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Interpello: è sempre obbligatoria la visita medica dopo una lunga malattia?

Interpello: è sempre obbligatoria la visita medica dopo una lunga malattia?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

08/02/2024

La Commissione interpelli risponde ad un quesito relativo alla sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute. Gli articoli del Testo Unico e la sentenza 7566/2020 della Cassazione. Le premesse e la risposta.

Roma, 8 Feb – Come ricordato anche in altri articoli di presentazione delle risposte elaborate dalla Commissione interpelli, prevista dall’articolo 12 del Decreto legislativo 81/2008 (TU), uno dei temi più ricorrenti nei quesiti inviati alla Commissione riguarda la sorveglianza sanitaria e gli obblighi correlati alla figura del medico competente o dei datori di lavoro riguardo all’organizzazione ed effettuazione di accertamenti sanitari e visite mediche nelle occasioni e situazioni normate dall’articolo 41 del TU.

 

E non è un caso che anche il primo interpello del 2024, ai sensi dell’articolo 12 del TU, riguardi proprio la sorveglianza sanitaria ed in particolare un dubbio connesso all’obbligo della visita medica di controllo al termine di un lungo periodo di assenza dal lavoro, superiore a sessanta giorni, per motivi di salute.

 

Insomma, è sempre obbligatoria la visita medica successiva ad una lunga malattia?

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:

 


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Il quesito dell’interpello 1/2024 sulla sorveglianza sanitaria

Il nuovo interpello di cui ci occupiamo oggi è l’Interpello n. 1/2024 pubblicato il 6 febbraio 2024 e approvato nella seduta della Commissione del 25 gennaio 2024 in merito alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08)

 

 

L'opportunità per una nuova valutazione della Commissione, che fornisce criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza, è presentata dall'istanza di interpello inviata dall’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane.

 

Nell’Istanza si chiede di conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito al seguente quesito: “A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell'assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un'interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.

 

Per rispondere al quesito la Commissione fa alcune premesse normative con riferimento a quanto indicato nel decreto legislativo n. 81/2008 e in alcune Sentenze della Corte di Cassazione.

 

Le premesse normative della Commissione Interpelli

La Commissione premette che:

  • l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
  • l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28”;
  • l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 al comma 1, lettera c), stabilisce anche che il datore di lavoro “nell’affidare i compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, e la lettera bb) prevede, altresì, che il medesimo ha l’obbligo di: “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”, inoltre, la lettera z) stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l’obbligo di: “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”;
  • l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”. Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”. -

 

Le sentenze della Cassazione e la risposta della Commissione Interpelli

Un po’ inusualmente la Commissione in premessa riporta anche alcuni indirizzi giurisprudenziali.

 

Si indica, infatti, che la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566 (richiamata peraltro anche nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 12 ottobre 2022, n. 29756) in ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera e-ter), ha chiarito che: «La norma va letta - secondo un'interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità - nel senso che la "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica».

 

Fatte tutte queste premesse la Commissione Interpelli con l’Interpello n. 1/2024 - rispondendo al quesito dell’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane - ritiene che “solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter)” – cioè la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi – “al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione”.

 

Rimandiamo, in conclusione, ad alcuni altri interpelli pubblicati dal nostro giornale che hanno riposto ad alcuni dubbi interpretativi delle norme relative alla sorveglianza sanitaria:

  • Interpello 2/2023 sulla nomina del medico competente in assenza di obbligo di sorveglianza sanitaria;
  • Interpello 1/2023 sulla sorveglianza sanitaria nelle attività in smart working;
  • Interpello 2/2022 in merito all’obbligo e i limiti della sorveglianza sanitaria;
  • Interpello n. 15/2016 sull’applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale;
  • Interpello n. 8/2013 sulle visite preventive alla ripresa del rapporto di lavoro;
  • Interpello n. 1/2013 per rispondere sull’obbligo di visite mediche nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 1/2024 del 25 gennaio 2024, pubblicato il 6 febbraio 2024 e con risposta al quesito dell’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane che ha per oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08)”. Seduta della Commissione del 25 gennaio 2024.

 


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Rispondi Autore: Antonio - likes: 0
08/02/2024 (10:37:48)
Buongiorno,
nell'interpello si fa riferimento al lavoratore esposto a rischio chimico, biologico, meccanico e a uso VDT. Non si fa cenno per esempio se il lavoratore è esposto a rischio agenti fisici o Movimentazione manuale dei carichi.
Per quest'ultimi la risposta all'interpello non è valida?
Rispondi Autore: Simone - likes: 0
08/02/2024 (10:46:49)
Nell'interpello è specificato che “solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica (di rientro)". Non ci sono riferimenti alle tipologie di rischio.

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