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Interpello: la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Interpello: la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Interpelli

16/06/2023

La Commissione interpelli risponde ad un quesito relativo alla formazione e alle ore di frequenza obbligatoria dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il quesito, le premesse e la risposta della Commissione.

Roma, 16 Giu – La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, risponde, come ricordato più volte nel nostro giornale, ai quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro inoltrati dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

 

In questi anni la Commissione interpelli è intervenuta più volte sulla nomina, sulle modalità di designazione e, più in generale, sulla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che, come indicato all’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, è “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

Gli interpelli pubblicati ha risposto, ad esempio, a specifici quesiti sulla nomina, revoca e durata in carica degli RLS ( Interpello n. 16/2014) o sulla possibilità per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali ( Interpello n. 20/2014) o, più recentemente, su alcuni diritti dell’RLS ( Interpello n. 2/2020).

 

Altri chiarimenti hanno, più recentemente, riguardato il tema della formazione con riferimento particolare alle ore di frequenza obbligatoria dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e in relazione ad un quesito inviato alla Commissione dalla Regione Sardegna.

 

In risposta al quesito è stato pubblicato il 12 giugno 2023 il nuovo Interpello n. 3/2023, approvato dalla Commissione e avente per oggetto “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta della Commissione del 29 maggio 2023”.

 

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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L’interpello 3/2023 e il quesito della Regione Sardegna

Come indicato in premessa, a inviare il nuovo quesito alla Commissione Interpelli è la Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale.

 

La Regione Sardegna ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito: ‘all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali”.

 

In particolare con l’istanza si vuole sapere ‘(…) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008’.

 

Come sempre, per rispondere al quesito la Commissione fa alcune premesse normative con riferimento a quanto indicato nel decreto legislativo n. 81/2008 e ricordando alcuni aspetti relativa alla formazione degli RLS.

 

Le premesse della Commissione Interpelli

Nelle premesse della Commissione si fa particolare riferimento all’articolo 37, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, che al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”;

 

Inoltre sempre l’articolo 37 al comma 10, precisa che: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”;

E al comma 11 “dispone, altresì, che: ‘Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)’, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo stesso articolo. La menzionata norma precisa che: ‘La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori’;

 

Infine il successivo comma 12, sempre dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, chiarisce che: ‘La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori’.

 

L’interpello 3/2023: la risposta della Commissione Interpelli

Al di là delle premesse della Commissione Interpelli riprendiamo, per completezza, anche il contenuto della prima parte del comma 11:

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

  1. principi giuridici comunitari e nazionali;
  2. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  3. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  4. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  5. valutazione dei rischi;
  6. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  7. aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  8. nozioni di tecnica della comunicazione.

(…)

 

In definitiva la Commissione Interpelli, nel rispondere al quesito della Regione Sardegna, ritiene che “l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale”.

 

 

RTM

 


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Rispondi Autore: Michele Dessi - likes: 0
22/06/2023 (20:30:46)
Chi sostituisce l'RLS in caso di malattia?

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