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Omaggio a Gerardo Porreca: dai lavori in quota alla patente a crediti

Brescia, 7 Lug - Il nostro giornale ha pubblicato in questi giorni alcuni articoli e contributi sulla figura dell’ingegnere Gerardo Porreca, nostro storico collaboratore recentemente scomparso.
Abbiamo raccontato come la sua collaborazione, iniziata nel 2008 e caratterizzata dalla capacità di unire insieme competenza e chiarezza comunicativa, abbia lasciato un’impronta importante nella nostra informazione. L’ ingegner Porreca è indubbiamente riuscito a portare nei contributi per il nostro giornale, e nel suo sito di informazione ( porreca.it), tutta la sua esperienza, più che trentennale, maturata presso il Servizio Ispezione del lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari.
Proprio per ricordare e offrire una breve panoramica del suo lavoro, abbiamo deciso di proporre una breve selezione di alcuni suoi articoli e contributi scritti per PuntoSicuro.
Pur potendo risultare, in alcuni casi, non allineati alle più recenti novità normative, questi materiali evidenziano la sua capacità di analizzare le eventuali criticità e di fornire anche risposte a molti quesiti, fornendo contenuti utili a chi si occupa della gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Oggi ci soffermiamo brevemente sui seguenti contributi:
- La nozione di lavori in quota e la protezione dal rischio caduta dall’alto
- Decreto patente a crediti: un esonero da abolire
La nozione di lavori in quota e la protezione dal rischio caduta dall’alto
Le sue qualità di comunicatore, partendo magari dal semplice commento di norme e sentenze e arrivando a rilevare aspetti importanti in materia di salute e sicurezza, sono state ampiamente riconosciute anche dai nostri lettori.
A questo proposito riprendiamo un suo articolo di diversi anni fa – pubblicato il 15 marzo 2017 e letto, in questi anni, da più di 250 mila persone – dal titolo “Gli obblighi per il rischio di caduta nei lavori in quota e sottoquota”.
Il testo affronta gli obblighi di sicurezza relativi ai lavori in quota e "sottoquota" esaminando l'evoluzione normativa e le interpretazioni giurisprudenziali sulla prevenzione delle cadute dall'alto.
L’ingegner Porreca ricorda che “ci si è sempre chiesti cosa si deve intendere per caduta dall’alto”, come definire il termine ‘alto’ e a partire da quale altezza è necessario proteggersi dalle cadute.
E, a questo proposito, si sofferma sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 39024 del 20/9/2016 della Sezione IV penale – commentata anche nel suo articolo “ La nozione di lavori in quota e la protezione dal rischio caduta dall’alto” - chiamata a decidere su di ricorso proposto contro una sentenza della Corte di Appello, nella quale la suprema Corte si è espressa in merito all’applicazione dell’art. 122 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e al rapporto esistente fra le disposizioni sulla protezione dalla caduta dall’alto di cui al D.P.R. 7/1/1956 n. 164, abrogate, e le corrispondenti nuove disposizioni di cui allo stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Viene sottolineata l’ambiguità relativa alla definizione di "altezza" rilevante per l'applicazione delle misure protettive e come la Corte di Cassazione abbia fornito chiarimenti decisivi. L'autore evidenzia poi il passaggio dalle vecchie disposizioni che si concentravano sull'altezza del lavoro a quelle attuali che si riferiscono ai lavori in quota. E indica che le protezioni possono essere necessarie anche per altezze inferiori, i cosiddetti "lavori sottoquota".
Decreto patente a crediti: un esonero da abolire
Veniamo, invece, ad un suo articolo ben più recente, che affronta un argomento connesso alle novità relative al sistema di qualificazione di imprese e lavoratori in edilizia, la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
L’articolo, pubblicato il 20 novembre 2024 e intitolato “Decreto patente a crediti: un esonero da abolire”, mostra come l’ingegner Porreca sapesse cogliere, all’interno di norme spesso di difficile lettura, anche le possibili criticità.
L'articolo si sofferma sull’applicazione “dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, così come sostituito dalla legge n. 56/2024 di conversione del D.L. n. 19/2024, che il legislatore ha introdotto al fine di frenare il fenomeno infortunistico”.
Nel contributo Porreca - che fa riferimento a varie indicazioni normative, dal Decreto 18 settembre 2024 n. 132 alle prime circolari dell’Ispettorato nazionale del lavoro – si sofferma e mette in evidenza “alcune criticità e disparità, riscontrate nella lettura sia della disposizione di legge che della relativa successiva normativa di riferimento e che in realtà non risultano essere stati evidenziati negli interventi dei vari esperti e giuristi finora consultabili in rete, riguardanti in particolar modo il provvedimento di sospensione della patente in via cautelare di cui al comma 8 dell’articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008, affidato all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nonché l’esonero dalla tenuta del possesso della patente stessa stabilito con il comma 15 del medesimo articolo 27”.
L’ingegnere propone l'abolizione di tale esonero o, in alternativa, l'introduzione di un meccanismo analogo per la sospensione delle attestazioni SOA da parte degli enti competenti, al fine di garantire parità di trattamento e una più efficace prevenzione degli infortuni.
Ricordiamo, in conclusione, che attraverso questo link è possibile consultare l’archivio di tutti gli articoli scritti dall’ingegnere Gerardo Porreca per PuntoSicuro.
RTM
Scarica le sentenze e la normativa di riferimento:
Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 – oggetto: “articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante ‘Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti’ – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni” – allegato modello di “autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti”.

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Rispondi Autore: raffaele scalese ![]() | 07/07/2025 (06:34:58) |
Ottima iniziativa, e non solo per ricordare Gerardo ma la diatriba sui 2 metri è ancora viva. Come concludemmo all'epoca è la Valutazione del Rischio che deve governare le soluzioni. NON i freddi numeri (2 metri, nel ns caso) |