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Interpello sul numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione

Interpello sul numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

28/05/2024

La Commissione interpelli risponde ad un quesito relativo al numero massimo di partecipanti nei corsi di formazione in materia di salite e sicurezza sul lavoro. L’istanza di interpello, la normativa vigente, le premesse e la risposta della Commissione.

Roma, 28 Mag – Se nel 2024 la prima risposta elaborata dalla Commissione interpelli, prevista dall’articolo 12 del Decreto legislativo 81/2008 - Interpello n. 1/2024 pubblicato il 6 febbraio 2024 – ha riguardato la sorveglianza sanitaria, il secondo interpello dell’anno riguarda un altro tema su cui spesso sorgono dubbi interpretativi, la formazione.

Dubbi che spesso nascono anche, in attesa del famoso Accordo Unico che dovrebbe accorpare, rivisitare e modificare gli attuali accordi attuativi in materia di formazione, dall’attuale complessità della normativa vigente.

 

In questo caso, come vedremo tra poco, il nuovo interpello si sofferma sul numero massimo di partecipanti nei corsi di formazione.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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Il quesito dell’interpello 2/2024 sulla formazione

Il nuovo interpello di cui ci occupiamo oggi è l’Interpello n. 2/2024 pubblicato il 26 aprile 2024 e approvato nella seduta della Commissione del 18 aprile 2024 in merito al “Quesito in materia di formazione (art.37 comma 2 del DLgs.81/08) relativa al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di ‘lavoratori equiparati’”.

 

 

A questo proposito l’ Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito al seguente quesito:

«È da ritenersi conforme all’ACSR del 21.12.11, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, un accordo "aziendale" che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell'ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell'ACSR?».

 

Come sempre per rispondere al quesito la Commissione Interpelli fa alcune premesse normative con riferimento a quanto indicato nel decreto legislativo 81/2008 e ad alcuni accordi vigenti in materia di formazione.

 

Le premesse normative della Commissione Interpelli

La Commissione premette che:

  • l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, dispone “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
  1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;
  • il citato articolo 37, decreto legislativo n. 81 del 2008, al comma 2, sancisce “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;

  • l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, Allegato A, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”, dispone che: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;
  • il predetto Accordo, Allegato A, al punto 4, rubricato “Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del lgs. n. 81/08”, individua, tra l’altro, i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori;
  • il citato Accordo, Allegato A, al punto 5 rubricato “Formazione particolare aggiuntiva per il preposto”, stabilisce, tra l’altro, il contenuto della formazione di tale figura;
  • il successivo punto 5-bis, Allegato A, del predetto Accordo, rubricato “Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti”, dispone “Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
  • l’ Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81 e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al punto 12, rubricato “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, dispone “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;
  • l’Accordo citato del 7 luglio 2016, Allegato V, contiene la “Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione

 

La risposta della Commissione Interpelli

Come spesso accade negli interpelli prima di fornire una risposta la Commissione ricorda, in via preliminare, “come la stessa sia tenuta, ai sensi dell’articolo 12, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a fornire chiarimenti unicamente in ordine a ‘quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro’ e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.

 

Detto questo, la Commissione Interpelli “pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio”, ritiene che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, “non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

 

Ricordiamo, in conclusione, alcune delle precedenti risposte della Commissione Interpelli in materia di formazione:

  • Interpello n. 3/2023 sulle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
  • Interpello n. 3/2019 sull’aggiornamento formativo per i coordinatori e sul numero massimo di partecipanti a convegni o seminari;
  • Interpello n. 1/2019 sulla possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali;
  • Interpello n. 4/2018 del 14 giugno 2018, pubblicato il 22 giugno 2018 – quesito relativo all'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei tirocini formativi;
  • Interpello n. 2/2017 del 13 dicembre 2017 pubblicato il 16 gennaio 2018 - quesito sull’informazione dei lavoratori;
  • Interpello n. 17/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 - quesito relativo alla formazione del personale addetto all'attività di soccorso stradale con carri attrezzi;
  • Interpello n. 19/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 - quesito relativo alla informazione e formazione degli addetti al primo soccorso medico;
  • Interpello n. 18/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 - quesito in merito allo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP in modalità e-learning.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 2/2024 del 18 aprile 2024, pubblicato il 26 aprile 2024 e con risposta al quesito dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” che ha per oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di formazione (art.37 comma 2 del DLgs.81/08) relativa al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di “lavoratori equiparati”. Seduta della Commissione del 18 aprile 2024.

 



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