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Interpello: le indicazioni sull’aggiornamento del preposto

Roma, 6 Nov – Il ruolo della Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), può essere importante per l’interpretazione e l’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Come indicato nello stesso Testo Unico le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti inviati alla Commissione “costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza”.
Il problema è che in alcuni casi i pareri della Commissione, al di là delle valutazioni sulla loro correttezza o chiarezza, sembrano essere tardive, specialmente quando rimandano ad una normativa che è in via di trasformazione.
Un esempio di questo “ritardo” nelle risposte è un recente interpello che riguarda uno dei ruoli, quello del preposto, che in questi anni ha avuto una sensibile evoluzione dettata da varie modifiche normative, ad esempio operate dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021 di conversione.
Stiamo parlando dell’Interpello n. 6/2024, approvato nella seduta della Commissione del 24 ottobre 2024, che si sofferma sul tema della formazione dei preposti e che risponde precisamente, come indicato nell’oggetto dell’Interpello, ad un “quesito di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – richiesta indicazioni”.
Veniamo a illustrare il contenuto dell’interpello soffermandoci, in particolare, su questi argomenti:
- L’interpello 6/2024 e il quesito del Consiglio nazionale degli ingegneri
- Le premesse della Commissione Interpelli
- L’interpello 6/2024: la risposta della Commissione Interpelli
L’interpello 6/2024 e il quesito del Consiglio nazionale degli ingegneri
In questo caso ad avanzare una istanza di interpello è stato il Consiglio nazionale degli ingegneri ( CNI) che ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito al seguente quesito (suddiviso, in questo caso, in due tesi).
Il CNI chiede alla Commissione di chiarire e precisare “(TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.”
Le premesse della Commissione Interpelli
Come sempre, prima di fornire il parere finale, che, come vedremo, è molto breve, la Commissione fa alcune premesse.
Ad esempio si sofferma sull’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs. 81/2008:
- il comma 2 dell’articolo 37 dispone che ‘La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa’;
- il comma 7 prevede, invece, che ‘Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo’ ed al successivo comma 7-ter sancisce che ‘Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi’.
Le premesse della Commissione fanno poi riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e alla Circolare INL del 16 febbraio 2022:
- l’ Accordo del 21 dicembre 2011, ai sensi del già citato articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, al punto 9, rubricato “Aggiornamento”, dell’Allegato A dispone che ‘Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro’;
- la Circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 1 del 16 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto “art. 37, D. Lgs. n.81/2008 come modificato dal DL n.146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che ‘La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021’ e, inoltre, che ‘(…) gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (…). Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994’.
L’interpello 6/2024: la risposta della Commissione Interpelli
Veniamo alla breve risposta della Commissione Interpelli.
Si indica che la Commissione condivide quanto riportato nella “Tesi B”, cioè che “resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto”.
Inoltre, la Commissione ritiene che, sulla base della normativa citata, “le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.
Ora se teniamo conto che l’approvazione del nuovo Accordo avverrà probabilmente domani 7 novembre 2024 è evidente che questo interpello avrebbe avuto maggiore senso, al di là di quanto già indicato dalla circolare INL e dai nostri articoli, nei mesi scorsi di attesa, durata più di due anni, del cosiddetto Accordo Unico (anche se in realtà il nuovo Accordo non esaurirà tutti gli obblighi formativi).
Ricordiamo, in conclusione, che altri due interpelli si sono occupati, in questi ultimi anni, della “nuova” figura del preposto:
- interpello n. 5/2023 (“ Interpello: l’individuazione del preposto alla luce delle novità normative”);
- interpello n. 4/2024 (“ Interpello: la presenza del preposto nelle attività in appalto”).
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:

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Rispondi Autore: Giancarlo Giannone ![]() | 06/11/2024 (10:31:39) |
L’avvocato Rolando Dubini, nell’articolo “La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto” del 14 dicembre 2023, pur in presenza della circolare del Ministero del Lavoro e di tanti altri pareri da parte degli addetti ai lavori che andavano in una sola direzione, sosteneva l’esatto contrario di quanto espresso dalla Commissione Interpelli. Forse in queste cose bisogna essere più cauti. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini ![]() | 05/12/2024 (09:33:52) |
Domanda a ChatGPT sulla applicabilità dell'accordo del 2011 alla formazione e aggiornamento preposti quando l'articolo 37 comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 indica unicamente il nuovo accordo che doveva essere approvato entro il 30 giugno 2022? Come può applicarsi l'accordo del 2011 se il comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 fa riferimento esclusivamente all'accordo del 2022? Non violerebbe questo il principio di tassatività della norma penale. Posto che l'articolo 37 è sanzionato penalmente? Risposta di ChatGPT "Hai sollevato una questione importante riguardante l'applicazione del principio di tassatività della norma penale e la relazione tra il comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e l'Accordo Stato-Regioni. Analizziamo la situazione: 1. Il principio di tassatività della norma penale Il principio di tassatività implica che le norme penali devono essere precise, chiare e non lasciar spazio a interpretazioni estensive o analogiche a sfavore del soggetto. Nel caso specifico, l'articolo 37 è una norma che prevede obblighi di formazione per datori di lavoro, dirigenti e preposti, la cui violazione è sanzionata penalmente (ai sensi degli articoli 55 e 56 del D.Lgs. n. 81/2008). Se una norma penale si riferisce espressamente a un Accordo (in questo caso quello "da adottare" entro il 30 giugno 2022), l'applicazione di un accordo precedente (come quello del 2011) potrebbe teoricamente violare questo principio, poiché non sarebbe conforme al riferimento legislativo espresso. --- 2. La questione normativa Il comma 7 dell'articolo 37 afferma che la formazione dei preposti deve essere svolta "secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo." Quest'ultimo fa riferimento all'Accordo che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022. Tuttavia: Ad oggi, l'Accordo 2022 non è stato ancora formalmente approvato. Nel frattempo, resta in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 2011, in quanto non è stato formalmente abrogato e continua a disciplinare la formazione. --- 3. Problematiche legate alla tassatività L'applicazione dell'Accordo del 2011 in assenza dell'Accordo del 2022 crea una potenziale lacuna normativa: Aspetto penale: L'eventuale applicazione di sanzioni penali basate sul mancato rispetto di disposizioni previste dal comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 potrebbe risultare problematica, poiché tale comma rimanda esplicitamente all’Accordo 2022. Principio di legalità: La mancanza di un Accordo aggiornato potrebbe essere interpretata come una violazione del principio di tassatività, dato che la norma penale richiede specificità e riferimenti chiari". --- 4. Soluzioni interpretative Fino all’approvazione del nuovo Accordo, si potrebbe adottare una delle seguenti interpretazioni: 1. Applicazione transitoria dell'Accordo del 2011: Si potrebbe considerare che, in mancanza del nuovo Accordo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’Accordo del 2011 come riferimento pratico e operativo. Tuttavia, questa interpretazione potrebbe essere contestata, poiché non è espressamente prevista dal legislatore. 2. Sospensione dell’obbligo sanzionato penalmente: Si potrebbe sostenere che l’obbligo formativo e le relative sanzioni penali non siano applicabili fino all’adozione del nuovo Accordo, in quanto manca una base normativa chiara e aggiornata. 3. Applicazione parziale delle nuove disposizioni legislative: Le disposizioni del comma 7-ter (ad esempio, la formazione biennale e in presenza) potrebbero essere considerate immediatamente applicabili, anche senza l’Accordo del 2022, poiché derivano direttamente dalla legge. |