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RLS: la nomina e la comunicazione all’INAIL

Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Lavoratori

25/03/2010

Chiarimento del Ministero del Lavoro circa le modalità di designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. La comunicazione all'INAIL e la scadenza del 31 marzo.

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Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa le modalità di designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.



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Secondo quali modalità viene eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
Le disposizioni di cui all’art. 47, d. lgs. n. 81/2008, stabiliscono che in ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (art. 47, comma 2); ciò indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento e, quindi, anche ove l’azienda o l’unità produttiva abbia un solo lavoratore.
Alla luce di quanto evidenziato, va rimarcato che la elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo.
Quindi, ove i lavoratori non abbiano eletto o designato un rappresentante dei lavoratori “interno” all’azienda, ex art. 47 del d.lgs. n. 81/2008, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 48 del “testo unico” e, nella azienda o nella unità produttiva, a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza sarà un rappresentante “esterno” alla azienda, nel rispetto delle previsioni (citate all’art. 48, comma 2) di contratto collettivo che regolamenteranno la elezione o designazione di tale figura, una volta che esse – al momento, non ancora predisposte – verranno emanate.
Sempre in tale secondo caso (assenza del rappresentante dei lavoratori “interno”), come previsto dagli articoli 48, comma 3, e 52 del “testo unico”, il datore di lavoro sarà tenuto – una volta emanato il decreto (al momento in fase di preparazione) di cui all’art. 52, comma 3 – a versare una somma pari a due ore di retribuzione ogni anno per lavoratore al Fondo per il sostegno alla rappresentanza ed alla pariteticità di cui al più citato articolo 52.
 

 

Ricordiamo che l’Inail con circolare n. 11 del 12 marzo 2009 ha fissato il termine per la comunicazione online dei nominativi degli RLS eletti o designati nelle aziende o unità produttive: “l'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno” e dovrà esprimere la situazione in essere al 31 dicembre (dell’anno precedente).

Successivamente, l’INAIL con la circolare n. 43 del 25 agosto 2009 (modificativa della circolare n. 11), ha chiarito che la comunicazione è necessaria solo in caso di nuova nomina o designazione.

Infatti “l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.”


INAIL - DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Prevenzione - Circolare n. 11 del 12 marzo 2009 "Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi".


INAIL - Direzione Generale - Circolare n. 43 - Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all’art. 18,comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n.81/2008.


INAIL - pagina RLS.
 
 
Federica Gozzini


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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Silvia Raffaeli - Milano - likes: 0
01/04/2010 (15:44)
Siamo alle solite...serve a ben poco chiarire cose già chiare a tutti. Il dubbio comune credo non sia in quali occasioni comunicare il nominativo del RLS: è molto chiaro sul 106 solo in caso di modifiche o prima di elezione. Il dubbio è se il nominativo va comunicato alla data in cui viene nominato/eletto ovvero entro il 31 marzo dell'anno successivo? Io credo che la scadenza del 31 marzo dell'anno successivo non abbia più nessuna valenza considerato che non va più confermato il nominativo ogni anno. Pertanto la comunicazione a mio avviso va fatta al momento della nomina/elezione. La seconda circolare INAIL "chiarificatoria" non ha chiarito questo aspetto perchè non cita più il 31 marzo dell'anno successivo come scadenza. Grazie e cordiali saluti
Rispondi Autore: Cinzia Ramella - likes: 0
06/11/2018 (23:19:35)
Se il Dl si dimentica di inviare il nominativo e vuole farlo dopo cinque mesi incorre a sanzioni pecuniarie? Esiste un termine, i consulenti del lavoro dicono che deve essere fatta entro un mese dalla nomina, e vero??
Rispondi Autore: Variam - Roma - likes: 0
21/05/2021 (09:44:08)
Qualora un DL faccia la comunicazione diverso tempo dopo la nomina o designazione del RLS (ad esempio 3-4 anni dopo), incorre comunque nell'applicazione della sanzione?

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