Un interpello sulla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Roma, 5 Nov – Non sono poche, in questi anni, le risposte della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sul ruolo, la formazione e la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Ad esempio, già l’ Interpello n. 4/2023, approvato nella seduta della Commissione del 22 giugno 2023, si era soffermato sull’interpretazione dell’articolo art. 47 del D.Lgs. 81/2008 in relazione alla nomina degli RLS nelle unità produttive.
A tornare sull’argomento è l’Interpello n. 5/2024 che, approvato dalla Commissione nella seduta del 24 ottobre 2024, ha per oggetto “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”. Seduta della Commissione del 24 ottobre 2024”.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- L’interpello 5/2024 e il quesito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Le premesse della Commissione Interpelli
- L’interpello 5/2024: la risposta della Commissione Interpelli
L’interpello 5/2024 e il quesito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
In questo caso a inviare il nuovo quesito alla Commissione Interpelli è stato nientemeno che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale territoriale del Centro.
Tale Direzione ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla: «Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)».
In particolare l’interpellante chiede di chiarire “(…) se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 47 del D. Lgs. 81/2008, autonomamente o se invece debbano essere considerate come una unica entità”.
E nello specifico il parere richiesto “riguarda il numero di RLS che devono essere eletti/designati: 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) ovvero 3 RLS (aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori)”.
Inoltre viene chiesto di chiarire “(…) se, in una azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) debba essere un lavoratore appartenente alla RSU e se invece è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima”.
Le premesse della Commissione Interpelli
Come sempre le premesse della Commissione fanno particolare riferimento a vari articoli del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
Ad esempio, si indica che l’articolo 2 (Definizioni) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lettera t) stabilisce che per “unità produttiva” si intende “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.
L’interpello si sofferma poi sull’articolo 47 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) del D.Lgs. 81/2008 che:
- al comma 2 prevede che: “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
- al comma 4 sancisce che “Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno”;
- al comma 5 precisa che: “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”;
- al comma 7 dispone poi che: “In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva”.
La Commissione fa poi riferimento ad alcuni interpelli/pareri già pubblicati:
- l’interpello n. 20 del 6 ottobre 2014 ha precisato che “l'eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70”;
- “la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito ulteriori precisazioni all’ Interpello n. 20/2014 in data 31 dicembre 2014, puntualizzando che ‘la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento. Inoltre, come espressamente previsto dall’art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l’eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell’azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, in una delle diverse forme suddette’”.
La Commissione fa riferimento anche, come già ricordato in apertura di articolo all’ interpello n. 4 del 26 giugno 2023. Tale interpello ha chiarito che “La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati”.
L’interpello 5/2024: la risposta della Commissione Interpelli
In definitiva la Commissione Interpelli ritiene che la normativa indicata in premessa preveda espressamente cosa si intenda per “unità produttiva” ossia “lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale” e che “nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno”.
La Commissione fa poi presente che la “medesima normativa precisa, altresì, il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: Ronni - likes: 0 | 05/11/2024 (08:21:31) |
A mio parere la nomina del R.S.L. ha un senso se la dotazione organica prevede un numero di lavoratori che giustifica un loro rappresentante. Inoltre abbiamo migliaia di aziende artigiane con un numero dipendenti che varia da uno a tre persone: in questo caso che senso ha eleggere un R.S.L. ? |
Rispondi Autore: Stefano B. - likes: 0 | 05/11/2024 (08:31:00) |
Se i sindacati si limitassero ad essere inutili sarebbe già cosa buona. Spesso però, soprattutto quando entrano a gamba tesa sul legislatore in fase di normazione, al solo scopo di accrescere il loro piccolo potere, risultano estremamente dannosi. |
Rispondi Autore: Piero - likes: 0 | 05/11/2024 (10:50:21) |
Vorrei che qualcuno mi spiegasse a cosa serve un RLS in un'azienda con 2-5-10 dipendenti dove il datore di lavoro è quasi costantemente presente. Già che ci siamo mi spiegate, nel caso in queste aziende eleggessero un RLS, a cosa servono 32 ore di corso (4 giornate di mancato lavoro che il d.d.l. deve pagare, con l'andazzo corrente dell'economia) ??? Io sono consulente e RSPP di diverse aziende, e, contrariamente a quanto fanno certi colleghi che dicono ai d.d.l. che è OBBLIGATORIO eleggere il RLS, quando mi trovo di fronte una microazienda gli dico che il datore ha solo l'obbligo di informare i lavoratori del loro DIRITTO (non DOVERE) di eleggere un rappresentante, e che se nessuno lo vuole fare stiano pure senza (previa nota sul DVR). Per il controllo e supervisione in fabbrichetta basta il preposto, o il ddl, il RLS non serve assolutamente a nulla se non a far contenti sindacati e enti di formazione poco corretti. |
Rispondi Autore: Mattia - likes: 0 | 06/11/2024 (15:48:40) |
Sono completamente d'accordo con Piero, ed anche io mi comporto così. L'unica eccezione che faccio è per le aziende artigiane, che hanno compreso nella quota di contributi già versati all'ente previdenziale la figura del RLS territoriale. |
Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0 | 08/11/2024 (10:25:42) |
Leggo con un poco di ritardo e mi scuso ma ho avuto una settimana molto laboriosa. Vedo che i commenti sono praticamente univoci e sottendono un certo retropensiero non sicuramente volto alla diffusione della cultura della sicurezza. Sono anche preoccupato che nessuno abbia ritenuto di rispondere in senso contrario alla univocità dei commenti. Provo a farlo io. Ronni La sostanza del problema non è la rappresenzanza ma garantire ai lavoratoi la conoscenza dei loro diritto (oltre che dei doveri, naturalmente, ma sono certo che questi gli vengano benricordati, credo ogni giorno) Stefano B il commento è incommentabile. Con ogni probabilità Stefano è molto giovane. Infatti ignora che PRIMA di una certa epoca anche per andare al bagno (non è una metafora) il lavoratore doveva chiedere il permesso e, a scanso di equivoci, non sto parlando di lavoro a squadra o tipo cassiere di supermercato o altro consimile in cui è necessario coordinarsi con il sostituto bisogni fisiologici...ma anche questa figura è figlia di lotte sindacali cher sicuramente Stefano ignora) Piero la giustificazione della non necessità del RLS in quanto il datore di Lavoro è sempre presente è semplicemente risibile. Ma il corso di RSPP dove lo hai frequentato ? Per il resto vedi le osservazioni già fatte a Ronni Mattia Va bene informare i lavoratori della esistenza dell' RLS Territoriale ma devi anche aggiungere che dovrebbero informare, loro stessi (ma dovrebbe farlo il Datore di lavoro) il Sindacato per attivare questa figura. Inoltre devi anche dire, in questo caso al Datore di lavoro) che in mancanza della comunicazione all'Inail del nominativo dell'RLS si incorre, in caso di ispezione, in una sanzione pecuniaria . Spero, per il dibattito, di avere delle contro deduzioni. Una ultima cosa, ma questa è una crociata perdura in partenza: perchè non vi firmate con nome è cognome anzichè nasconderVi dietro pseudonomi o solo nome personale… ammesso che sia vero? Noi facciamo un lavoro molto importante: non è il caso di nascondersi !!!! |