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Interpello: l’individuazione del preposto alla luce delle novità normative

Interpello: l’individuazione del preposto alla luce delle novità normative
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

05/12/2023

La Commissione interpelli risponde ad un quesito relativo alla figura del preposto e alla sua individuazione e nomina nel D.Lgs. 81/2008. Il quesito, le premesse e la risposta della Commissione.

Roma, 5 Dic – Come ricordato nell’articolo “ D.Lgs. 81/08: la sospensione dell’attività e gli obblighi del preposto”, sono state diverse nel 2021 le modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) operate dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021 di conversione. E molte di queste novità hanno riguardato il preposto.

 

Ecco perché può essere interessante oggi presentare un recente interpello e le risposte fornite dalla Commissione interpelli proprio sulla figura del preposto, sulla sua nomina, sulla sua individuazione, anche alla luce delle novità normative.

Ricordiamo che la Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 risponde a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro che costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

 

Segnaliamo poi che, per trovare delle risposte della Commissione sui preposti, bisogna tornare all’ interpello n. 16/2015 del 29 dicembre 2015 che si soffermava specificatamente sulla figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico.

 

Veniamo al nuovo interpello e presentiamo, dunque, l’Interpello n. 5/2023 che, pubblicato il primo dicembre 2023, è stato approvato dalla Commissione e ha per oggetto “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito sulla figura del preposto. Seduta della Commissione del 23 novembre 2023”.

 

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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Formazione per il Preposto
La formazione particolare aggiuntiva (art. 37 D. Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81, Accordo Stato Regioni 21/12/2011)

 

L’interpello 5/2023 e il quesito della Camera di Commercio

A inviare il nuovo quesito alla Commissione Interpelli – la normativa indica che i quesiti possono essere inoltrati dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali – è la Camera di Commercio di Modena.

 

Tale Camera di Commercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:

  • Si chiede se l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
  • Si chiede se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all'individuazione
  • Si chiede se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro
  • Si chiede se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l'attività lavorativa di altri lavoratori’.

 

Le premesse della Commissione Interpelli

Nelle premesse della Commissione si fa riferimento al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 anche in relazione ad articoli, lettere e commi modificati o introdotti per effetto della del DL 146/2021 e della legge 2015/2021.

 

Ad esempio si indica che:

  • l’articolo 2 (Definizioni) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lettera e) definisce il "preposto" come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
  • l’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lett. b-bis) “prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono”: ‘(…) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività’;
  • l’articolo 19 (Obblighi del preposto) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lett. a), prevede che, “in riferimento alle attività indicate all'articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono”: ‘sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti’;
  • sempre l’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lett. f-bis) dispone “che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze”, devono: ‘(…) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate';
  • l’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs. 81/2008, al comma 7, prevede che: ‘Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo’, mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: ‘Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi’;
  • l’articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) del D.Lgs. 81/2008 “ha previsto al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis)”.

 

L’interpello 5/2023: la risposta della Commissione Interpelli

Veniamo alle risposte della Commissione Interpelli.

 

La Commissione ritiene che, dal “combinato disposto” della normativa citata, con riferimento alle premesse riportate sopra, “sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione”.

 

Non è escluso, tuttavia, che il preposto e il datore di lavoro possano coincidere. Infatti la Commissione indica che “dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio - a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali”.

 

Inoltre, “non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 5/2023 del 23 novembre 2023, pubblicato il 01 dicembre 2023 e con risposta al quesito della Camera di Commercio di Modena che ha per oggetto: “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito sulla figura del preposto. Seduta della Commissione del 23 novembre 2023”.

 



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Raffaele Giovanni - likes: 0
05/12/2023 (02:30:14)
Preferirei non leggere e commentare più le risposte che questa Commissione da tempo dá. Purtroppo, oramai ci si è abituati alle elencazioni di norme anziché realmente affrontare i dubbi degli operatori. Poi certe domande che nascono, tra l'altro, da soggetti che nulla hanno a che fare con la tecnica,...... in questo mondo molte cose non quadrano purtroppo.
Rispondi Autore: Roberto Termini - likes: 0
05/12/2023 (08:13:42)
Direi che manca anche la risposta all'ultimo quesito (per me molto chiaro): in presenza di "più lavoratori" - quindi NON è il caso di UN SOLO lavoratore "preposto di sé stesso" - ma con nessuno di questi che possa in qualche modo sovraintendere al lavoro degli altri, si deve procedere lo stesso all'individuazione di un Preposto? E in caso affermativo come? Sorteggio? Anzianità?
Autore: Wolf
05/12/2023 (12:04:26)
In quel caso è il DL stesso che svolge la funzione di preposto, non ci vedo nulla di strano.
Il legislatore ha voluto 'costringere' il Datore di lavoro a mettere nero su bianco una descrizione della sua organizzazione, con l'individuazione formale dei ruoli della sicurezza previsti dal TUS.
In caso di micro realtà lavorative, nella parte del DVR in cui si descrive l'assetto aziendale, il DL scriverà una cosa del tipo: stante la modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa e l'assenza di livelli gerarchici intermedi, il datore di lavoro sovraintende direttamente a detta attività venendo individuato, pertanto, come preposto ai sensi dell'art. ecc. ecc.".
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
05/12/2023 (17:00:53)
Mi domando perchè sia così difficile comprendere che l'obiettivo è la "vigilanza".
Questa può essere esercitata dal datore di lavoro nel caso di piccole e piccolissime aziende.
Quindi, non è che, in questi casi, il datore di lavoro fa il preposto.
Il datore di lavoro fa il datore di lavoro ed esercita la vigilanza direttamente perchè è in grado di esercitarla vista la tipologia della sua micro o piccola impresa.
E' la tipicità della struttura organizzativa, dove il datore di lavoro non può esercitare la vigilanza perchè impegnato a fare altro oppure perchè l'azienda è un'azienda strutturata, ecc. che fa sorgere la necessità di altri soggetti che espletino l'attività di vigilanza individuandoli tra i lavoratori dell'impresa.
La vigilanza è un principio vecchio come il cucco che è stato solo ribadito in modo confusionario con le modifiche effettuate al D. Lgs. n. 81/2008 a fine 2021 sotto l'ennesima spinta emozionale-emergenziale, facendo sì che fosse dato libero sfogo ad una serie di amenità di noi addetti ai lavori: preposto di sé stesso, due lavoratori uno preposto dell'altro, obbligo di nomina del preposto, ecc..
Con l'Interpello, come al solito scritto in modalità cinofallica e, addirittura, usando il condizionale in diversi passaggi, si è persa ancora una volta l'occasione per stroncare i deliri onanistici di noi addetti ai lavori.
In Italia, purtroppo, non riusciamo a venirne fuori e stiamo ancora a sentire personaggi che propongono da decenni sempre le stesse "soluzioni".
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
05/12/2023 (19:51:23)
La risposta all'interpello è eccellente e fornisce utili indicazioni a datori di lavoro, rspp, consulenti e dirigenti per la sicurezza.
Rispondi Autore: patrizio madaschi - likes: 0
06/12/2023 (08:40:01)
nel caso in cui quindi la funzione di preposto venga assunta direttamente dal datore di lavoro della propria azienda e nel caso in cui questo datore di lavoro non sia anche rspp della propria azienda (regolarmente in possesso del corso che lo qualifica come tale ovviamente) deve necessariamente partecipare al corso per preposti?
Rispondi Autore: Roberto Termini - likes: 0
06/12/2023 (10:15:18)
Forse è meglio parlare di esempi pratici: due-tre operati specializzati per lavori manutenzione straordinaria su ascensori. Il Datore di lavoro o Suo Delegato nemmeno sa che esistono (non prendiamoci in giro...), come può "vigilare" o "sovraintendere"?
Questo sembrerebbe l'ultimo quesito posto nell'Interpello.
Forse il DdL o altro Dirigente potrebbero delegare uno dei 3 che assume ruolo di caposquadra (es. per calarsi nella fossa verifica adempimenti luoghi confinati o utilizzo DPI anticaduta etc.)?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
06/12/2023 (12:13:05)
Dal 21 dicembre 2023 in vigore l'obbligo dell'aggiornamento biennale della formazione dei preposti

Coerentemente con la nuova e più importante posizione di garanzia del preposto, la Legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021 ha introdotto nell’articolo articolo 37 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter, ai sensi del quale “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
La violazione di questo comma è punita, per il datore di lavoro e il dirigente, come segue:
• Art. 37, co. 1, 7, 7-ter, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].
Dunque per quel che riguarda la formazione in presenza e l’aggiornamento biennale della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei preposti possiamo dire quanto segue:
La legge di conversione 215/2021 del DL 146/2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20.12.2021, ed è entrata in vigore il giorno dopo. L’obbligo penalmente sanzionato con arresto o ammenda dell’aggiornamento biennale è stato introdotto nell’art. 37 del D.Lgs. 82/2008 da tale legge.
La Costituzione vieta la retroattività della legge penale. Per effetto di tale divieto l’obbligo è dunque entrato in vigore il 21.12 2021 e non può avere effetto retroattivo. Fatto salvo il periodo transitorio che potrebbe essere previsto dal nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione, entro giugno 2022. E andrà letta l’imminente nuova circolare di INL.
Nel frattempo chi ha il quinquennio che scade entro il 21.12.2023 rispetta la scadenza già prevista.
Viceversa chi ha il quinquennio che scade oltre il 21.12.2023 dovrebbe comunque completare l’aggiornamento entro tale data.

La circolare INL 1/2022 è contra legem. L'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 per la periodicità biennale dell'aggiornamento dei preposti non fa alcun riferimento al nuovo accordo Stato Regioni, quindi dal 21 dicembre 2023 entra direttamente in vigore secondo la tabella (per evitare qualunque forma di retroattività della norma penale, vietata dalla Costituzione), con i contenuti previsti dal vigente accordo sulla formazione.
Le circolari dell’Amministrazione non vincolano né cittadini e aziende, né tanto meno i giudici, non costituendo fonte di diritto, e dovrebbero limitarsi a fornire indicazioni utili agli uffici preposti sul territorio per l’attuazione delle norme stesse [Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 11931 del 1995; Cass. n. 14619 del 2000; Cass 21154 del 2008; Cass. 5137 del 2014; Cass n. 6185 del 2017), dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3457, Consiglio di Stato sent. n. 567 del 2017) e addirittura dalla Corte Costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale 33/2019)].
Oltretutto, “la circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di legge, è, in linea di principio, un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l’azione degli organi amministrativi, privo di effetti esterni” (Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478). Tali atti, quindi, non solo non possono essere considerati presupposti di provvedimenti lesivi dei diritti di cittadini e aziende, come già detto, ma addirittura gli ufficiali della P.A. che si limitano a riproporre il contenuto precettivo di atti normativi in vigore, possono tranquillamente disattenderne l’interpretazione senza che ciò comporti l’illegittimità dei loro atti per violazione di legge (Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478).

#formazionepreposto
#aggiornamentopreposto
Rispondi Autore: Maria Cristina Motta - likes: 0
09/12/2023 (09:05:57)
Scrivo qui per mettere un LIKE a Carmelo! !

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