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RLS nelle aziende con più strutture operative
Bologna, 01 Dic - Pubblichiamo un articolo tratto da “ Articolo 19” n. 04/2015, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).
RLS e situazioni aziendali con articolazioni operative diffuse sul territorio nazionale
Sono stati recentemente posti al SIRS alcuni quesiti sul particolare problema della nomina dei RLS e delle loro relazioni con l’azienda in situazioni complesse, con diverse dislocazioni dei lavoratori dell’azienda.
Sostanzialmente le fattispecie sono tre:
- Holding comprendenti diverse aziende tra loro variamente articolate e interconnesse
- Aziende operanti sul territorio nazionale che hanno diverse articolazioni operative (filiali, succursali, reparti, settori, ecc.) in aree diverse, anche molto lontane tra loro e dalla “casa madre”
- Aziende che assumono lavori in appalto ed inviano quindi il loro personale ad operare in località lontane dalla “casa madre” , in cantieri di vario tipo, dall’edilizia alla manutenzione, dalla pulizia alla sanificazione, ecc., costituendo gruppi anche grossi di lavoratori che operano anche all’interno di aziende , es. sanitarie, ecc.
Il problema che si pone in questi casi è quello di stabilire se i RLS sono quelli della sede centrale della holding o dell’azienda, oppure se individuare in ogni realtà periferica uno o più RLS.
La normativa non ci aiuta a sciogliere il nodo, perché da un lato non affronta in nessun modo il problema, dall’altro rimanda (comma 5 dell’art. 47 D.Lgs 81/2008) alla contrattazione collettiva: “comma 5 Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”.
Questo almeno fa chiarezza, a nostro avviso, su un elemento: non rientrano i casi in cui le strutture periferiche (chiamiamole così) abbiano dignità di unità produttive, per la cui definizione si veda l’art. 2, comma 1, lett. t: « unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.
L’altro riferimento normativo importante è il comma 1 dello stesso articolo: “2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.”.
Quindi, acclarato che per le aziende e per le unità produttive il RLS deve essere eletto o designato (vedi c. 2 sopra citato), resta il problema dei casi in cui le articolazioni periferiche non sono né aziende né unità produttive: in questi casi è la contrattazione collettiva che stabilisce le modalità cui attenersi: ovviamente, se in sede di contrattazione non si raggiunge un accordo tra le parti, il problema resta irrisolto (ed ecco da dove nascono i quesiti che pervengono al SIRS: da casi di non accordo sulle modalità).
A nostro avviso, questo è un tipico problema da Interpello(vedasi indicazioni all’art. 12 del D.lgs 81/08), e quindi non possiamo permetterci di fornire una nostra interpretazione, che sarebbe del tutto soggettiva ed individuale, e quindi non utilizzabile dai RLS.
L’unica cosa che possiamo fare è evidenziare gli elementi che a nostro avviso dovrebbero indurre a privilegiare la scelta di RLS presenti in tutte le articolazioni periferiche di un’aziendache abbiano almeno una certa consistenza numerica, organizzativa e di mandato.
1) Solo un RLS che conosca direttamente la realtà di una situazione lavorativa può portare contributi utili al miglioramento delle condizioni di rischio ed al controllo di eventuali criticità, ovvero può essere un interlocutore valido ed affidabile per la dirigenza aziendale ed una realerisorsa per i suoi compagni di lavoro
2) Al contrario, un RLS che si trovi nella sede centrale aziendale non può avere il polso concretamente delle situazioni periferiche (che possono anche essere diverse) e quindi, se volesse svolgere il suo ruolo con l’efficacia che la legge prevede dovrebbe, ad es., avere la possibilità di recarsi spesso o almeno al bisogno nelle realtà periferiche stesse, quanto meno in due momenti topici: per esprimere il suo parere sulla valutazione dei rischi (sentendo anche i suoi compagni di lavoro della struttura periferica) ed in occasione della preparazione e svolgimento della riunione annuale di prevenzione
3) Un RLS che si trovi solo nella sede centrale aziendale, per poter essere efficace, deve comunque disporre di una rete, anche se informale, di referenti nelle strutture periferiche, referenti che comunque non sono RLS e non hanno né gli strumenti né la formazione per poter fare le funzioni dell’RLS, e quindi questa situazione kafkiana potrebbe generare facilmente disservizi e conflitti
4) L’individuazione di RLS solo a livello della sede centrale aziendale porta di fatto o ad uno svuotamento totale del ruolo dell’RLS stesso o, in alternativa, se invece tale ruolo si vuole conservare e promuovere, ad una serie di problemi gestionali ed organizzativi di non poco conto, ad es. numerose trasferte, necessità di una rete di collegamenti in tempo reale, individuazione comunque di figure di riferimento di cui definire compiti, funzioni, agibilità, ecc.
L’elenco potrebbe continuare, ma questi ci sembrano i quattro punti più importanti utili a sostenere l’opportunità che il RLS sia presente in tutte le strutture operative periferiche di una grande azienda con strutture operative diverse sul territorio nazionale.
“Articolo 19” n. 4/2015 (Formato PDF, 579 kB).
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Carlo Tramontano - likes: 0 | 04/12/2015 (13:40:39) |
In una azienda che opera con più sedi operative (non nell'accezione di unità produttiva così come definita dall'art. 2)se si volessero sollecitare i lavoratori dell'azienda ad eleggere un RLS per la struttura operativa (alla luce delle considerazioni riportate nell'articolo) chi secondo voi dovrebbe eleggerlo ? I lavoratori della singola struttura operativa o l'intero organico aziendale ? |
Rispondi Autore: Alessandro Claudio Orefice - likes: 0 | 05/12/2015 (19:53:06) |
E' la contrattazione collettiva: “comma 5 Il numero .....stabiliti in sede di contrattazione collettiva”. Si rientrerebbe infatti in una modalità applicativa volta a dirimere una problematica organizzativa di S&S, RLS 'ulteriori' rispetto al minimo legale ex lege, di cui devono rendersi interpreti come titolari legittimati a disciplinare qualsiasi aspetto ontologico riguardante i RLS(di U.P o filiale o struttura autonoma). Bisogna nel concreto in ogni caso vedere come la contrattazione, nella specifica organizzazione de quo, è usa muoversi ai fini della legittimazione a contrarre con efficacia vincolante. Giacchè la figura del RLS riflette una natura anche pubblicistica. |