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La “bozza definitiva” dell’accordo unico in materia di formazione

La “bozza definitiva” dell’accordo unico in materia di formazione

Presentiamo l’ultima bozza del futuro nuovo accordo stato regioni in materia di formazione su salute e sicurezza sul lavoro. La “bozza definitiva”, le comunicazioni, l’indice e i corsi di formazione per i lavoratori e i datori di lavoro.

Brescia, 18 Giu – Nonostante sia ormai ampiamente riconosciuto che la formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro rappresenti una delle fondamenta di qualsiasi strategia di prevenzione di infortuni e malattie professionali, sono passati quasi due anni senza che sia stato approvato l'Accordo unico sulla formazione, richiesto dalla legge 215/2021 di conversione del decreto-legge 146/2021.

 

Entro il 30 giugno 2022, poco meno di due anni fa, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avrebbe dovuto approvare un nuovo Accordo stato regioni per l’accorpamento, a rivisitazione e modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione “in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.

 

Come ricordato in numerosi articoli e interviste presenti nel nostro “ Speciale Accordo unico”, il percorso per arrivare a questo Accordo stato regioni è stato lungo e travagliato. Ci sono stati momenti in cui sembrava imminente un'accelerazione e altri in cui il raggiungimento di un consenso tra le varie parti sembrava rinviato sine die.

 

Tuttavia, è per questo che torniamo a parlarne, gli ultimi incontri sembrano aver portato ad una bozza "definitiva" dell’Accordo stato regioni, una bozza che abbiamo deciso di presentare e pubblicare.

 

Generalmente preferiamo pubblicare solo documenti normativi approvati e definitivi, ma dopo due anni di inspiegabile ritardo, abbiamo ritenuto necessario a tutti i lettori e agli operatori in materia di sicurezza e formazione, un'anteprima di quella che potrebbe essere la formazione del futuro. Avevamo già pubblicato in precedenza una bozza (agosto 2023) e pubblichiamo oggi quella che potrebbe essere definitiva dell'Accordo Stato Regioni.

 

Sia chiaro: è una bozza. Da quanto sappiamo - anche in riferimento alla comunicazione del Ministero del Lavoro allegata - questa bozza potrebbe essere prossimamente presentata in Conferenza Stato Regioni per l’approvazione. Tuttavia non possono essere escluse ulteriori integrazioni e modifiche, come è stato recentemente richiesto, per includere riferimenti alla disciplina del reintegro dei crediti (patente a crediti) attraverso la frequenza a corsi di formazione.

 

Questi gli argomenti su cui ci soffermiamo in questa breve presentazione della “bozza definitiva” del futuro Accordo Unico:


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Le comunicazioni del ministero del lavoro e la “bozza definitiva”

Tanto per rivendicare il carattere quasi conclusivo di questa bozza, riprendiamo quanto indicato in una comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) del 13 maggio 2024, in accompagnamento a questa bozza dell’ Accordo Unico.

 

Si indica che in osservanza a quanto disposto dall’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, si trasmette (anche alla Conferenza Stato/Regioni) “la bozza definitiva del testo in materia di formazione, che costituirà oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.

 

Si indica poi che la bozza è “la risultante di un complesso e articolato iter, avviato nel maggio 2022, che “è sempre stato incentrato sul dialogo e sul confronto, nel pieno rispetto della “previa consultazione” contemplata dalla normativa di riferimento”.

 

La Nota riporta poi le varie riunioni convocate e l’esame delle varie proposte/osservazioni sollevate che hanno consentito di arrivare a questa versione della bozza, indicando che molte proposte “hanno trovato accoglimento in fase di redazione della bozza” e per le proposte non accolte “sono state fornite le dovute motivazioni tecnico-giuridiche”.

 

La bozza dell’Accordo unico: corsi per lavoratori e datori di lavoro

Venendo ad una velocissima disamina di alcuni contenuti della bozza dell’ Accordo unico, su cui torneremo per altri approfondimenti con altri articoli, presentiamo alcune variazioni rispetto alla prima bozza da noi presentata nel 2023.

 

Per i lavoratori (2.1 CORSO PER LAVORATORI) il percorso formativo si articola sempre in due moduli distinti e riguardo alla formazione generale, “la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro”.

 

Ci sono modifiche - sempre rispetto alla bozza presentata nel 2023 - per la formazione specifica.

Per la formazione specifica - che “deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo” – ora si torna ad avere una durata minima in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007):

  • 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
  • 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
  • 12 ore per i settori della classe di rischio alto”.

 

Parlando invece di una realtà formativa nuova, riportiamo alcune indicazioni relative al corso per datore di lavoro (3. CORSO PER DATORE DI LAVORO).

 

Si indica che i datori di lavoro attraverso la frequenza del corso “dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo”. E il corso “è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo ‘cantieri’”.

 

È indicata una durata minima di 16 ore e un modulo aggiuntivo “Cantieri” della durata minima di 6 ore.

Si vogliono fornire ai discenti “competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro”.

 

E il corso di formazione per datore di lavoro ha i “seguenti obiettivi:

  1. far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
  2. far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
  3. illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
  4. far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
  5. illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione”.

 

Ricordiamo che nell’Accordo sono presenti anche specifiche indicazioni diverse per i datori di lavoro che svolgono “direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi”.

 

L’indice della “bozza definitiva” del futuro Accordo stato regioni

Per mostrare la complessa articolazione del futuro nuovo Accordo Unico riportiamo, in conclusione, l’indice della bozza.

 

PREMESSA

 

PARTE I – ORGANIZZAZIONE GENERALE 

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

1.1 SOGGETTI FORMATORI “ISTITUZIONALI”

1.2 SOGGETTI FORMATORI “ACCREDITATI”

1.3 ALTRI SOGGETTI

 

2. REQUISITI DEI DOCENTI

 

3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

 

4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

 

5. VERBALI DELLE VERIFICHE FINALI

 

6, ATTESTAZIONI

 

PARTE II – CORSI DI FORMAZIONE

1. PREMESSA

 

2. CORSO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

2.1 CORSO PER LAVORATORI

Obiettivi

Formazione generale

Formazione specifica

2.1.1 CONDIZIONI PARTICOLARI

2.2 CORSO PER PREPOSTI

Obiettivi

Requisiti di accesso

2.3 CORSO PER DIRIGENTE

Obiettivi

 

3. CORSO PER DATORE DI LAVORO

Obiettivi

 

4. CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008

Obiettivi

Articolazione del percorso formativo

 

5 - CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008

5.1 TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA DEL MODULO A E DEL MODULO B (COMUNE E SPECIALISTICO)

5.2 MODULO A

Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A

5.3 MODULO B

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO B COMUNE A TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI (48 ORE)

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI MODULI B DI SPECIALIZZAZIONE

5.4 MODULO C

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO C

 

6. CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV Dlgs 81/08)

Obiettivi

Articolazione dei contenuti minimi del percorso formativo

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

 

7. CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (dpr n. 177/2011)

Obiettivi

Requisiti dei docenti

 

8. CORSI PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81/2008

 

8.1 REQUISITI DI NATURA GENERALE: IDONEITÀ DELL’AREA E DISPONIBILITÀ DELLE

ATTREZZATURE

8.2. REQUISITI DEI DOCENTI

8.3 PROGRAMMA DEI CORSI

8.3.1 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

Verifica

8.3.2 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro

Verifica

8.3.3 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre

Verifica

8.3.4 Corso di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

Verifica

8.3.5 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili

Verifica

Verifica

8.3.6 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali

Verifica

8.3.7 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli

Verifica

8.3.8 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo

Verifica

8.3.9 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF)

Verifica

8.3.10 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)

Verifica

8.3.11 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte

Verifica

 

PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

1 LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORE DI LAVORO

1.1 Lavoratori

1.2 Preposti

1.3 Dirigenti

1.4 Datore di lavoro

 

2 DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

3 RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

 

4 COORDINATORE PER LA SICUREZZA

 

5 LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN

AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

 

6 OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008

 

PARTE IV – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

1 INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI

CORSI PER I SOGGETTI FORMATORI

1.1 Approccio per processi nell’organizzazione e gestione della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1.2 Analisi dei fabbisogni formativi e contesto

1.3 Progettazione

1.4 Erogazione

1.5 Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione

1.6 Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento

1.7 Le risorse: i profili di competenza, ruoli e responsabilità delle figure professionali per l’organizzazione e gestione della formazione su SSL

 

2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E PROCEDURALI PER LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO

2.1 Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell’unità didattica

2.2 I contenuti dell’unità didattica e la durata

2.3 La strategia formativa e la metodologia didattica

2.4 Le metodologie didattiche attive

2.5 Le modalità e i criteri di verifica e valutazione dei risultati

2.6 Il documento progettuale

 

3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

3.1 Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in presenza

3.2 Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in video  conferenza sincrona (VCS)

3.2.1 Requisiti di carattere organizzativo e gestionale

3.2.2. Requisiti relativi alle risorse professionali e profili di competenze

3.2.3 Requisiti tecnologici e funzionali della piattaforma

3.2.4 MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA

3.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI E TECNICI, MODALITÀ E PROCEDURE OPERATIVE PER I CORSI E-LEARNING

3.3.1 REQUISITI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

3.3.2 REQUISITI DI CARATTERE TECNICO DELLA PIATTAFORMA 

3.3.3 REQUISITI RELATIVI ALLE RISORSE PROFESSIONALI E PROFILI DI COMPETENZE PER I CORSI EROGATI IN E-LEARNING

3.3.4 DOCUMENTAZIONE

3.4 MODALITÀ MISTA

3.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

 

4 CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

5 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO 

 

6. VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

6.1 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

6.2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO

6.3 MODALITÀ E CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO (TABELLE CORSI/MODALITÀ DI VERIFICA)

 

7 VERIFICA DELL’ EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

 

PARTE V -RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 

 

PARTE VI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO

 

PARTE VII– ALTRE DISPOSIZIONI

1 ENTRATA IN VIGORE

2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Riconoscimento formazione pregressa

Formazione dei lavoratori somministrati

 

Disposizioni finali

 

Allegati

 

 

Tiziano Menduto

 

 

NB: Ribadiamo ancora che il documento presentato è una bozza che potrebbe ancora essere soggetta a revisioni e modifiche.

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Bozza del nuovo accordo unico sulla formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - versione NON definitiva maggio 2024.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – Nota del 13 maggio 2024 – oggetto: Accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi in materia di formazione di cui 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

 



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Rispondi Autore: gianbi - likes: 0
18/06/2024 (07:54:39)
"Pubblichiamo la bozza dell'accordo".
Non la trovo linkata nell'articolo.
Rispondi Autore: Redazione - likes: 0
18/06/2024 (09:30:24)
Buongiorno, la bozza è disponibile per gli abbonati in fondo all'articolo.
La redazione
Rispondi Autore: Filippo - likes: 0
18/06/2024 (10:51:08)
Bozza definitiva...volo!!!
Rispondi Autore: Domenico - likes: 0
18/06/2024 (17:02:43)
Corso Lavori in Quota .... nessun cenno? Dimenticati o mi sfuggito nella veloce lettura...
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
18/06/2024 (21:05:36)
Volevano inserire i lavori in quota, qualcuno ha obiettato che nel D.Lgs. n. 81/2008 non c'è il rinvio all'accordo Stato Regioni e la cosa è saltata. Un vero peccato.
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
22/06/2024 (10:31:01)
Il testo dell'accordo è più lungo del testo dell'81! Una pacchia per gli avvocati.
Rispondi Autore: Pietro Manfè - likes: 0
22/06/2024 (12:16:37)
Non trovo corretto che per leggere la bozza di un documento il cui contenuto saren obbligati a seguire si debba pagare
Rispondi Autore: . - likes: 0
23/07/2024 (12:29:41)
.
Rispondi Autore: MALATESTA RICCARDO - likes: 0
26/07/2024 (18:36:19)
Ok
Rispondi Autore: Geom. ISOLINO PAOLI - likes: 0
23/09/2024 (18:25:21)
Il datore di lavoro così come definito all’art. 2 del D.Lgs 81/08 s.m.i., come può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione (art. 33 compiti del servizio di prevenzione e protezione) senza che ne abbia i requisiti (art. 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni)? … è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative …
Non è accettabile che un datore di lavoro senza capacità e requisiti professionali di cui all’art. 32, possa (art. 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) con un semplice corso di formazione, svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.
Tantissime imprese, costituite negli ultimi anni da imprenditori stranieri (egiziani, marocchini, albanesi, rumeni, ecc.), e che operano nei cantieri temporanei e mobili edili, in subappalto, hanno quale datore di lavoro che svolge i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, persone che non parlano e non comprendono la lingua italiana e non hanno alcuna conoscenza della normativa vigente.
Gradito Vostro commento a quanto sopra.
Cordialmente,
Isolino Paoli

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