondenza del 7 piano impalcato del ponteggio stesso, ove risultavano altresì apposte coperture di nylon”.
Infatti il preposto A., “pur non responsabile della verifica della sicurezza del ponteggio, esulante dalle proprie competenze, avrebbe, nelle predette qualità, dovuto informare gli altri referenti del cantiere e segnalare con cartellonistica la pericolosità dell’area in contestazione.”
Ciò in quanto, nel caso di specie, “la situazione di pericolo creata dalla società Yacht P. imponeva doveri di segnalazione e informazione da parte dell’imputato, anche in funzione del coordinamento delle altre figure deputate in ordine alla gestione dei rischi da inferenza.”
In conclusione, la condanna del preposto è stata confermata dalla Cassazione, “a fronte di una situazione di pericolo cui certamente contribuiva la società dell’imputato durante le sue lavorazioni, con l’occultamento della apertura mediante nylon”, nonché delle “regole giuridiche in proposito operanti, che invero impongono i predetti doveri di informazione e segnalazione non solo in funzione della tutela dei propri lavoratori di riferimento ma anche degli altri soggetti comunque coinvolti o interessabili dalle attività del complessivo cantiere.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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