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Speciale Accordo unico: la bozza, l’iter di approvazione e la formazione

Speciale Accordo unico: la bozza, l’iter di approvazione e la formazione
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interviste e inchieste

20/10/2023

Qual è l’orientamento giurisprudenziale e la situazione attuale della formazione alla sicurezza? Perché i ritardi dell’Accordo Unico? Quali sono gli aspetti positivi e negativi della bozza di agosto? Ne parliamo con l’avvocato Rolando Dubini.

Bologna, 20 Ott – Come ricordato nell’articolo “ La bozza del nuovo accordo unico e la formazione dei lavoratori”, entro il 30 giugno 2022, come richiesto dalla legge 215/2021 di conversione del decreto-legge 146/2021, la Conferenza Stato-Regioni avrebbe dovuto approvare un nuovo Accordo unico in materia di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL). Un accordo che ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008  deve procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché' il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

 

Ad oggi questo “ Accordo unico” non è stato ancora approvato ed è difficile prevedere quando un testo definitivo e condiviso sarà disponibile.

Dell’ Accordo si conosce una bozza (nella versione di agosto 2023) che anche noi, in deroga alle nostre scelte editoriali di non presentare materiali non definitivi, abbiamo pubblicato per fornire ai lettori indicazioni sul possibile futuro della formazione alla sicurezza.

 

Di tutto questo abbiamo parlato durante la manifestazione “ Ambiente Lavoro”, che si è svolta dal 10 al 12 ottobre 2023 a Bologna, all’interno di uno “Speciale Accordo unico” con alcune interviste a vari interlocutori.

 

La prima che pubblichiamo oggi (le altre saranno pubblicate nelle prossime settimane) è all’avvocato Rolando Dubini, così da soffermarci, oltre che sull’Accordo che non c’è, anche sull’orientamento giurisprudenziale connesso alla formazione.

 

Qual è oggi l’orientamento giurisprudenziale riguardo al valore causale della formazione in un evento incidentale e sul tema scottante della adeguatezza della formazione erogata?

Qual è la situazione odierna della formazione lavorativa in materia di salute e sicurezza?

Perché la data del 30 giugno 2022, prospettata dal nuovo articolo 37 del decreto 81, non è stata rispettata?

Cosa ne pensa della bozza diffusa in questi ultimi mesi? Quali sono gli aspetti più interessanti di questa bozza? Quali sono le modifiche che ritiene necessarie o, comunque, migliorative del testo attuale?

Quando potremo avere una versione approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni?

Cosa crede sia necessario fare per migliorare la qualità della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?

 

L’intervista si sofferma su vari argomenti:


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Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di visualizzare integralmente l’intervista e/o di leggerne una parziale, quasi completa, trascrizione.

 

L’intervista di PuntoSicuro a Rolando Dubini

 

 

Speciale Accordo unico: l’orientamento giurisprudenziale e la formazione

Prima di parlare di formazione le chiedo di soffermarsi brevemente su un aspetto che riguarda il suo lavoro di avvocato. Qual è oggi l’orientamento giurisprudenziale riguardo al valore causale della formazione in un evento incidentale e sul tema scottante della adeguatezza della formazione erogata?

 

Rolando Dubini: La domanda è molto interessante e pertinente. Io dirò una cosa che sorprenderà molti: io faccio processi da decine di anni oramai e non mi è mai capitato che il datore di lavoro fosse stato condannato per aver violato l’accordo Stato-Regioni sulla formazione. Mai. In realtà viene condannato per la mancata formazione o il mancato addestramento specifico relativo alla macchina/impianto/lavorazione per la quale si è verificato l'infortunio.

Con questo io non voglio dire che la formazione generale e specifica dell'accordo non sia utile, ma è fondamentale perché innalza il livello di consapevolezza. Quando poi vado a spiegare i dettagli della macchina, il lavoratore è più aperto e recettivo, quindi crea le precondizioni.

Però a livello penale, direttamente nel processo penale, quello che è decisivo per il datore di lavoro è che abbia documentato l'avvenuto affiancamento, l'addestramento, la capacità del lavoratore di lavorare in sicurezza (…). Tanto è vero che lo stesso accordo sulla formazione dice che, oltre a fare le ore minime previste in materia di formazione generale e specifica, io devo aggiungere tutto quello che deriva dalla valutazione dei rischi. E questa è la nuova frontiera.

Ovviamente meglio faccio la formazione obbligatoria, più avrò lavoratori che recepiscono meglio l'importanza delle procedure corrette, dell'addestramento necessario.

Quindi questo è il tema che, a mio parere, va approfondito.

 

Qual è a suo parere la situazione odierna della formazione lavorativa in materia di salute e sicurezza?

 

R.D.: La formazione è a macchia di leopardo. Nel senso che dipende molto dalla cultura aziendale e anche dalla collocazione geografica, dagli organi di vigilanza e dalla pressione che fanno sulle aziende, dalla capacità dell'associazioni - ad esempio datoriali - di fare accordi o dare stimoli. Ad esempio, Confindustria sul tema è molto proattiva, fornisce informazioni qualificate e spinge le aziende alla massima attenzione. Dall'altro lato ci sono organizzazioni sindacali che spingono in questo senso, ma molto lavoro utile lo fanno anche gli enti di formazione che propongono la formazione buona e di qualità. A differenza di quelli che vendono gli attestati.

Quindi la materia è a geometria variabile.

La funzione dell’Accordo unico sarebbe quella di livellare verso l'alto l'offerta formativa.

 

Speciale Accordo unico: i ritardi e il parere sui contenuti della bozza

Veniamo all’Accordo unico in materia di formazione. Perché, a suo parere, la data del 30 giugno 2022, prospettata dal nuovo articolo 37 del decreto 81, non è stata rispettata?

 

R.D.: Riveliamo alcuni retroscena. In realtà una bozza era già stata predisposta l'anno scorso, ma venne respinta dal Ministero del Lavoro perché era del tutto inidonea.

Si è ripartiti col lavoro, al quale hanno partecipato, nell'ambito del Coordinamento tecnico delle Regioni, i referenti della sanità e della formazione delle Regioni, ma anche l'Inail stessa. Difatti la parte sull’eLearning vede una forte impronta Inail che, a mio parere, è abbastanza interessante (…).

Ma la cosa importante è che adesso siamo di fronte a una bozza ultima sulla quale però ci sono ancora difficoltà e ostacoli non facilmente superabili.

 

Arriviamo allora a questa bozza che è ormai conosciuta e che è arrivata alle parti sociali. Cosa ne pensa? Quali sono i punti che lei ritiene essere più rilevanti di questa bozza?

 

R.D.: Sì, questa è un'ottima domanda. Il collega e amico Lorenzo Fantini dice che una manina ha fatto uscire questa bozza, che non doveva uscire perché c’è un processo istituzionale da seguire. Prima c’è l'accordo tra Regioni e poi viene sottoposto alle Parti Sociali e alle Associazioni, si raccolgono le osservazioni e si arriva al testo definitivo.

In realtà siamo un po' in alto mare sull'iter. C'è stata una riunione a settembre del Ministero del Lavoro e del Coordinamento tecnico con le Parti Sociali, il 3 ottobre c'è stata una riunione tra Governo, Ministero del Lavoro e Regioni (l'esito non è stato, diciamo così, tra i più positivi) e ci sarà il 18 (l’intervista è stata fatta il 10 ottobre, NdR) una riunione del Ministero del Lavoro con le Associazioni, sostanzialmente. Quindi l’iter è ancora lungo.

 

Veniamo al contenuto.

Allora abbiamo dei punti interessanti perché, ad esempio, il progetto formativo viene definito. Si dice esattamente quali sono i contenuti. Anche la parte sull’eLearning, a mio parere, è piuttosto interessante per lo spazio e l'apertura alle tecnologie che il periodo Covid ha dimostrato essere ormai fondamentali. Io qui in Fiera vedo molte società che mi dicono: “siamo passati dall’80% di formazione in presenza all’80% di formazione a distanza” (…).

 

Poi abbiamo alcune indicazioni sugli attestati.

Io però vorrei portare l'attenzione sulla vigilanza e sullo scandalo degli attestati falsi dei corsi non erogati. Allora, l'articolo 37 prevede l'obbligo del monitoraggio e del controllo e c'è una parte importante dedicata a questo tema, nella bozza di accordo. E si fa riferimento a piattaforme informatiche sulle quali verranno caricati i dati delle attività formative, non per le attività in aggiornamento, e solamente per le attrezzature e la formazione per gli ambienti confinati. Attualmente il perimetro è questo. (…) E tutto è congegnato, solo su questi due ambiti formativi.

Ecco forse questo tema andrebbe approfondito. Perché se l'onere fosse quello di caricare su un sito i dati relativi alle formazioni, allora probabilmente potrebbe avvenire per tutti i corsi di formazione. Chi fa corsi ripetitivi presenta all'inizio dell'anno il tipo di corso che propone con periodicità e dà le chiavi di accesso all’ente che eventualmente fa il controllo.

 

C'è qualche altra parte che ritiene rilevante o qualche cosa che modificherebbe o aggiungerebbe all’attuale contenuto della bozza?

 

R.D.: Una cosa molto apprezzabile è la formazione per l'impresa affidataria.

C'è l'obbligo per il datore di lavoro non solo di fare la formazione, che viene introdotta per la prima volta, (…) ma ci sono sei ore aggiuntive per il datore di lavoro e il dirigente dell'impresa affidataria. Vengono aumentate le ore per il preposto, in questo caso si fa riferimento alla formazione in presenza. (…)

Però mi pare che ci siano dei dissensi su alcuni punti che non sono ancora meglio precisati e che sono oggetto di confronto.

Più che altro il tema è proprio l'accordo nell'ambito istituzionale tra Stato e Regioni e quindi è quello l'ostacolo più grosso all'avanzata dei lavori. All’avanzata di un provvedimento che sicuramente è necessario: l'Accordo unico serve a evitare di dover saltare da accordi tra di loro anche non omogenei. Con il nuovo Accordo avremo un'unica base di partenza.

 

Poi, diciamo così, che i settori di attività sono stati ridotti. In sostanza si è chiesto all’Inail quali sono i settori più alto rischio: petrolchimico, agricoltura, eccetera. Quindi è stata limitata la differenziazione.

Tenete conto, però, di una cosa che viene sempre sottovalutata. È l'adeguamento alla concreta valutazione del rischio e quindi in realtà quelle ore lì sono il minimo, quella è la base minima, il comune denominatore. Ma quello che dovrebbe essere fatto è proprio tagliare su misura.

Teniamo conto che i nuovi compiti dei preposti impongono anche una guida. Il proposto deve sapere cosa fare, deve conoscere i rischi più alti. E quindi la personalizzazione della formazione diventa importante. Bisogna consentire all'azienda di personalizzare sempre la formazione e migliorarla.

 

Una cosa importante è anche la verifica post formazione.

Quindi ci sono i test, ci sono i colloqui, ci sono tutta una serie di modalità (…). Ma poi c’è il post formazione, quindi si arriva all'analisi degli infortuni. È importante avere degli indicatori che consentano di qualificare la formazione e capire qual era l'andamento prima della formazione e dopo la formazione. Inclusi i near miss e quindi anche la trattazione dei quasi infortuni, degli incidenti, è fondamentale per verificare la bontà della formazione.

 

Speciale Accordo unico: la qualità della formazione, i preposti e la tecnologia

A suo parere, quando potremo avere una versione approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni?

R.D.: (…) Io prevedo entro il 30 giugno 2024. Non sono un’ottimista, però spero di essere smentito. Perché in questo caso saremmo qui ancora a parlarne.

 

Cosa crede, in definitiva, sia necessario fare, oltre a rendere più efficace la formazione, per migliorare la qualità della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?

 

R.D.: Allora io direi di puntare molto sul preposto, ma non solo con i corsi obbligatori. Gli darei degli strumenti aggiuntivi (…). Chiaramente ci sono dei corsi che non sono strettamente di sicurezza, che però aumentano la capacità di svolgere il ruolo. E chiaramente i corsi che non sono strettamente inclusi nell'Accordo Stato-Regioni non hanno neanche gli stessi limiti. Cioè, ad esempio, si può fare un webinar ai preposti per insegnargli come operare da un punto di vista psicologico e persuadere i lavoratori al rispetto delle regole - una volta che l'azienda ha completato i corsi obbligatori e quindi non hanno bisogno dei crediti - potrebbe essere una possibilità interessante.

Io direi che bisogna investire, primo sui preposti e poi sulla tecnologia, cioè sulle applicazioni, su tutti quei dispositivi che sono in grado di ovviare all'errore umano.

 

Dobbiamo spiegare anche nei corsi che ci sono delle distrazioni che sono ineliminabili se non con l'appoggio della tecnologia. Abbiamo ancora molti infortuni con i carrelli elevatori, ci sono dei dispositivi che rilevano le persone e fanno rallentare il mezzo all'occorrenza. Questo aspetto della tecnologia, a mio parere, va sviluppato e va insegnato anche nei corsi di formazione qualunque essi siano. L’articolo 2087 del codice civile è un articolo dimenticato, ma prezioso.

 

 

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

 


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Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli - likes: 0
20/10/2023 (09:13:59)
Io penso che quello che dobbiamo aggiungere è una buona "dose" di realismo rispetto anche alla bozza che abbiamo tutti letto. Le cose più evidenti che emergono e sulle quali occorrerà riflettere a mio parere sono due:
1) le ore di formazione specifica
2) I corsi obbligatori per datori di lavoro.
Sul primo punto potrebbe non essere propriamente corretto separare le aziende solo tra un primo livello di rischio e un secondo più alto livello di rischio. Perché se a guidare la formazione è la valutazione di rischio è del tutto evidente che questa sia molto diversa anche per le aziende all'interno della prima fascia di rischio. Ora se verrà confermata la bozza che abbiamo tutti letto, negli "uffici" tout court" dovremo fare 10 ore di formazione, (4+6) quando sappiamo perfettamente che già 8 orano un po’ ridondati rispetto alla valutazione dei rischi, dovendo aggiungere almeno per alcuni lavoratori, prevenzione incendi, primo soccorso, preposti. A partire da questa considerazione è ancora del tutto evidente che si ci spostiamo sulla "seconda" fascia di rischio, la valutazione dei rischi, non solo sia "diversa" ma abbia un contenuto tecnico-applicativo che non ha nulla a che fare con il lavoro d'ufficio ad esempio. Per non parlare delle aziende "in direttiva Seveso", dove anche "adesso” la formazione ai lavoratori è del tutto diversa rispetto alla formazione "specifica" erogata " a pioggia" per adempiere l'obbligo. (Un raccordo con il D.lgs 105/2015) forse in questo caso sarebbe opportuno per queste aziende)
E’ forse questo il “non detto” dell’Accordo che riduce, in bozza, le ore della formazione specifica da 12 a 6 ore per le aziende "ex alto rischio"? Cioè: scriviamo 6 ore e adempiamo l'obbligo, dopodiché c'è la valutazione del rischio e i corsi obbligatori che vengono fuori da essa. Ma anche adesso, per la valutazione dei rischi, sono obbligatori corsi aggiuntivi: ambienti confinati, Dpi di terza, piattaforme, gru, macchine movimento terra., per non parlare della "celeberrima" Movimentazione manuale dei carichi”. Ripetiamocelo: questi corsi sono obbligatori anche adesso: anche adesso è obbligatorio "l'addestramento" sulle attrezzature non normate dall'Accordo 22/02/2012. il 37 comma 5 del D.lgs 81/2008 già adesso dice che bisogna tracciare l'addestramento e, aggiungo, questo "tracciamento dell’addestramento" può senza dubbio rientrare nell'ambito della formazione specifica che si fa in azienda. Quindi l'amico Dubini ha perfettamente ragione nel dire che nessuno mai è stato condannato per "non" aver fatto la formazione specifica ex Accordi Stato Regioni. Ma per non aver fatto la formazione sui Dpi di terza, oppure sugli ambienti confinati, eccome. Quindi a partire da questo “realismo” non mi è del tutto chiaro perché la bozza di accordo, voglia ridurre da 12 a 6 le ore di formazione specifica. Mi è chiaro se lo penso come ho detto sopra e cioè: “adempiamo l’obbligo, 6 ore? Più che sufficienti, e poi c’è il resto che comunque bisogna fare”. E’ cosi? Perché se è cosi non è chiaro perché le aziende della prima fascia sono salite da 4 a 6 ore. Perché appunto, come ho ricordato sopra, anche nelle aziende a basso rischio si fa altra formazione, per non parlare dei “magazzini” dove ci sono senza dubbio anche i corsi per i carrelli elevatori, commissionatori, magari Ple.
Sul secondo punto, (corso obbligatorio per Datori di lavoro) limitiamoci col considerarne la modalità, non il numero di ore…Il numero di ore, speriamo sia graduato veramente in base almeno alle due fasce di rischio. Ma qui il problema potrebbe non essere il numero di ore, ma la modalità di erogazione. Perché se la modalità consentita sarà “anche” e-learning, ognuno vede come e cosa accadrà. Se fosse cosi, potremmo fare solo una domanda: come mai il comma 7 ter dell’art. 37 del D.lgs 81/2008, dice che la formazione dei preposti debba essere svolta “interamente in modalità in presenza”? I preposti in presenza e i datori di lavoro su un pc? E’ questo che dovremo andare a dire? Allora modifichiamo anche quel comma. Tutti davanti un pc per la sicurezza…Be l’addestramento non si può fare, via. Ma quando si fa un “Accordo” è la stessa etimologia del sostantivo che deve mettere in guardia. “Accordo” è un punto di caduta tra centri di interesse e purtroppo noi operatori della sicurezza, che dovremo in seguito, andare a dire e a spiegare le cose, non siamo esattamene un centro di interesse. Si, ci ascoltano, ma poi: “mettiti davanti ad un pc e adempi l’obbligo”. La cultura della sicurezza: capitolo 1......

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