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Formazione: novità nella collaborazione con organismi paritetici

Formazione: novità nella collaborazione con organismi paritetici

Un intervento affrontando il tema dell’efficacia della formazione si sofferma anche sulla collaborazione degli organismi paritetici alla formazione. Le indicazioni pratiche e le novità e conferme dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

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Bologna, 15 Feb – Uno degli argomenti più delicati in materia di formazione alla sicurezza, che ha richiesto continui chiarimenti e precisazioni, è quello relativo alla collaborazione con gli organismi paritetici come richiesta dall’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n.81/2008.  

 

Ma quando e come deve avvenire questa collaborazione con questi organismi?

 

Per dare qualche risposta a questa domanda, facendo un riepilogo di quanto dice la normativa in materia, possiamo fare riferimento ad un intervento che si è tenuto al convegno “L’efficacia della formazione e il monitoraggio dell’apprendimento”, un convegno organizzato dall’Associazione AiFOS il 20 ottobre 2016 ad Ambiente Lavoro di Bologna.

 

In “Il tema della formazione efficace nella normativa in materia di sicurezza sul lavoro”, a cura di Mario Gallo (Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), si affrontano principalmente, come raccontato dal nostro giornale, gli aspetti relativi all’efficacia della formazione, ma si parla anche, in conformità a quanto richiede la normativa per una formazione “adeguata e sufficiente”,  della collaborazione con gli organismi paritetici

 

La relazione sottolinea innanzitutto che l’obbligo della collaborazione da parte del datore di lavoro con gli organismi paritetici previsto dall’art. 37, c.12, del D.Lgs. n.81/2008, “riguarda la (sola) formazione dei lavoratori e degli RLS”.

 

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

(…)

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

(…)

 

E si segnala che l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 “da un lato ha confermato che tale collaborazione è circoscritta solo agli organismi paritetici cosi come definiti all’art. 2, c. 1, lettera ee), del D.Lgs. n.81/2008 – con la soppressione di ogni competenza degli enti bilaterali non previsti da tale decreto – ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda, e dall’altro ha precisato che in mancanza, il datore di lavoro deve procedere alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione”. 

 

Con riferimento a quanto indicato dal nuovo Accordo del 7 luglio 2016, il relatore indica che:

- è confermato “che qualora la richiesta di collaborazione riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici”;

- ove tale richiesta di collaborazione “non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro può liberamente procedere alla pianificazione e alla realizzazione delle attività di formazione”.

 

Si ricorda poi che l’Accordo del 7 luglio 2016 “fa salvo l’importante Accordo integrativo del 25 luglio 2012, che detta particolari disposizioni interpretative in merito”. 

 

La relazione riporta le principali indicazioni dell’ Accordo integrativo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 relativamente all’Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.

 

Premettiamo tuttavia che l’Accordo integrativo indica che, riguardo alla collaborazione degli organismi paritetici alla formazione, ‘particolare importanza è attribuita dal “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro al ruolo degli organismi paritetici, quale definito dall’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008. Va, tuttavia, chiarito al riguardo che il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro promuove il ruolo di tali organismi a condizioni precise e, in particolare, a condizione che essi siano costituiti nell’ambito di “associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (articolo 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 81/2008) e che operino nel settore e nel territorio di competenza (articolo 37, comma 12, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro). Ne discende che il datore di lavoro che richieda – come prevede l’articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008 – la “collaborazione” di tali organismi per l’effettuazione delle attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti che propongono la propria opera a sostegno dell’impresa posseggano tali caratteristiche. Il datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all’organismo paritetico’.

 

Riprendiamo, in conclusione, alcuni aspetti “pratici”, con riferimento all’Accordo del 25 luglio 2012, riportati dalla relazione del Prof. Gallo:

- “l’obbligo per il datore di lavoro di richiedere la collaborazione agli organismi paritetici è previsto solo per la formazione dei lavoratori e RLS, sempre che gli stessi siano presenti nella provincia o regione in cui ha sede l’attività e operino nel settore di riferimento (art. 37, c.12, D.Lgs. n. 81/2008);

- il datore di lavoro non è obbligato ad effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici ma solo a metterli a conoscenza della volontà di svolgere un’attività formativa; 

- la comunicazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima dell’inizio dei corsi anche a mezzo posta elettronica; in caso di silenzio il datore di lavoro potrà procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione;

- qualora siano presenti nell’ambito territoriale e nel settore di riferimento più organismi paritetici è sufficiente che il datore di lavoro presenti la richiesta anche ad uno solo di essi;

- nel caso di imprese plurilocalizzate l’organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell’impresa”. 

 

 

Tiziano Menduto

 

Il tema della formazione efficace nella normativa in materia di sicurezza sul lavoro”, a cura di Mario Gallo (Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), intervento al convegno “L’efficacia della formazione e il monitoraggio dell’apprendimento” (formato PDF, 851 kB). 

 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni  e le province autonome  di  Trento e Bolzano - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota prot. n.9483 del 8 giugno 2015 – Quesiti su Organismi paritetici



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Rispondi Autore: Zanfo Zanfagni - likes: 1
15/02/2017 (09:10:27)
Per dovere di cronaca occorre ricordare la Nota prot. 9483 dell’8 giugno 2015 del Ministero del Lavoro che ha chiarito definitivamente che se il datore di lavoro eroga "una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato".
E, a mio modesto parere, è più che giusto e legittimo vista la scarsissima, se non nulla, preparazione tecnica di alcuni operatori degli O.P..
Rispondi Autore: Pietro Temante - likes: 1
15/02/2017 (09:55:27)
Con l'esclusione degli enti bilaterali, con l'accordo stato regioni del 7 luglio 2016, gli organismi paritetici territoriali costituiti da almeno una associazione sindacale firmataria dei CCNL effettivamente utilizzati dalle imprese sono ridotti all'osso. Vedi ad esempio CPT EDILIZIA e OPT dell'artigianato. Ad es le associazioni come confcommercio (firmatarie dei contratti più utilizzati) hanno costruito solo enti bilaterali. Quindi è ridottissimo il numero di OPT a cui inviare la collaborazione
Rispondi Autore: Ing. Donato Di Cunzolo - likes: 0
15/02/2017 (18:25:37)
E' ora di finirla con questi O.P. o agenzie costituitesi come O.P.. Effettivamente gli unici O.P. realmente costituiti e presenti in tutte le province sono gli i CPT e le scuole edili e poche altre categorie, tutti gli altri sono società di comodo nate per l'occasione e quindi non si può costringere un Datore di Lavoro a rivolgersi ad un O.P. inesistente, quando poi egli è l'unico responsabile della formazione dei propri lavoratori. E' inoltre necessario chiarire che la preparazione de eventuali soggetti formatori degli O.P. in materia è scarsissima, quindi non vedo qual'è la loro "necessaria partecipazione".
Rispondi Autore: Zanfo Zanfagni - likes: 0
16/02/2017 (09:35:21)
Quoto in pieno il collega Di Cunzolo
Rispondi Autore: Roberto Termini - likes: 0
16/02/2017 (15:02:04)
Ho sempre fatto la comunicazione all'OP, tramite portale automatico (unica possibilità) che rilascia una ricevuta anonima (neanche il titolo / argomento del corso) = non serve a nulla e a nessuno. E neanche puoi dimostrare di averla fatta!
Rispondi Autore: Harleysta - likes: 0
17/02/2017 (08:44:39)
...è l'itaGlia amici miei...
Rispondi Autore: ing. Agotino Del Piano - likes: 0
18/02/2017 (12:08:23)
che vergogna!!
Per recuperare qualche soldo ti obbligano a recepire i loro attestati!!!!
Rispondi Autore: ELVIRA SANU - likes: 0
20/02/2017 (08:38:05)
Totalmente INUTILE. Perdita di soldi, tempo ed energia per ottenere che cosa? Da otlre 20 anni faccio corsi e una volta che una che vi sia stata qualcosa che possa essere definita COLLABORAZIONE... Solo inutile BUROCRAZIA. Schifo, inutilità, vergogna nessun rispetto del lavoro di chi il lavoro lo fa veramente. Dovrebbero scrivere nero su bianco: NON ESISTENDO ALCUNA COLLABORAZIONE LA COLLABORAZIONE NON DEVE ESSERE PIU'RICHIESTA
Rispondi Autore: docente - likes: 0
15/09/2020 (22:58:02)
aggiungo che negli organismi paritetici chi possiede le comptenze e le conscenze per eseguire la formazione sono docenti quasi sempre esterni ed alcuni non hanno mai nemmeno visto certe lavorazioni soprattutto se parliamo di formrazione opepratori amianto in MCA o dirigenti gestione amianto. Alcuni docenti professori o ricercatori universitari che fungono da docenti non hanno mai effettuato in vita loro alcun tipo di rimozione amianto quindi che competenze avranno mai per essere docenti ai corsi?

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