Interpello: la realtà virtuale come metodo di apprendimento e verifica
Roma, 21 Giu – Dopo l’ Interpello n. 2/2024 che rispondeva ad un quesito sul numero massimo di partecipanti nei corsi di formazione, anche il nuovo interpello, che presentiamo oggi, si sofferma sul delicato tema della formazione. Un tema non solo delicato, ma anche in divenire vista l’attesa approvazione del cosiddetto Accordo Unico che ha il compito di accorpare, rivisitare e modificare i precedenti accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 (TU) in materia.
La particolarità del nuovo interpello è che affronta, proprio nel triennio (2023/2025) relativo alla campagna europea “ Lavoro sano e sicuro nell’era digitale”, un aspetto connesso all’utilizzo delle nuove tecnologie, nel caso la realtà virtuale, nei percorsi formativi.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- Il quesito dell’interpello 3/2024 sulla formazione
- Le premesse normative della Commissione Interpelli
- La risposta della Commissione Interpelli
Il quesito dell’interpello 3/2024 sulla formazione
Il nuovo interpello è l’Interpello n. 3/2024 approvato nella seduta della Commissione del 23 maggio 2024 in merito al quesito “per l’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori ex art. 37 comma 2 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.”.
Infatti l’ Università degli Studi di Siena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in relazione al seguente quesito:
«Si chiede la possibilità di utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e dell’efficacia dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 anche a fronte di quanto previsto dal decreto legge 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa. Tale richiesta potrebbe anche rispondere alle nuove indicazioni dell'art. 20 del decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36, in cui i dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata vengono indicati come possibili strumenti per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».
Per rispondere al quesito la Commissione Interpelli fa alcune premesse normative con riferimento, come fatto per l’Interpello n. 2/2024, sia al decreto legislativo 81/2008 che agli attuali accordi vigenti in materia di formazione.
Le premesse normative della Commissione Interpelli
La Commissione premette che:
- l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, dispone "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche (…)”;
- sempre l’articolo 37 del TU, al comma 2, sancisce, altresì, che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Allegato A, al punto 3, rubricato “Metodologia di insegnamento/apprendimento”, dispone che: “La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tali fini è opportuno:
- garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
- prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
- favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti”, prevedendo, tra l’altro – continua la Commissione - nel capoverso successivo, l’utilizzo della modalità di apprendimento e-learning come disciplinata dall’Allegato I del medesimo Accordo, rubricato “La formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro”;
- il predetto Accordo, Allegato A, al punto 4, rubricato “Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/08”, individua altresì i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori;
- l’ Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81 e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Allegato A, prevede al punto 7 una specifica disciplina per la valutazione degli apprendimenti;
- lo stesso Accordo del 7 luglio 2016, Allegato II, sostitutivo dell’Allegato I al previgente Accordo del 21 dicembre 2011, individua altresì “requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning”;
- l’articolo 20, decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, rubricato “Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” prevede poi la possibilità per l’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attivazione, tra gli altri, di “b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro”.
La risposta della Commissione Interpelli
Veniamo infine alla risposta della Commissione Interpelli.
La Commissione, fatte le suddette premesse, ritiene “che, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento debbano essere ricondotte nell’ambito degli Accordi richiamati in premessa, attualmente vigenti in materia; in particolare, si rinvia a quanto previsto dal citato Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3”.
Per concludere riprendiamo qualche indicazione sulla realtà virtuale tratta dalla ultima, e probabilmente definitiva, bozza (ma sempre di bozza si tratta) dell’ Accordo Unico. Una bozza da noi presentata nell’articolo “ La ‘bozza definitiva’ dell’accordo unico in materia di formazione”.
Di realtà virtuale si parla, ad esempio, nella Parte IV (Indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi) al punto 2.4 (Le metodologie didattiche attive).
Si indica che laddove necessario “esistono ulteriori metodologie didattiche attive che attraverso le opportunità offerte dalle ICT (Information and Communication Technologies), dagli strumenti, dalle tecnologie e dai linguaggi digitali permettono la creazione di nuovi spazi e modalità di apprendimento”. Ad esempio:
- Realtà aumentata e virtuale: “sono tecnologie immersive e si compongono di sistemi che, attraverso dispositivi mobili di visione, di ascolto o di manipolazione riescono ad aggiungere informazioni multimediali alla realtà che l’utente percepisce naturalmente. La realtà aumentata permette al discente di vedere parti digitali sovrapposte a parti fisiche, quella virtuale isola il discente dall’ambiente esterno, facendolo immergere in una realtà digitale parallela. La realtà aumentata consente di fornire indicazioni tecniche a distanza in tempo reale e di sperimentare procedure nuove anche complesse. L’utilizzo della realtà virtuale consente di usufruire di momenti formativi, senza essere fisicamente presenti in un determinato luogo di lavoro e di simulare diversi scenari a scopo esercitativo e didattico. Le attività di formazione vengono così rese possibili e semplificate, grazie alla capacità di visualizzare in tempo reale le informazioni, permettendo di ripetere prove e operazioni in più sessioni formative, riducendo le conseguenze di eventuali errori”.
Concludiamo segnalando che al punto 2.4 della bozza si parla anche di “simulatori virtuali e fisici/bordo macchina” e di “gamification”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
Scarica il documento citato nell'articolo:
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Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0 | 21/06/2024 (08:39:38) |
Mi spiace scriverlo, ma sento di doverlo fare: la Commissione Interpelli in questo caso (come in altri) ha risposto con una non-risposta, dicendo che si deve applicare la normativa vigente. Questo già lo sapevamo... La Commissione dovrebbe aiutare a interpretare ciò che non è evidente, prendendosi la 'minima' responsabilità (motivata) di uscire dal testo normativo già scritto, che è quello che dovremmo saper fare noi professionisti del settore. Io ad esempio ritengo che la realtà virtuale possa essere compresa negli ampi criteri citati nell'Allegato A punto 3 (non mi dilungo qui sul perché, ma se fossi la Commissione darei le motivazioni). Magari qualcun altro pensa il contrario e dovrebbe motivare il perché. Un'ultima osservazione, se mi è permesso: anche da Punto Sicuro mi attendo una presa di posizione un po' più coraggiosa e non solo il rinvio a ciò che attualmente è in bozza non in vigore, lo dico per la stima che ho per il sito e gli autori degli articoli. Grazie comunque |
Autore: Nicola | 21/06/2024 (09:17:25) |
Concordo. Una commissione che ultimamente fornisce delle non risposte, riscrivendo quello che dice la normativa. Prima dava delle risposte, Condivisibili o meno ma erano delle risposte adesso è una commissione inutile, che non serve assolutamente a niente |
Autore: Nicola | 21/06/2024 (09:21:39) |
Sul nuovo accordo piazzamente se mi esprimo veramente veramente vado in galera. ci sono alcune parti che fanno veramente capire come sia scritto da persone che non vivono e non conoscono la realtà lavorativa italiana ma che vivono su un altro pianeta. Mi meraviglio che le assiazioni di categoria non si siano ancora fatte sentire. O forse no...non mi meraviglio.... |
Rispondi Autore: Matteo C. - likes: 0 | 21/06/2024 (08:59:03) |
Incredibile che ci sia ancora qualcuno che avanza degli interpelli alla Commissione, considerate le non-risposte che si ricevono! |
Rispondi Autore: gianbi - likes: 0 | 21/06/2024 (10:53:50) |
La risposta che - riassumendo - dice che bisogna rispettare la normativa vigente, lascia di stucco. Non si chiede a puntosicuro di prendere una posizione, ma di tentare di dare una propria idea invece di riportare pedestremente il testo delle norme. A leggere il testo siamo capaci tutti. E' sulle interpretazioni che è utile confrontarsi. |
Autore: Giovanni Bersani | 21/06/2024 (12:20:15) |
Scusi gianbi ma... chiedere di prendere una posizione vuol dire appunto chiedere una interpretazione: mi pare evidente in generale, e ancor più alla luce del resto del mio commento. Ad ogni modo lo ribadisco qui, per evitare fraintendimenti :) |
Rispondi Autore: Sara.g - likes: 0 | 24/06/2024 (08:02:27) |
È fantastico il fatto che da un lato gli aggiornamenti delle norme e la giurisprudenza spingano per aumentare il grado di responsabilità di consulenti, tecnici ed enti di formazione che devono (a mio parere giustamente) rispondere di interpretazioni o scelte errate, mentre dall’altra parte gli organi ufficialmente preposti a fornire interpretazioni rifuggano le domande con delle risposte del genere. Praticamente ormai è diventato come chiedere un consulto alla sibilla. |