Interpello: la nomina degli RLS nelle autonome unità produttive
Roma, 3 Lug – Il bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna (“Articolo 19”, n. 04/2015) si era già soffermato in passato sul tema degli “ RLS nelle aziende con più strutture operative”.
Nel bollettino si raccontava, infatti, che al Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (SIRS) erano stati posti alcuni quesiti sul particolare problema della nomina dei RLS e delle loro relazioni con l’azienda in situazioni complesse, con diverse dislocazioni dei lavoratori dell’azienda.
Un tema difficile da affrontare perché la normativa – indicava il bollettino - “da un lato non affronta in nessun modo il problema, dall’altro rimanda (comma 5 dell’art. 47 D.Lgs 81/2008) alla contrattazione collettiva”.
E si concludeva, che i quesiti posti sollevavano un tipico problema a cui avrebbe potuto rispondere, per fornire una interpretazione, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
A distanza di diversi anni la Commissione interpelli, intervenuta più volte sulla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – recentemente, sul tema della formazione, con l’ Interpello n. 03/2023 – ha pubblicato un nuovo interpello che prova ad affrontare il tema.
Stiamo parlando dell’Interpello n. 4/2023 che, pubblicato il 26 giugno 2023, è stato approvato dalla Commissione e ha per oggetto “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito “all’interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008”. Seduta della Commissione del 22 giugno 2023”.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- L’interpello 4/2023 e il quesito dei COBAS lavoro privato
- Le premesse della Commissione Interpelli
- L’interpello 4/2023: la risposta della Commissione Interpelli
L’interpello 4/2023 e il quesito dei COBAS lavoro privato
A inviare il nuovo quesito alla Commissione Interpelli è stata l’Associazione Nazionale dei Comitati di Base delle categorie del lavoro privato ( COBAS del lavoro privato).
L’associazione, aderente alla Confederazione COBAS, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito: ‘all’interpretazione corretta dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro” dell’articolo 47 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
L’interpello riprende, in particolare, i quesiti posti:
- ‘Il comma 2 prevede che [ndr. in] tutte le aziende o unità produttive, [ndr. sia] eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?
- ‘Nel caso in cui la stessa azienda ‘supermercato’, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre, con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda’.
Le premesse della Commissione Interpelli
Nelle premesse della Commissione si fa riferimento a vari articoli del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
Ad esempio si indica che:
- l’articolo 2 (Definizioni) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lettera i) definisce il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: ‘persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” e alla successiva lettera t) definisce “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;
- l’articolo 12 (Interpello) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, prevede che: “Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”;
- l’articolo 47 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) del D.Lgs. 81/2008 al comma 2 dispone che: “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” e il successivo comma 5 precisa che: “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”;
- l’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008 al comma 7 prevede poi che: “In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva”.
L’interpello 4/2023: la risposta della Commissione Interpelli
Prima di rispondere la Commissione Interpelli “ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a ‘quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro’ e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche”.
In ogni caso, con riferimento alle premesse fatte, la Commissione “ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
E la stessa normativa – conclude la Commissione Interpelli – “precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati”.
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: DAVIDE DALLA PRIA - likes: 0 | 03/07/2023 (09:44:11) |
Quindi a questo punto il quesito potrebbe essere: il supermercato è considerabile come unità produttiva, come definita all'art. 2 comma 1 lett. t) oppure no? Cosa si intende per "autonomia ......... (non posso inserire questa parola per la policy del sito...) e tecnico funzionale"? Il quesito potrebbe riguardare agenzie assicurative, filiali di banca, catene di negozi ecc. |